Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10011 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10011 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 921-2013 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GHISALBA
SOCIETA’ COOPERATIVA 00249800160, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO
PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI
PAOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
AMBROGIO FALCHETTI, MARIDATI GIUSEPPE giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO TAGLIETTI GIAN FRANCO & C. SNC,
TAGLIETTI GIAN FRANCO, TAGLIETTI ANGELO
GIUSEPPE, TAGLIETTI MASSIMO;

– intimati –

Data pubblicazione: 08/05/2014

avverso il decreto n. Cron. 4247 del TRIBUNALE di CREMA del
4/10/2012, depositato il 04/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2013 n. 00921 sez. M1 – ud. 18-02-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 921/13 proposto dalla Banca
Credito Cooperativo di Ghisalba soc coop nei confronti del
Fallimento Taglietti Gianfranco & C. snc + altri, il Consigliere

che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Banca Credito Cooperativo di Ghisalba soc coop ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso
il decreto del Tribunale di Crema, depositato il 4.12.12, con
cui veniva dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al
passivo in sede di procedura ex 101 l f ,in quanto proposta
oltre l’anno senza dimostrazione del ritardo incolpevole;
che il fallimento non ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

relatore ha depositato ai sensi dell’art 380 bis cpc la relazione

Con i tre motivi di ricorso la banca ricorrente, sulla base
della circostanza di essere titolare di ipoteca in ragione del
mutuo a suo tempo concesso alla De Ga Immobiliare srl sui

di avere comunque interesse ad impugnare il decreto
impugnato sia pure per far valere una diversa e prevalente
causa di inammissibilità costituita dalla propria carenza di
legittimazione attiva e che detta questione, in quanto relativa
ad un presupposto processuale, rivestirebbe carattere
pregiudiziale rispetto a quella della tardività
dell’impugnazione costituente una questione preliminare di
merito.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente
Il ricorso è inammissibile.
Non può che ribadirsi l’orientamento costantemente espresso
da questa Corte secondo cui l’interesse all’impugnazione, il
quale costituisce manifestazione del generale principio
dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della
domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod.

beni successivamente acquistati dalla società fallita, sostiene

proc. civ. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta
derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e
non può consistere in un mero interesse astratto ad una più

riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per
difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la
violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che
non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o
eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di
una pronuncia priva di rilievo pratico. (Cass 15353/10; Cass
13373/08).
Nel caso di specie, quand’anche il tribunale avesse
preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione attiva
della banca ricorrente, l’esito del giudizio sarebbe comunque
sfociato in una pronuncia di inammissibilità della domanda ex
art 101 lf che avrebbe comunque esplicato al momento della
liquidazione dell’attivo gli stessi effetti della pronuncia qui
impugnata per tardività della domanda.

corretta soluzione di una questione giuridica, non avente

Va rammentata a tale proposito la giurisprudenza di questa
Corte ( citata dalla stessa banca ricorrente) , secondo cui i
titolari di diritti di prelazione su beni immobili compresi nel

debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del
procedimento di verificazione, in quanto l’art. 52 legge fall.
sottopone ogni credito a concorso se il fallito si identifica con il
debitore, mentre nella specie, essendo il fallito estraneo al
rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non può
incidere sulla massa passiva ma che tuttavia i predetti crediti
sono peraltro assoggettabili a verifica, ai sensi dell’art. 108
ultimo comma, legge fall., nella fase posticipata della
liquidazione del bene gravato, rappresentando il titolo che
costituisce la prelazione una passività di cui il patrimonio del
fallito deve essere depurato prima della ripartizione del
ricavato ai creditori concorsuali, sempre che la sua validità ed
attualità, oltre che opponibilità alla massa, non siano state
contestate dal curatore con le apposite azioni. ( Cass 2429/09).

fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso

In ragione di detta giurisprudenza non può non osservarsi che
la legittimazione attiva in sede di insinuazione al passivo che
riguarda un credito nei confronti del fallito è cosa diversa

dell’attivo un proprio diritto di prelazione.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio
ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 29.10.10
Il Cons.relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento e
gli altri intimati svolto attività difensiva

rispetto alla legittimazione attiva a far valere in sede di riparto

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

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