Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10012 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18050/2005 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI RAGUSA (C.F. (OMISSIS)),

in

persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINDIGNI Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (c.f. (OMISSIS)), P.A.

(c.f. (OMISSIS)), M.G. (c.f.

(OMISSIS)), M.P. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’ASTRONOMIA 21, presso

l’avvocato PICCIALUTI Giorgio, che li rappresenta e difende

unitamente Dott. all’avvocato CASSARINO GIORGIO, giusta procura in

calce al ricorso e procura speciale per Notaio EVANGELISTA OTTAVIANO

di MODICA – Rep. n. 70170 del 27.8.08;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1306/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. VINDIGNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato G. PICCIALUTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. M.A., M.P., P. A. e M.G. proposero davanti alla Corte d’appello di Catania, con distinte, successive citazioni notificate il 5 aprile 2000 e il 2 aprile 2001, opposizioni alle stime, rispettivamente provvisoria e definitiva, delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima di un loro terreno, soggetto ad esproprio per la realizzazione di un eliporto al servizio dell’Ospedale (OMISSIS).

La AUSL n. 7 di Ragusa, convenuta in entrambi i giudizi, non si costituì in quello originato dalla prima citazione, ma si costituì in quello originato dalla seconda, contestando l’avversa pretesa.

Riuniti i due giudizi, la Corte d’appello richiamò il consulente tecnico d’ufficio che aveva già depositato relazione nel primo dei due. Quindi, sulla scorta delle indicazioni del consulente, determinò l’indennità di espropriazione in Euro 352.886,00 e l’indennità di occupazione, riferita a un’estensione lievemente maggiore di terreno (mq 7618, oggetto dell’occupazione, anzichè mq 7151, oggetto dell’esproprio finale) in misura pari agli interessi legali sull’indennità di espropriazione determinata con riferimento a ciascuno degli anni (1999 e 2000) per i quali si era protratta l’occupazione.

In particolare, nel determinare l’indennità di espropriazione, la Corte considerò, come del resto ritenne pacifico in causa, edificabile l’area, inserita nel PRG di Modica in zona di espansione edilizia; quindi applicò il criterio della semisomma previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, conv., con modif., in L. 8 agosto 1992, n. 359. Non applicò, tuttavia, la riduzione del 40%, attesa la sproporzione tra l’indennità offerta (pari a L. 18.001/mq, al netto della riduzione in questione) e quella determinata in giudizio; nè applicò la disposizione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, non risultando presentata la dichiarazione ai fini dell’ICI. L’AUSL n. (OMISSIS) di Ragusa ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi. Gli intimati si sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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