Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1001 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 17/01/2020), n.1001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13504-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

C.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BONCOMPAGNI, 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA GENTILI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4713/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 4713 del 27 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di C.A.V., in relazione all’attività libero professionale di architetto svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria, e dichiarato non dovute le somme di cui all’avviso di addebito INPS del 19.6.2013;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

ha resistito, con controricorso, C.A.V.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e allo Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.L. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- è dedotta violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, in merito all’eccezione di prescrizione, riproposta in sede di appello e non valutata dalla Corte territoriale perchè ritenuta assorbita;

il primo motivo è manifestamente fondato essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite; segue, ex plurimis, Cass., sez. VI., n.14445 del 2019);

il secondo motivo relativo all’eccezione di prescrizione sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata, atteso il rigetto della pretesa dell’Inps di pagamento dei contributi, resta assorbito;

in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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