Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10012 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11506/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO

AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1466/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha condannato il C. a rilasciare in favore del F. un immobile occupato sine titulo, accertando che, dopo che il F. era stato immesso del possesso del bene dall’ufficiale giudiziario (a seguito di esecuzione di un provvedimento di convalida di sfratto), il C. lo aveva rioccupato abusivamente, realizzando un’ipotesi di spoglio tutelabile in via possessoria;

ricorre per cassazione il C. affidandosi a quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo e il secondo motivo (che deducono entrambi la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che in appello era stata proposta ed accolta una domanda di reintegrazione nel possesso del tutto nuova rispetto a quella di restituzione proposta in primo grado) sono inammissibili in quanto presuppongono un’interpretazione della domanda difforme da quella compiuta dalla Corte (che ha evidenziato come il ricorrente non avesse mai agito in rivendica, ma avesse – fin dall’inizio – spiegato un’azione “diretta all’evidenza alla tutela del possesso”), che non è stata oggetto di specifica censura;

il terzo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 165 e 183 c.p.c.) è infondato atteso che – per quanto correttamente evidenziato dalla Corte – nessuna decadenza per la produzione documentale era maturata a carico dell’attore;

il quarto motivo è inammissibile in quanto, senza individuare effettivamente alcun error in iure e senza indicare fatti decisivi non esaminati dalla Corte, si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito funzionale all’esclusione della sussistenza della violazione possessoria;

il ricorso va pertanto rigettato (senza pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato);

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA