Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10010 del 24/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10010 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 7742-2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
2013
871

CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

o

contro

CASCIO SANTA, PINO TINDARA, PINO KATIA, PINO CARMELO

Data pubblicazione: 24/04/2013

’PIERO, PINO GIUSEPPE, PINO LUIGIA FRANCESCA, PINO
SILVANA, PINO FABIANA, PINO FRANCESCO SERGIO, PINO
DANIELA, tutti nella qualità di eredi di PINO ERNESTO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 927/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 08/10/2007 r.g.n. 1199/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in via subordinata rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 14 gennaio 2003 il Tribunale di Barcellona P.G.
accoglieva la domanda proposta da Ernesto Pino nei confronti dell’INPS diretta
all’accertamento del diritto alla pensione di inabilità, che riconosceva dall’ 1
gennaio 1997 ,condannando l’Istituto alla corresponsione della prestazione da tale

Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 29 luglio 2003, l’INPS, dato atto
che la sentenza era stata ad esso notificata il 14 luglio 2003, proponeva appello
contestando il merito della decisione.
Si costituivano, con comparsa depositata il 26/11/04, Cascio Sandra e gli altri
litisconsorti, indicati in epigrafe, quali eredi di Pino Ernesto, eccependo
preliminarmente la nullità dell’atto di appello, in quanto proposto nei confronti del
de cuius e notificato al procuratore costituito in primo grado, nonostante la
notifica della sentenza fosse stata effettuata dagli stessi. Nel merito contestavano
la fondalezza dell’appello. All’udienza del 9.06.05 il procuratore de111,1\1 4PeS.
chiedeva al Tribunale di essere autorizzato alla rinotifica dell’atto di appello a tutti
gli eredi, che il 9.03.2006 si costituivano nuovamente.
Con sentenza del 27 settembre-8 ottobre 2007, l’adita Corte d’appello di Messina
dichiarava inammissibile il gravame, non essendo stata l’impugnazione proposta
nei confronti degli eredi di Pino Ernesto.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con tre motivi.
Gli eredi di Pino ernesto sono rimasti intimati senza svolgere attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’INPS, denunciando omessa, insufficiente
motivazione (art. 360 n. 5 c.pc.), lamenta che la Corte di Messina abbia, “con
lapidaria motivazione”, dichiarata nulla la notifica dell’appello proposto
dall’Istituto in quanto da proporsi nei confronti degli eredi, senza considerare che

data con accessori.

gli stessi, entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, si erano costituiti
sanando la nullità della notifica.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 330, 323 e 164 c.p.c. e 164, come novellato dalla 1. 266 novembre 1990
n. 353 (art. 360 n. 3 c.p.c.), deduce la erroneità della impugnata decisione, che non

avrebbe considerato l’effetto sanante della costituzione della parte sostanziale,
interessata alla controversia.
Con il terzo motivo, infine, l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 325, 328, 300 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.), sostiene che la Corte
territoriale non avrebbe controllato la regolarità della notifica della sentenza fatta
dagli eredi del sig. Pino e quindi la sua idoneità a far decorrere il termine breve
per l’impugnazione della stessa ex art. 325 c.p.c., non avendo detti eredi
comunicato il decesso del loro dante causa nonché i loro dati anagrafici e gli
ulteriori elementi occorrenti per una corretta notifica del gravame.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Va preliminarmente osservato che, nella parte iniziale della motivazione della
impugnata sentenza, la Corte di Messina ha dato atto che la notifica della sentenza
di primo grado era stata effettuata il 14 lugio 2003, ad istanza degli eredi della
parte deceduta, che avevano indicato la data del decesso di Pino Ernesto ed
avevano precisato le loro generalità.
Sennonché, quantunque edotta dell’intervenuto decesso del Pino, il ricorrente
Istituto ha formulato l’impugnazione in oggetto nei confronti del deceduto, e solo
in data 9 marzo 2006 ha proceduto alla notifica dell’atto di appello agli eredi.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di osservare che risulta
affetto da nullità assoluta l’atto di impugnazione proposto nei confronti della
controparte deceduta, e notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente
sia venuto a conoscenza del decesso; e ha soggiunto che in detta ipotesi si ha
2

un’errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, ed un vizio
radicale (id est l’inesistenza) della notificazione, per cui è precluso ogni adito alla
sanatoria ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5883/2011; Cass. 21244/2009; Cass. n.
1701/1996).
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 12 marzo 2013.

Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

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