Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10013 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22247/2005 proposto da:

EDILGERISI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 47, presso l’avvocato DE SENA PLUNKETT Gennaro,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VACCA MICHELE,

giusta procura in calce al ricorso e procura speciale per Notaio

Dott. LUIGI BARONTINI di ROMA – Rep. n. 13484 del 18.1.07;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 781/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO VACCA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del n. 6 del 2002, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, condannava il Comune di Marino a pagare alla S.r.l. Edilgerisi la somma di L. 19.707.828, oltre agli interessi ed alle spese di lite, per l’esecuzione di lavori in favore del soppresso Comune di Boville, poi incorporato nel Comune convenuto, lavori non compresi in quelli di un originario contratto di appalto Con sentenza del 12.01-21.02.2005, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dal Comune di Marino, respingeva la domanda proposta dalla società Edilgerisi nei confronti dell’appellante.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

– che nel merito il punto controverso risultava essere innanzitutto quello relativo alla modifica dell’originario contratto di appalto in conseguenza dei lavori aggiuntivi richiesti dal Commissario Prefettizio dell’allora esistente Comune di Boville;

– che, a prescindere dall’eccezione non di rito ma di merito, sollevata dal Comune ed inerente al suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento di pretesi lavori aggiuntivi e, quindi, all’individuazione del soggetto in ipotesi tenuto all’adempimento di quanto ritenuto, al contrario, inadempiuto, ciò che rilevava era:

a) che la domanda di indebito arricchimento accolta dal primo giudice, diversa ed autonoma rispetto a quella fondata su titolo negoziale, di cui al presente giudizio, non avrebbe dovuto essere decisa, per il fatto che la società Edilgerisi l’aveva in primo grado proposta solo con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente;

b) che la medesima domanda di indebito arricchimento, d’indole sussidiaria, non avrebbe potuto in ogni caso essere esperita nei confronti degli enti indicati nel D.L. n. 66 del 1989, art. 23, senza la delibera normativamente prevista, ben potendo il danneggiato direttamente agire nei confronti dell’amministratore o del funzionario che avesse consentito l’esecuzione dei lavori;

c) che il credito azionato non poteva nemmeno fondarsi su un rituale riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto tale riconoscimento avrebbe dovuto essere preceduto da formale deliberazione consiliare di specifico richiamato contenuto, nella specie assente, e che l’autorità giudiziaria era priva del potere di sostituirsi alla P.A. nell’effettuarlo;

– che, dunque, la richiesta di pagamento per arricchimento senza causa oltre che irrituale si palesava anche inammissibile per difetto del carattere della sussidiarietà.

Avverso questa sentenza la società Edilgerisi ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 19.09.2005 al Comune di Marino, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la società Edilgerisi denunzia:

1. “Violazione dell’art. 277 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si duole che la Corte di merito, in violazione della rubricata disposizione, non abbia delibato nè l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune nè esaminato la sua domanda principale, ma solo l’azione generale di arricchimento, di carattere sussidiario, proposta in via subordinata.

2. “Violazione dell’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale (art. 460 c.p.c., n. 3)”.

Si duole che con riguardo all’azione d’indebito arricchimento la Corte di merito abbia applicato al caso, inerente a lavori eseguiti nel 1994, le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, entrate in vigore solo in epoca successiva, così violando la regola del tempus regit actum.

3. “Violazione del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 324, u.c., come modificato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene che la Corte distrettuale illegittimamente ha applicato la normativa in tema di riconoscimento del debito da parte degli enti locali entrata in vigore solo in epoca successiva e non riferibile a determinazioni assunte dal Commissario straordinario dell’ente locale.

4. “Violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto)”.

Si duole che la Corte abbia ignorato la sua domanda principale introdotta sulla base dell’art. 1218 c.c., e segg., ed accolta dal primo giudice, limitandosi ad esaminare soltanto la domanda subordinata, ritenuta, invece, principale, da lei proposta, ex artt. 2041 e 2042 c.c., solo nella comparsa conclusionale.

5. “Violazione dell’art. 2042 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene che la domanda d’indebito arricchimento è stata accolta senza che ne ricorressero i presupposti, senza cioè che fosse stata delibata la domanda da lei proposta in via principale.

6. “Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp att. c.p.c. (omessa e/o insufficiente motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5).

Deduce di non avere mai riferito agli artt. 2041 e 2042 c.c., la sua domanda introduttiva di condanna del Comune al pagamento e che da un’attenta lettura della sentenza di primo grado si sarebbe evinto che tale ente non era stato condannato sulla base dei presupposti caratterizzanti l’indebito arricchimento.

Il primo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso, che assumono priorità logica giuridica, non hanno pregio; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del quinto motivo di ricorso. Con detti tre motivi la società addebita alla Corte di merito varie violazioni di norme processuali, e, dunque, errori in procedendo, essenzialmente correlati al silenzio serbato sulla sua domanda principale d’indole contrattuale, volta alla condanna del Comune di Marino al pagamento di lavori in tesi eseguiti in aggiunta a quelli che il Comune di Boville aveva inizialmente appaltato. Al riguardo la ricorrente assume anche che il primo giudice aveva accolto la sua domanda principale e non quella subordinata di ingiustificato arricchimento, alla quale, invece, la Corte distrettuale aveva erroneamente riferito la condanna al pagamento inflitta al Comune e da questi appellata. A tale apodittica prospettazione critica non può essere attribuito alcun rilievo, posto che l’asserito travisamento del decisum di primo grado non si è in questa sede sostanziato in specifiche censure di errori in judicando, inerenti alla violazione dei canoni interpretativi delle pronunce giudiziarie, prima che in rilievi rivolti alla resa, implicita valutazione di pertinenza, e, dunque, ammissibilità, dei motivi dell’appello del Comune concernenti l’azione di indebito arricchimento, accolti dalla Corte distrettuale.

Ciò premesso, si rivelano non fondate le censure della Edilgerisi di violazione degli artt. 112, 277 e 138 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. c.p.c., correlate al mancato esame da parte della Corte distrettuale della sua domanda introduttiva, d’indole contrattuale.

Su colui che abbia visto in primo grado accogliere pienamente il petitum, sia pure sotto il profilo di una causa petendi prospettata in linea subordinata, e, pertanto, non possa, quale parte vittoriosa, proporre appello incidentale per carenza di interesse, grava in ogni caso l’onere, a seguito dell’appello proposto dalla parte soccombente, di riproporre espressamente, richiamandole nella comparsa di risposta, tutte le ragioni addotte in primo grado, così dimostrando di non avere rinunciato a farle valere, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. Legittimamente, quindi, il giudice dell’appello non ha esaminato la domanda introduttiva della società Edilgerisi, che, come risulta dagli atti, ne aveva omesso la riproposizione in appello, la quale non può desumersi dalla semplice resistenza all’appello di controparte, nella specie avvenuta.

Inammissibili si rivelano il secondo ed il terzo motivo del ricorso, per il fatto che la decisione è passata in giudicato in forza dell’autonoma ratio decidendi costituita dall’inammissibilità per tardività della domanda di indebito arricchimento e rimasta incensurata.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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