Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10011 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10011 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 4802/10 proposto da:

Giordano ORLANDELLI ( c.f.: RLN GDN 34P05E897L);
e, al suo decesso dopo il deposito del ricorso

– Antenore ORLANDELLI , erede del succitato; rappresentato e difeso in forza di
procura per atto notar Massimo Bertolucci del 17 marzo 2015, dagli avvii Claudio
Arria e Guido Francesco Romanelli; con domicilio eletto presso lo studio del secondo
in Roma via Cosseria n.5.

-Ricorrente Contro

Odino ROLLI ( c.f.: RLL DNO 54L13 1,826G);
Rossana MAZZUCCO ( c.f.: MZZ RSN 50E49 E897W)
parti rappresentate e difese dall’avv. Cesare Nicolini ; con domicilio eletto presso l’avv.
Paolo Migliaccio in Roma, via Vincenzo Ciaffi n.26, palazzina D, come da procura in
calce al controricorso.

– Controricorrenti contro la sentenza n. 524/2009 della Corte di Appello di Brescia, pubblicata il 18
maggio 2009; non notificata.

Data pubblicazione: 15/05/2015

.• I

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17 aprile 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per cessazione della

Rilevato
1 — che Giordano Orlandelli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
524/2009, resa dalla Corte di Appello di Brescia, con la quale era stato accolto il
gravame di Odino Rolli e di Rossana Mazzucco avverso la decisione n. 229/2002 del
Tribunale di Mantova che, a sua volta, aveva parzialmente ritenuto fondata la
domanda di regolazione di distanze tra pareti finestrate di contigui edifici di rispettive
prorpietà;
2— che i citati Rolli-Mazzucco hanno resistito con controricorso;
3 — che in data 3 aprile 2015 è stato depositato atto di costituzione in giudizio di
Antenore Orlandelli, erede, assieme all’altro germano, Ermes, del ricorrente, deceduto il
22 ottobre 2014;
4— che in allegato sono stati depositati: estratto per riassunto dell’atto di morte; procura
notarile del citato Antenore Orlandelli, conferita ai medesimi difensori del defunto; atto
di rinuncia al ricorso sottoscritto: dal predetto; dall’altro erede, Ermes; dai procuratori
delle parti in lite; ulteriore atto di rinuncia con espressa accettazione dei
contro ricorrenti;

Ritenuto
Che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 cpc per la declaratoria di estinzione del
giudizio di cassazione, senza onere di spese a’ sensi dell’art. 391, IV comma, cpc

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione

– 2 –

materia del contendere o per la declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile

della Corte di Cassazione.

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