Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1001 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1001 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

‘SENTENZA

o

i\// iv

sul ricorso iscritto al n. 2486/2013 R.G. proposto da
FRANCO VAGO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, dott. Arnaldo Vivoli, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Marco Turci e Alessandro
Fruscione, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giambattista
Vico, n. 22, presso lo studio legale del secondo difensore;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
Direttore

pro tempore,

in persona del

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, n. 56/31/2012, depositata in data 25 maggio 2012.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2017.

Data pubblicazione: 17/01/2018

RILEVATO

che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei

confronti della Franco Vago s.p.a., quale gestore di un deposito
fiscale ai fini IVA, quattro avvisi di rettifica delle dichiarazioni doganali
e di accertamento, n. 2085, n. 4237, n. 5068 e n. 6258 del 2009, con
cui, sul presupposto dell’utilizzo soltanto “virtuale” di tale deposito,

conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’atto dell’importazione,
provvedeva a recuperarla a tassazione;
– che il ricorso proposto dalla predetta società contribuente veniva
accolto dalla Commissione tributaria provinciale della Spezia che
annullava i predetti atti impositivi;

che

l’appello

proposto

avverso

tale

statuizione

dall’amministrazione doganale veniva parzialmente accolto dalla
Commissione tributaria regionale della Liguria, che con sentenza n.
56 del 25 maggio 2012, respingeva «l’appello dell’Ufficio in punto di
intervenuta prescrizione e lo accoglie[va] per tutto il resto»;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone
ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha replicato
l’Agenzia delle dogane dei monopoli con controricorso e ricorso
incidentale affidato ad un motivo, variamente articolato;
– che con atto del 20/12/2016, prot. n. 22160/RU, regolarmente
notificato alla società contribuente e depositata presso la Cancelleria
di questa Corte, l’Agenzia ricorrente, sulla scorta dei principi enunciati
dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2014, nella causa C272/13, Equoland, in materia di depositi IVA, «ravvisando
nell’omessa introduzione fisica della merce negli spazi adibiti a
deposito fiscale IVA la sussistenza di una violazione soltanto formale
in quanto, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio
dello Stato, si configurerebbe soltanto un ritardato pagamento

2

per omessa materiale introduzione delle merci nello stesso, e sul

dell’IVA e non un’evasione fiscale», disponeva l’annullamento in
autotutela degli atti impositivi impugnati;
– che la controricorrente ha depositato memoria illustrativa con
allegata comunicazione inviata alla società contribuente di
accoglimento della richiesta di ricalcolo delle sanzioni irrogate;

– che, alla luce del deposito documentale di cui si è detto sopra,
deve premettersi che «in materia tributaria, il potere della pubblica
amministrazione di provvedere in via di autotutela all'”annullamento
di Ufficio” o alla “revoca”, anche in pendenza di giudizio o di non
impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente
riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater,
comma 1, convertito, con modifiche, in L. 30 novembre 1994, n. 656;
(nell’ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia
all’imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento:
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1, recante il regolamento di
attuazione emanato ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 2
quater)» (Cass. n. 22827 del 2013);
– che la determinazione unilaterale dell’amministrazione doganale
di disporre, in via di autotutela, l’annullamento degli atti impositivi
impugnati, ad eccezione dell’atto di irrogazione delle sanzioni,
comporta l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
materia del contendere, che va dichiarata anche a dispetto di
eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, con
sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto
l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di
ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze
emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le
parti» (Cass. n. 9357 del 2017; n. 5641 del 2015; n. 16324 del 2014;
n. 19533 del 2011);

3

CONSIDERATO

- che, pertanto, nel caso di specie la materia del contendere può
dirsi cessata, ovviamente – come specificato nell’ultimo “ritenuto” del
provvedimento adottato in autotutela (pag. 5) – limitatamente alla
pretesa fiscale incardinata negli atti emessi ai fini del recupero
dell’IVA all’importazione, oggetto del presente giudizio, posto che

può avere sui separati atti di contestazione delle sanzioni pure messe
nei confronti della società contribuente;
– che l’accertata cessazione della materia del contendere consente
a questa Corte di evitare lo scrutinio dei motivi di ricorso principale e
di quello incidentale e, prima ancora, di riferirli, nessuna delle parti
potendo vantare un qualche concreto interesse, peraltro neanche
dedotto, alla statuizione su tali motivi;
– che, in estrema sintesi, va dichiarata la cessazione della materia
del contendere, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata
(cfr. Cass. n. 19533 del 2011 e n. 9753 del 2017) e le spese
compensate tra le parri, stante l’esito del giudizio, peraltro
determinato dall’applicazione di sopravvenuti principi giurisprudenziali
di matrice unionale;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla
pretesa fiscale ai fini IVA incardinata negli atti impositivi impugnati,
cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24/10/2017

l’annullamento in autotutela di tali provvedimenti nessuna incidenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA