Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10012 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10012 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5751-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ALBA SAS DI SACCO ORSOLA & C.;
– intimata avverso la sentenza n. 3/38/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 12/10/2010,
depositata

il

13/01/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

i

,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda presentata nel 2006 dalla
contribuente per il rimborso del credito Iva maturato nell’anno d’imposta 2000.
L’Ufficio aveva negato il rimborso perché la relativa istanza – non formulata mediante
compilazione del modello VR – era stata presentata dopo il decorso del termine biennale di
decadenza di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che la
domanda di rimborso era stata presentata entro il termine di prescrizione decennale.
Con i due motivi di ricorso, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge, la difesa erariale
denuncia la violazione degli articoli 30, secondo comma, e 38 bis DPR 633/72 (primo motivo)
e 21 D.Lgs. 546/92 (secondo motivo) nei quali la sentenza gravata sarebbe incorsa
riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso dell’eccedenza Iva nonostante che la
relativa domanda fosse stata presentata senza l’utilizzo del modello VR e oltre il termine
biennale di decadenza di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92.
La contribuente non si è costituita.
Con i due mezzi di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati
congiuntamente, la difesa erariale in sostanza argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice territoriale, la disciplina fissata dalle disposizioni di cui si assume la violazione
prevederebbe che il rimborso dell’IVA versata in eccesso, ove non richiesto mediante
compilazione del modello VR, debba essere richiesto a pena di decadenza con apposita istanza
da presentare entro il termine biennale di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92.
Il ricorso appare fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulle modalità di
richiesta del rimborso del credito Iva, definendo i seguenti principi, che attualmente possono
ritenersi consolidati:
A) Per l’ipotesi che la domanda di rimborso venga avanzata da una ditta cessata, si è
affermato il principio che la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta Iva
risultante alla cessazione dell’attività è regolata dal comma 2 dell’art. 30 del d.P.R. n.
633 del 1972 ed è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a

Ric. 2012 n. 05751 sez. MT – ud. 19-03-2014
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«L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società Alba di Sacco Orsola e C. sas per la

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quello biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (applicabile in via sussidiaria
e residuale, in mancanza di disposizione specifiche); proprio perché l’attività non
prosegue, infatti, non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno
successivo (sentenze nn. 9794/10, 13920/11, 14070/12, 23580/12).
B) Per l’ipotesi che la domanda di rimborso venga avanzata da una ditta ancora in attività,
si è affermato il principio che la compilazione della dichiarazione annuale Iva, o del

rimborso dell’eccedenza (e non, quindi, nel campo attinente all’utilizzo della stessa in
detrazione), è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di
ottenere il rimborso. Tale manifestazione di volontà identifica, ai sensi del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 38 bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché
non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione
dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al
termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dall’articolo 21 D.Lgs. n. 546
del 1992 (sentenze 7684/12, 20039/11, 8813/13).
Per contro – qualora non sia stata presentata la dichiarazione annuale Iva, o nella
stessa non sia stata esposta l’esistenza di un eccedenza Iva, o non sia stato compilato
il campo attinente alla richiesta di rimborso – non può ritenersi che la volontà del
contribuente di ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva sia stata manifestata in sede di
dichiarazione annuale; cosicché l’ istanza di rimborso successivamente presentata
costituisce la prima manifestazione della sua volontà di rimborso, e non la
reiterazione di una manifestazione di volontà già precedentemente espressa, e,
pertanto, soggiace al termine di decadenza biennale di cui all’articolo 21 D.Lgs.
546/92, secondo il principio espresso nelle sentenze nn. 16477/04, 8461/05,
27057/08.
Tanto premesso, si osserva che la sentenza gravata fonda la propria decisione sulla mera
affermazione che “la domanda di rimborso dell’ha era stata presentata dalla contribuente

entro il termine di prescrizione ordinario del suo diritto”, non supportata da alcun accertamento
di fatto né in ordine alla circostanza che ta contribuente avesse cessato l’attività, né in ordine
alla circostanza che l’eccedenza Iva chiesta ‘rimborso fosse maturata in un anno d’imposta per il
quale la contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva (o il modello Unico), esponendo
l’eccedenza Iva e compilando il campo relativo alla relativa richiesta di rimborso.
Nella sua assolutezza la regula juris applicata dal giudice territoriale è dunque errata, perché,
fuori dell’ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, l’istanza di rimborso dell’eccedenza Iva
soggiace al termine di decadenza di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92, a meno che la volontà di
rimborso dell’eccedenza Iva non sia stata manifestata mediante la compilazione dell’apposito
campo della dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione dell’eccedenza stessa.

Ric. 2012 n. 05751 sez. MT – ud. 19-03-2014
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quadro relativo all’Iva del modello Unico, nel campo attinente alla richiesta di

I.

Si propone quindi l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio
al giudice territoriale, che si atterra ai principi di diritto sopra esposti.»

che la società intimata non si è costituita;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;

argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà
anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli

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