Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10010 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10010 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 12699-2013 proposto da:
MASTRORILLI PATRIZIA MSTPRZ51S70F839Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio
dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONELLA PALLAMOLLA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
NATALE BALZAROTTI, BALZAROTTI NATALE & C. SNC,
SAGITTARIO SRL, IL GABBIANO SRL, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SESTIO CALVIN0,72, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO PORTOGHESE, rappresentati e difesi dall’avvocato

`415

Data pubblicazione: 08/05/2014

BALENA GIANPIERO giusta procura a margine della memoria
difensiva;

resistenti

avverso la sentenza n. 4868/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

La Corte

rilevato

che Patrizia Mastrorilli ha proposto regolamento di

competenza, cui resistono Natale Balzarotti, in proprio e quale legale
rappresentante della s.n.c. Balzarotti Natale & c. e della s.r.l. Sagittario,
nonché la s.r.l. Il Gabbiano, avverso la sentenza pubblicata il 15 aprile
2013 con la quale il Tribunale di Napoli, nella causa promossa dalla
odierna ricorrente nei confronti degli odierni resistenti, ha, in
accoglimento della eccezione sollevata da questi ultimi, dichiarato la
propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale
di Foggia;
che in tale causa la signora Mastrorilli aveva formulato varie domande,
tra le quali quella di rilascio di un immobile ubicato nel circondario del
Tribunale di Foggia, tutte fondate sul mancato adempimento delle
obbligazioni assunte in un atto di transazione e in un atto integrativo,
nel quale era contenuta la clausola derogatoria della competenza in
favore del Tribunale di Napoli;
che nella sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, accertato —a
seguito di una approfondita valutazione di una serie di indizi ritenuti
significativi- che l’usufrutto, pattuito nella citata scrittura transattiva,
Ric. 2013 n. 12699 sez. M1 – ud. 28-01-2014
-2-

15/04/2013, depositata il 15/04/2013;

dell’appezzamento di terreno di cui si chiedeva il rilascio dissimulava
un rapporto di locazione ad uso commerciale, ha ritenuto applicabile
alla domanda di rilascio dell’immobile stesso la disciplina degli artt.21
comma primo e 447 bis comma secondo cod.proc.civ., con
conseguente nullità della clausola derogatoria della competenza

tale domanda —e sulle altre, stante il rapporto di connessione- al
giudice del luogo in cui si trova l’immobile, quindi al Tribunale di
Foggia essendo il terreno ubicato in Vieste;
che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;
che, nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore Generale ha
chiesto che, in accoglimento del ricorso, venga dichiarata la
competenza del Tribunale di Napoli;

ritenuto che non rientra nella cognizione del giudice ai fini della
decisione sulla propria competenza (art.38 comma 4 cod.proc.civ.)
l’accertamento, peraltro compiuto nella specie all’espresso scopo di
dirimere un conflitto tra diritti (e per ciò reso in forma di sentenza,
idonea ad assumere valore di giudicato tra le parti), della simulazione
dell’accordo concluso dalle parti, in tal modo contraddittoriamente
definendo (sia pure parzialmente) il merito della causa onde dichiararsi
incompetente a deciderla;
che la verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai
fatti e negozi allegati dall’attore con la domanda, che il giudice può, ai
soli fini della competenza, qualificare giuridicamente, non anche
accertarne nel merito l’insussistenza, spettando tale cognizione al
giudice competente;
che dunque inammissibilmente la sentenza impugnata ha posto nel
nulla la scelta delle parti in favore del Foro di Napoli contenuta

Ric. 2013 n. 12699 sez. M1 – ud. 28-01-2014
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contenuta nella scrittura transattiva e attribuzione della competenza su

nell’art.9 dell’atto integrativo della transazione, posta dall’attrice a
fondamento delle proprie domande;
che pertanto, cassata la sentenza impugnata, deve dichiararsi la
competenza del Tribunale di Napoli, al quale va rimessa la causa, che
provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio;

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, al quale
rimette la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2014.

P.Q.M.

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