Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10010 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10010 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

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sul ricorso 24409-2009 proposto da:
EDILZETA DUE DUE DI ZENI MAURIZIO & C. Sn.c.
01421200229, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
PALENZONA, rappresentata e difesa dall’avvocato
2015

FRANCESCO FEDRIZZI;
– ricorrente –

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contro

CONDOMINIO AVISIO A/B–LAVIS c.f. 96049050220, in
persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 15/05/2015

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso
lo Studio Legale DAMADEI & PARTNERS, rappresentato e
difeso dagli avvocati LINO ROSA, GIOVANNI CONTI;
controricorrente nonchè contro

ZADRA CLAUDIO, MISTERFLEX SRL , FILIPPI MARIO ANGELO;

Intimati

avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato LINO ROSA, difensore del resistente,
che ha precisato che non vi è delibera di ratifica
dell’Autorizzazione all’Amministratore a stare in
giudizio, ritenendo l’Amministratore abilitato da
quella originale ed ha chiesto l’inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso e ritiene non necessaria
l’autorizzazione a stare in giudizio nel presente
grado dell’Assemblea condominiale all’Amministratore.

DAL CASTELLO DANIELA, ORLANDO LUIGI, BRUGNARA VARIA,

z

Preso atto che la società Edilzeta due di Zeni Maurizio snc proponeva appello
avverso la sentenza n. 464 del 2007 del Tribunale di Trento, con la quale era
stata condannata a risarcire i danni al Condominio Avisio ed ad alcuni suoi
condomini per gravi difetti nell’edificio e negli appartamenti venduti.
La Corte di Trento, con sentenza n. 136 del 2009, respingeva l’appello e

confermava la sentenza di primo grado, condannava l’appellante alle spese
giudiziale del grado. Secondo la Corte di Trento, andavano esclusi dagli atti
del giudizio i documenti presentati tardivamente dalla società Edilzeta, dai
quali sarebbe risultato, secondo la società appellante che la conoscenza
effettiva dei vizi risaliva ad alcuni anni prima. Pertanto, nel giudizio de quo
non vi era prova che la conoscenza dei vizi non fosse riconducibile al tempo
,

dalla comunicazione della perizia Zadra come sosteneva la parte appellata. Ad
avviso della Corte distrettuale, società Edilzeta aveva mantenuto
realizzazione dell’edificio un ruolo di tale ed assoluta preminenza

nella
che lo

allontanava decisamente dalla figura del committente, per identificarlo
pienamente con la figura ben più conosciuta dalla giurisprudenza quale
venditore costruttore (indiretto).
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Edilzeta Due Due snc di
Z,eni Maurizio e C. con ricorso affidato a due motivi. Il Condominio Avisio
A/B ha resistito con controricorso. Dal Castello Daniela, Orlando Luigi,
Brugnaria Valeria, Zadra Claudio, Misterflex srl, Filippi Mario Angelo,
correttamente intimati, non hanno svolto alcuna attività giudiziale
Considerato, che dagli atti non risulta la delibera dell’Assemblea
condominiale che abbia autorizzata l’amministratore del Condominio Avisio

e

_

A/B a stare in giudizio di autorizzazione e/o, comunque, la delibera con la
1

4

..

quale il Condominiale de quo abbia ratificato l’operato dell’ammilliratore.
Epperò, considerato che l’azione giudiziale,

essendo diretta al risarcimento

del danno ex art- 1669 cc., esula dai poteri meramente conservativi
dell’amministratore è necessario che Parkuninistratore sia autorizzato
dall’Assemblea condominiale a stare in giudizio. Come insegnano le SSUU di

questa Corte di Cassazione (Sent. 18331 del 2010) L’amministratore del
condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni
ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della cit27ione e
del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo
e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza
sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in
tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte

dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di
costituzione ovvero di impugnazione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’amministratore del
Condominio Avisio AJB in Lavis (TN) via Rosmini nn 66/3 e 66/4 il termine
di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la produzione
della delibera condominiale con la quale il Condominio Avisio A/B autorizza
l’amministratore condominiale a stare nel presente giudizio di cassazione e/o
delibera

con

quale

il

Condominio

de

quo

ratifica

l’operato

dell’amministratore.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 26 marzo 2015

12i

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