Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10010 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017), n. 10010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10274/2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ENRICO PIETRANGELI, ERNESTO PIETRANGELI;
– ricorrente –
contro
C.D., INA ASSITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2956/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,
depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
nell’ambito di una controversia scaturente da un sinistro stradale, promossa da C.D. nei confronti di M.G. e dell’Assitalia Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Torre Annunziata ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva rigettato la domanda, condannando l’attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore del M. e compensando le spese nei confronti della società assicuratrice) e ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della transazione intervenuta fra il C. e la compagnia assicuratrice, compensando le spese di primo grado e condannando il M. al pagamento di quelle del giudizio di appello;
ricorre per cassazione il M. affidandosi a due motivi, con cui deduce la “violazione e falsa applicazione delle disposizioni del codice disciplinanti l’estinzione del processo” nonchè “omesso esame e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo” (individuato nella “posizione giuridica e processuale” assunta dal ricorrente e nelle “ragioni da questo esposte in giudizio”).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la sentenza impugnata ha dato atto che, a seguito del pagamento effettuato dall’assicuratrice già nel corso del giudizio di primo grado, l’attore aveva visto soddisfatta la propria pretesa, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire;
la sentenza ha tuttavia dato atto che “l’altro convenuto, proprietario del veicolo asseritamente responsabile, si è opposto, insistendo per la pronuncia di rigetto della domanda”;
il giudice di appello ha erroneamente ritenuto di poter dichiarare cessata l’intera materia del contendere a seguito del soddisfacimento dell’interesse dell’attore, senza considerare che tale interesse era stato soddisfatto da un soggetto diverso dal M. e che questi aveva insistito nella richiesta di rigetto della domanda;
l’errore è consistito, più precisamente, nella mancata considerazione della persistenza di un interesse a resistere del M., non solo in relazione agli effetti penalizzanti dell’avvenuto risarcimento sul contratto di assicurazione, ma anche con riguardo alla pronuncia sulle spese di lite;
il ricorso va pertanto accolto in relazione alla posizione del ricorrente, con cassazione – per quanto di ragione – della sentenza e rinvio al giudice di merito (in persona di altro magistrato) che provvederà anche sulle spese di lite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017