Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10011 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11407/2016 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIACOMO LATTANZIO;

– ricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI (ora UNIPOL ASSICURAZIONI SPA), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE Bruno BUOZZI 53, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO

RUSSO, che la rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2849/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello proposto dal D.P. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento di danni conseguiti a un incidente stradale sul rilievo che l’attore aveva già percepito dalla compagnia assicuratrice un importo superiore a quello dovutogli;

dato atto che l’appello concerneva la sola parte della sentenza di primo grado che non aveva riconosciuto le spese sanitarie indicate nella relazione di c.t.u., il Tribunale ha affermato che nel giudizio di appello non possono essere introdotte domande non formulate in primo grado, “restando il petitum tracciato da quello di cui all’atto introduttivo”, e ha rilevato che l’importo delle spese sanitarie indicato dal c.t.u. risultava “eccedente rispetto alla voce a tale titolo quantificata con il libello introduttivo”; ha aggiunto che “non emergono elementi sulla cui base dette spese siano state determinate” in quanto dalle conclusioni formulate dal c.t.u. “non rilevano trattamenti terapeutici che possono ridurre il danno biologico permanente accertato”;

pur non avendo notificato nei termini alcun controricorso, l’intimata UnipolSai Assicurazioni s.p.a (già Milano Assicurazioni) ha depositato memoria entro il temine di cinque giorni prima dell’adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso per cassazione investe la sentenza nella parte in cui ha escluso il risarcimento correlato alle spese future;

le censure sono basate sulla contestazione che la domanda relativa a tali spese fosse nuova rispetto a quelle formulate con l’atto introduttivo e sul fatto che la Corte aveva omesso di considerare che il c.t.u. aveva confermato – in sede di chiarimenti – l’importo indicato nella relazione (che non costituiva dunque il frutto di un errore materiale, come ritenuto dal giudice di primo grado);

nessuna specifica censura risulta invece svolta avverso l’ulteriore affermazione del Tribunale circa il difetto di elementi sulla cui base il c.t.u. aveva quantificato dette spese (tenuto conto anche del difetto di indicazione sulla possibilità di trattamenti idonei a ridurre il danno biologico);

tale affermazione, che esprime la scelta del giudice di discostarsi -sul punto – dalle conclusioni del c.t.u., costituisce una ratio autonoma della sentenza, da sola idonea a giustificare la decisione di rigetto: la mancata impugnazione di tale ratio rende inammissibile il ricorso (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 7931/2013);

la memoria della UnipolSai è ammissibile in quanto è volta a recuperare quella facoltà di interlocuzione orale sulla quale l’intimata poteva fare affidamento in base della normativa pregressa e che è successivamente venuta meno a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 197 del 2016 (cfr. Cass. n. 4906/1017);

all’intimata vanno pertanto liquidate le spese di lite (parametrate all’attività di studio e di deposito della memoria);

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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