Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1001 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7367/2005 proposto da:

SANTERNO SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO (OMISSIS), in persona del

Liquidatore P.S., D.M.N. quale Liquidatore

del concordato preventivo, considerato domiciliati “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati D’ALESIO DIVINANGELO, TREVISANATO SANDRO giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore

Speciale Rag. R.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA

Giovanni Francesco, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLETTI ELIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA;

– intimata –

sul ricorso 11246/2005 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA (OMISSIS) in persona del

Dirigente Dott. M.G.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TRABUCCHI GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del Rag. R.G.

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA

GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLETTI ELIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SANTERNO SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1504/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 26/4/2004, depositata il 13/09/2004,

R.G.N. 1547/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’ACI per delega dell’Avvocato LUIGI

MANZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 11 giugno 1996, la s.r.l. Santerno conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Banca Antoniana Popolare Venata, esponendo che nel 1990 aveva ottenuto dall’Istituto Mediocredito Romagna, IMER (poi divenuto BIMER e quindi Cassa di Risparmio di Bologna) un finanziamento dell’importo di L. 2.500.000.000, garantito, tra l’altro, oltre che dalla iscrizione di ipoteca su alcuni beni immobili, attraverso una polizza fideiussoria stipulata con UNIPOL, fino alla concorrenza di L. 1.000.000.000, in riferimento alla quale UNIPOL aveva – a sua volta – chiesto ed ottenuto l’accensione di altra garanzia, che la Santerno aveva provveduto a fornire, mediante ulteriore fideiussione, rilasciata dalla Banca Antoniana, per l’ammontare di L. 300.000.000, contro costituzione di un pegno su titoli (certificati) di pari importo e con l’espresso riferimento di detta ultima malleveria alla “restituzione di ogni e qualunque somma a voi dovutavi dal contraente obbligato, a fronte della polizza fideiussoria indicata in oggetto”.

Santerno aggiungeva che, insorta la propria mora nella restituzione del prestito, si era determinata alla cessione di uno stabilimento di proprietà alla Spa Leonardo 1502.

Nella circostanza, la cessionaria si era accollata il debito ipotecario privilegiato, nei confronti della Cassa di Risparmio di Bologna, rispetto al quale precisava di aver accertato che l’Istituto bancario creditore non aveva mai provveduto all’escussione della garanzia ottenuta, liberando, contestualmente la UNIPOL e gli altri coobbligati.

Essendo, pertanto, venuta meno la propria obbligazione, aveva chiesto alla Banca Antoniana la restituzione del pegno in titoli costituito a suo tempo (ovvero il loro controvalore, considerato che nel frattempo era intervenuta la scadenza dei titoli).

Banca Antoniana aveva riscontrato la richiesta, precisando di aver assolto alla propria obbligazione fideiussoria nei confronti di UNIPOL, e di voler realizzare il pegno.

Ritenendo che il pagamento ad UNIPOL non fosse dovuto dalla Banca, e considerato che, alla data della cessione dello stabilimento (22 dicembre 1995), non risultava escussa la polizza rilasciata dalla società di assicurazioni – che doveva ritenersi privata di ogni efficacia essendo venuta meno l’obbligazione principale Santerno aveva convenuto in giudizio Banca Antoniana, chiedendo la condanna al pagamento di L. 281.927.472, pari al controvalore dei titoli sopraindicati.

La Banca Antoniana si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Precisava che l’accollo operato da Leonardo 1502 non era liberatorio, in difetto di assenso della creditrice, e spiegava domanda riconvenzionale per L. 717.680, pari alla differenza ancora dovutale a seguito della realizzazione dei titoli.

La Banca sottolineava che la garanzia da essa prestata rivestiva carattere autonomo, rispetto al rapporto tra l’attrice e UNIPOL, società della quale chiedeva la chiamata in causa, che era autorizzata dal giudice.

Con la decisione del 19 febbraio-19 aprile 2002, il Tribunale di Padova rigettava la domanda di Santerno in concordato preventivo, accogliendo la domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca Antoniana.

Avverso tale decisione, la Santerno proponeva appello chiedendone la integrale riforma.

Nell’atto di appello, Santerno deduceva l’erroneità della statuizione del Tribunale, lamentando che il primo giudice aveva trascurato di accertare come alla Banca avversaria incombesse l’obbligo di opporre la exceptio doli generalis, non preclusa dalla natura della garanzia prestata, nei confronti di UNIPOL. Non si era realizzata la condizione della preliminare escussione dei beni di Santerno, vincolati in garanzia, in favore della mutuante IMER e gravati da ipoteca, mentre l’obbligo di restituzione assunta da Banca Antoniana nei riguardi di UNIPOL era carente del suo presupposto giustificativo, dal momento che all’epoca della attuazione della garanzia da parte della Banca, UNIPOL non era stata ancora escussa e non aveva assolto alcuna obbligazione nei confronti di IMER (Istituto Mediocredito Romagna).

La rinuncia di UNIPOL a rivalersi nei confronti di Santerno e il versamento di L. 400.000.000 in favore di CARISBO, costituivano ulteriore argomento che portava ad escludere la possibilità di azionare la garanzia da parte di UNIPOL nei confronti della Banca Antoniana.

Banca Antoniana proponeva appello incidentale per le spese del giudizio di primo grado.

UNIPOL si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza 26 aprile – 13 settembre 2004, la Corte di appello di Venezia confermava sostanzialmente la decisione del Tribunale di Padova del 19 febbraio-19 aprile 2002, resa nella causa promossa da Santerno s.r.l. contro Banca Antoniana Popolare Veneta e la chiamata in causa UNIPOL assicurazioni s.p.a., modificandola solo per quanto riguarda il regolamento delle spese del giudizio.

I giudici di appello escludevano che da parte di UNIPOL vi fosse stata abusiva escussione della controgaranzia prestata da Banca Antoniana al finanziamento richiesto da Santerno a IMER (poi CARISBO).

La Banca Antoniana aveva pagato la garanzia accreditando a UNIPOL la somma di L. 300 milioni, ed aveva chiesto al concordato Santerno di poter realizzare il pegno sui titoli depositati in controgaranzia.

Non poteva essere contestata la doverosità del pagamento effettuato dalla Banca in favore di UNIPOL. La garanzia fornita dalla Banca rivestiva, infatti, carattere autonomo rispetto al rapporto tra Santerno e UNIPOL, essendo finalizzata a garantire il diritto di regresso di UNIPOL e non potendosi revocare in dubbio il diritto della assicuratrice bolognese ad essere soddisfatta “a prima richiesta” secondo le indicazioni contenute nel contratto.

Correttamente, IMER aveva preannunciato la escussione della garanzia prestata da UNIPOL, considerato che Santerno risultava inadempiente in relazione alla restituzione in forma rateale del prestito accordatole.

La Leonardo 1052 aveva accettato di accollarsi i debiti e le passività aziendali, con la eccezione di quelli risultanti dal prospetto “F” allegato alla transazione: tra questi ultimi, vi era anche la posizione debitoria nei riguardi di CARISBO, che veniva ridimensionata, a seguito di transazione, della somma di L. 2.000.000.000, oltre a L. 400.000.000 da corrispondere da UNIPOL. La liberazione di UNIPOL era, tuttavia, condizionata al versamento dell’ammontare di L. 400.000.000, dandosi atto della assenza dei diritti di regresso nei riguardi di Santerno.

Sulla base di tali premesse, i giudici di appello concludevano che Santerno non poteva opporre alla Banca le obiezioni fondate sugli artt. 1939, 1945 e 1952 c.c., in relazione al pagamento, operato a favore della garantita Santerno, occorrendo la prova certa e specifica della malafede di UNIPOL, o, quanto meno, della malafede della Banca, prova del tutto carente nel caso di specie.

Poichè la fideiussione prestata dalla Banca Antoniana risultava autonomamente finalizzata a salvaguardare il diritto di regresso spettante alla garante UNIPOL, esposta nei confronti di IMER, assicurandone il soddisfacimento “a prima richiesta” a nulla sarebbe valso opporre, alla pretesa di UNIPOL; la carenza della condizione costituita dalla preliminare escussione delle garanzie reali prestate da Santerno, considerato che tale condizione risultava riferibile esclusivamente alla diversa e indipendente malleveria fornita ad IMDER da UNIPOL, mentre del tutto svincolata da tale presupposto era il diritto di UNIPOL di escutere la Banca padovana.

Analogamente, la circostanza che nella controgaranzia ottenuta dall’assicuratrice fosse previsto che UNIPOL potesse conseguire il pagamento della somma garantita prima di provvedere a soddisfare IMER e dunque che le somme versate dalla Banca costituissero, in tutto o in parte, la provvista necessaria per tacitare la mutuante, rappresentava un elemento decisivo per escludere che il previo versamento, da UNIPOL a IMER, della somma oggetto della garanzia, integrasse un antecedente necessario perchè la prima potesse compulsare la Banca Antoniania.

Hanno ancora rilevato i giudici di appello che la rinuncia al regresso, operata da UNIPOL con lettera 14 febbraio 1996, in occasione delle vicende che portarono poi alla cessione di azienda ed alla transazione, non poteva essere riferita alla pretesa nei confronti della Banca Antoniana e della debitrice principale, Santerno, riguardando invece la rinuncia all’ulteriore importo di L. 100.000.000, che UNIPOL aveva corrisposto, in aggiunta alla somma introitata.

Avverso tale decisione, Santerno ha proposo ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.

Resistono UNIPOL e Banca Antoniana che ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui resiste UNIPOL con controricorso.

UNIPOL e Banca Antoniana hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1362 e 1363 c.c..

Perchè sorgesse l’obbligo di garanzia di UNIPOL dovevano ricorrere precise condizioni e cioè che, a seguito della escussione e dunque della vendita dei beni immobili ipotecati, residuasse un credito CARISBO: il che, nel caso di specie, non si era verificato.

Un obbligo di UNIPOL non era mai sorto, poichè le garanzie reali – alla cui preventiva escussione era subordinato l’onere di UNIPOL – erano state trasferite all’acquirente dell’immobile, Leonardo 1502, con l’assenso di CARISBO. Perdendo efficacia la fideiussione UNIPOL, veniva meno anche l’efficacia del pegno dei titoli costituito dalla Santerno.

Senza adeguata motivazione, i giudici di appello avevano ritenuto legittima la condotta della Banca, ritenendo che si trattasse di fideiussione “a prima richiesta”.

La Banca avrebbe avuto, invece, l’obbligo di verificare l’esistenza delle condizioni contrattuali della fideiussione prima di pagare ad UNIPOL. Osserva il Collegio:

Con una censura del tutto generica, la ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” con riferimento a tutti i motivi di ricorso.

In via preliminare deduce che il giudice di appello si sarebbe limitato ad una “asettica ed erronea interpretazione dei singoli negozi giuridici coinvolti” senza esaminare nella loro interezza i rapporti contrattuali intercorrenti tra Santerno, Banca Antoniana ed UNIPOL, in virtù delle polizze fideiussorie stipulate e della comune volontà delle parti, diretta a creare un rapporto giuridico unico, ancorchè complesso e collegato.

Le censure non colgono nel segno, poichè non colgono la “ratio decidendi” sulla quale si basa la sentenza impugnata.

Prima ancora, tuttavia, occorre ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti incongrua o contraria a logica, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutica, è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

La ricorrente non ha richiamato in alcun modo i canoni legali che assume essere stati violati, nè ha riportato integralmente il contenuto dell’accordo stipulato dalle parti.

Nè ha riportato il testo integrale dei vari contratti, dei quali lamenta la erronea interpretazione, chiedendo a questa Corte un nuovo esame del merito della controversia sulla base degli argomenti già svolti nei primi due gradi del giudizio.

Contrariamente a quanto suppone la parte ora ricorrente il giudizio di Cassazione non è un giudizio di merito di terzo grado e in tema, in particolare, di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. 13 febbraio 2002, n. 2074. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 19 febbraio 2002, n. 2396).

Deve essere, pertanto, ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca – come nel caso di specie – solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 novembre 2001, n. 15185).

Non risponde al vero, comunque, che la Corte territoriale non abbia esaminato i contratti stipulati dalle parti, sia singolarmente che nel loro complesso, allo scopo di ricostruire la comune volontà delle parti. Traendone la motivata conclusione che il contratto stipulato dalle stesse realizzava una fideiussione “a prima richiesta”.

Con la conseguenza che ogni questione che poteva riguardare la validità della obbligazione principale (ovvero il debito che sarebbe maturato o che sarebbe potuto maturare verso UNIPOL) non poteva essere opposta alla Banca, in considerazione della autonomia delle distinte obbligazioni.

La sentenza della Corte territoriale è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “La fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l’inserimento della clausola “a semplice richiesta” o ” senza eccezioni”, sia espressamente derogato l’art. 1945 cod. civ., e venga meno l’accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall’interpretazione del contratto, preclusa al garante l’opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito” (Cass. 11890 del 2008).

Infatti, la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza del riferimento all’elemento della accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano, al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 cod. civ..

L’interpretazione della effettiva volontà’ della parti alla luce dei sopra indicati criteri costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito. (Cass. 11368 del 2002).

Nel caso in cui venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”, in deroga all’art. 1945 c.c., è preclusa al fideiussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario “l’exceptio doli”, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti “prima facie” abusiva o fraudolenta.

I giudici di appello hanno rilevato che, poichè la fideiussione prestata dalla Banca Antoniana risultava autonomamente finalizzata a salvaguardare il diritto di regresso spettante alla garante UNIPOL, esposta nei confronti di IMER, assicurandone il soddisfacimento “a prima richiesta” a nulla sarebbe valso opporre, alla pretesa di UNIPOL; la carenza della condizione costituita dalla preliminare escussione delle garanzie reali prestate da Santerno, considerato che tale condizione risultava riferibile esclusivamente alla diversa e indipendente malleveria fornita ad IMER da UNIPOL, mentre del tutto svincolata da tale presupposto era il diritto di UNIPOL di escutere la Banca padovana.

Sulla base di tali premesse, i giudici di appello hanno concluso che Santerno non poteva opporre alla Banca le obiezioni fondate sugli artt. 1939, 1945 e 1952 c.c., in relazione al pagamento, operato a favore della garantita Santerno, occorrendo la prova certa e specifica della malafede di UNIPOL, o, quanto meno, della malafede della Banca, prova del tutto carente nel caso di specie.

Analogamente, la circostanza che nella controgaranzia ottenuta dall’assicuratrice fosse previsto che UNIPOL potesse conseguire il pagamento della somma garantita prima di provvedere a soddisfare IMER e dunque che le somme versate dalla Banca costituissero, in tutto o in parte, la provvista necessaria per tacitare la mutuante, rappresentava un elemento decisivo per escludere che il previo versamento, da UNIPOL d IMER, della somma oggetto della garanzia, integrasse un antecedente necessario perchè la prima potesse compulsare la Banca Antoniania.

La rinuncia al regresso spettantele, operata da UNIPOL con lettera 14 febbraio 1996, hanno poi accertato i giudici di appello, (in occasione delle vicende che portarono poi alla cessione di azienda ed alla transazione), non poteva essere riferita alla pretesa nei confronti della Banca Antoniana e della debitrice principale, Santerno, ma piuttosto all’importo di L. 100.000.000, che UNIPOL. Su questi specifici profili della decisione, la ricorrente non ha mosso specifiche censure, non cogliendo quindi la “ratio decidendi” della decisione di primo grado, condivisa e fatta propria dai giudici di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce omessa motivazione in ordine all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Banca Antoniana, la quale aveva reclamato interessi moratori dalla data dell’avvenuto pagamento a favore di UNIPOL alla scadenza dei titoli dati in pegno (in pratica, reclamando una mora pur avendo eseguito un pagamento non dovuto, in favore della garantita (UNIPOL) tre anni prima che questa venisse escussa).

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della clausola di applicazione degli interessi.

I giudici di appello avevano riconosciuto alla controparte interessi anatocistici, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che richiede la necessaria determinazione degli interessi per iscritto, ritenendo la clausola “interessi su piazza” nulla per indeterminatezza dell’oggetto, per i contratti stipulati nel periodo antecedente alla entrata in vigore della L. n. 154 del 1992.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione della normativa in materia di usura.

Tra Banca Antoniana e Santerno non era stata concordata la misura del tasso iniziale di interesse: donde la violazione dell’art. 1815 c.c., nel testo modificato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 e dell’art. 115 e segg. della Legge Bancaria.

I giudici di appello non avevano rilevato la illegittimità della pattuizione, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’Istituto di credito.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili sotto vari profili.

Deve, innanzi tutto, ribadirsi quanto già rilevato in precedenza, in ordine alla estrema genericità delle censure formulate dalla società ricorrente, la quale non specifica neppure le violazioni di norme di legge nelle quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Donde un primo profilo di inammissibilità delle censure proposte.

In ogni caso, poichè Banca Antoniana aveva pagato la propria fideiussione ad UNIPOL; la stessa aveva acquisito nei confronti di Santerno un diritto di regresso per un importo di ammontare corrispondente a quello versato ad UNIPOL. Sfugge pertanto a qualsiasi censura la decisione della Corte territoriale che ha condannato Santerno al pagamento della differenza tra quanto versato dalla Banca ad UNIPOL e quanto ottenuto in regresso mediante l’escussione del pegno.

Quanto alle censure formulate nel terzo e quarto motivo di ricorso, relative alla misura usuraria degli interessi applicati ed agli interessi anatocistici, si tratta di eccezioni che non risultano essere state proposte nei giudizi di merito, avendo anche in sede di appello Santerno denunciato soltanto la “assoluta assenza di motivazione a supporto dell’accoglimento (della domanda riconvenzionale di Banca Antoniana) operato”.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale di Banca Antoniana, espressamente indicato come condizionato.

La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei resistenti, liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) di cui Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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