Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10013 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10013 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5753-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

Contro
GARIGLIANO MARIA TERESA;
– intimata –

avverso la decisione n. 11/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di TORINO del 15/12/2010, depositata il 12/01/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra Maria Teresa Garigliano per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale, confermando la sentenza di secondo
grado, ha dichiarato dovuto il rimborso delle somme versate dalla contribuente a titolo di ILOR
negli anni dal 1982 al 1985.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce il vizio di violazione di legge, con
riferimento all’articolo 38 d.p.r. 602/73, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa omettendo
di rilevare d’ufficio l’intervenuta decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per una
parte dei tributi dalla stessa versati. Nel ricorso, premesso che la sentenza gravata riferisce
che il rimborso di cui si discute fu richiesto dalla contribuente in sede amministrativa in data 1
luglio 1987, si deduce che a tale data era già spirato il termine di decadenza dalla domanda di
rimborso di cui all’articolo 38 d.p.r. 602/73 (pari a 18 mesi, nel testo ratione temporis vigente)
per gli importi versati a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR 1984 e 1983 e
di saldo ILOR 1982.
La contribuente non si è costituita.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa veniva discussa nella camera
di consiglio del 19.3.14, per la quale la ricorrente depositava memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo appare fondato.
In linea generale va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema
di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato
rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale,
duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, ai sensi dell’art. 38,
Ric. 2012 n. 05753 sez. MT – ud. 19-03-2014
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COSENTINO.

primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di
gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini
dettati per finalità di interesse pubblico e di essi non potendo neppure l’amministrazione
disporre, con la conseguenza che la decadenza può essere rilevata di ufficio, ai sensi dell’art.
2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale ritenendosi
non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella disciplinata da un

possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo (ex multis, pronunce nn. 1605/08,
791/11); con la specificazione che la formazione del giudicato interno presuppone che sulla
questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma
dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. (pronunce n. 13221/04, 1964/12)
Per quanto poi specificamente concerne il giudizio di legittimità, si è precisato che la
decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza
entro il termine di diciotto mesi, di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal
versamento dell’imposta (nella specie, ILOR) indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in
cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne’ la data del versamento
dell’imposta ne’ la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita,
in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio
in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi
accertamenti o apprezzamenti di fatto – come l’esame di documenti – preclusi alla corte di
cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ., ne’ essendo
possibile ipotizzare un “error in procedendo” del giudice di merito – consistente nel mancato
esame del documento – poiché la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con
il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su
un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (cfr.
pronunce nn. 8466/00, 14297/03, 24226/04, 1159/12,).
Nella specie, la data della domanda amministrativa (1.7.87) di rimborso risulta dalla narrativa
di fatto della sentenza gravata (primo rigo dello “Svolgimento del processo”), mentre le date e
gli importi dei versamenti effettuati a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR
1984, di acconto ILOR 1983 e di acconto e saldo ILOR 1982 (tutti compresi tra la data
iniziale dell’ 1.12.82 e quella finale del 29.11.85) non richiedono alcun accertamento o
apprezzamento di fatto, in quanto la difesa erariale fonda la propria eccezione sulle date
indicate dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo, debitamente trascritto, in parte qua,
a pag. 7 del ricorso per cassazione, nel rrispetto del principio di autosufficienza.
L’eccezione di decadenza proposta dalla difesa erariale nel ricorso per cassazione va dunque
giudicata ammissibile; la stessa risulta altresì fondata, perché il termine a ritroso di diciotto
mesi dall’1.7.87 cadeva il 31.12.85, cosicché alla data di presentazione della domanda di

Ric. 2012 n. 05753 sez. MT – ud. 19-03-2014
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regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non

rimborso la decadenza di cui all’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 era già
maturata per i versamenti effettuati a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR
1984, di acconto ILOR 1983 e di acconto e saldo ILOR 1982, tutti effettuati prima del
31.12.85.
L’affermazione della sentenza gravata secondo la quale:

“come correttamente evidenziato in

parte motiva (delle sentenza di primo e secondo grado, n.d.r.) l’istanza di rimborso presentato

denunciato vizio di violazione dell’articolo 38 d.P.R. n. 602/73, che nel testo ratione temporis
fissava in 18 mesi il termine di decadenza dalla domanda di rimborso.
La sentenza gravata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso del contribuente
relativamente agli importi di cui a detti versamenti.
Le spese si compensano per il giudizio di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda di rimborso della contribuente relativamente alle somme da
costei versate a titolo di acconto ILOR 1985, di acconto e saldo ILOR 1984, di
acconto ILOR 1983 e di acconto e saldo ILOR 1982.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata a
rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €
800 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

dal contribuente avvenne nei termini di cui all’articolo 38 d.p.r. 602” incorre quindi nel

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