Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10010 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIPITONE FEDERICO

CLAUDIO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO;

– intimato –

e sul ricorso 1493-2008 proposto da:

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato IARIA DOMENICO, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIPITONE FEDERICO

CLAUDIO, giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 852/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/07/2007 R.G.N. 1269/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ACCERTATO:

Che, in data 13 maggio 2009,dinanzi al Tribunale di Torino-sezione 6^ – giud. Dott. Rapelli le parti hanno definito la controversia; in particolare V.R.A. ha espressamente rinunciato al ricorso/principale r.g. 31103/07 e la Fondazione Ordine Mauriziano ha rinunziato al ricorso incidentale r.g. 1493/08;

che le cennate parti, nell’accettare reciprocamente le rispettive summenzionate rinunzie, hanno dichiarato di ritenere integralmente compensate le spese del presente giudizio di Cassazione;

RITENUTO, pertanto, che deve essere dichiarata ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia ai ricorsi, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite a mente del quale “ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, va comunque dichiarata l’estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia dell’impugnazione, anche qualora sia stata eccepita l’inammissibilità del ricorso” (Cass. Sez. Unite n. 23737/2004), non dovendosi emetter pronunzia sulle spese del presente giudizio ex art. 391, cod. proc. civ., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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