Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10011 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 27/04/2010), n.10011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/05/2005 R.G.N. 1850/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza 5 maggio 2005 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado impugnata da F. D., ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da costui il 2 luglio 1999 con la società Poste Italiane ed ha condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore e a versargli le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;

che la società soccombente, dopo aver proposto ricorso per la cassazione della indicata sentenza, resistito dal controricorso dell’intimato, ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con il dipendente, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA