Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10011 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30480-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO

23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., BU.CE., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

LUCARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CARUSO;

– controricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2005, B.R., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, C.M., Bu.Ce. e la Milano Assicurazione S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente avvenuto in Termoli. Esponeva il B. che mentre era alla guida del suo motociclo veniva investito dall’auto condotta da C.M. e di proprietà di Bu.Ce.. L’incidente si sarebbe verificato per esclusiva colpa dei convenuti, in quanto il C. si trovava in una zona interdetta alla normale circolazione dei veicoli pubblici ad eccezione di quelli con regolare permesso, posseduto invece dall’attore. Quest’ultimo per evitare dunque un impatto frontale con l’automobile cadeva a terra provocandosi grave frattura del ginocchio.

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo l’incompetenza territoriale e l’infondatezza della domanda attorea per assenza di responsabilità del C..

Il Tribunale di Lucera rigettava la domanda attorea con sentenza n. 49/2013.

2. Il B. proponeva appello per la riforma della sentenza di prima cure.

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 474 del 14 marzo 2018, per quel che qui rileva, ha ritenuto non applicabile sia l’art. 2054 c.c., comma 1, non avendo potuto il C. intraprendere alcuna manovra di emergenza da poter provare in giudizio, in quanto, secondo la ricostruzione, procedeva a passo d’uomo o addirittura era fermo, sia l’articolo stesso, comma 2, il quale concerne una presunzione di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli, evento non accaduto nel caso di specie. Inoltre, veniva confermata l’inattendibilità dell’unico testimone così come sostenuto dal giudice di primo grado.

3. Avverso tale sentenza B.R. propone ricorso in cassazione con un unico motivo. Resistono con controricorso C.M. e Bu.Ce..

4. stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. (art. 369 c.p.c., n. 3)”. La Corte di merito avrebbe violato l’art. 2054 c.c., comma 2, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della presunzione di pari responsabilità.

Infatti, stante l’impossibilità per la Corte di accertare una corretta ricostruzione dell’incidente, essa avrebbe dovuto attribuire quantomeno una responsabilità paritaria del 50% in capo alle parti, ex art. 2054 c.c., comma 2.

Innanzitutto il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti emerge dai documenti depositati (pec) che la sentenza della Corte di Appello di Bari, n. 474/2018, è stata telematicamente notificata in data 19 marzo 2018 al ricorrente B.. Risulta, invece, che il ricorso è stato notificato al controricorrente il giorno 11 ottobre 2018 quindi in violazione dei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c..

Ma in ogni caso, ove scrutinato, l’unico motivo di ricorso, sarebbe stato inammissibile in quanto parte ricorrente sollecita – anche dove deduce violazione di norme di diritto – una rivalutazione della quaestio facti già adeguatamente valutata sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale.

Si rileva, inoltre, che l’adesione del giudice d’appello alla sentenza di primo grado, con riferimenti comprensibili ed esaustivi, è pienamente legittima in quanto soddisfa il sufficiente grado motivazionale richiesto dalla Costituzione.

In ogni caso, non potendosi parlare di scontro tra veicoli, si escludeva comunque la presunzione prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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