Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10009 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7534-2019 proposto da:

SANTORELLI FULVIO, difensore della CNC S.A.S. di D.M.R. &

C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 3, presso lo

studio dell’avvocato BIANCA MARIA LUGARI, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 31919/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che Santorelli Fulvio – in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al n. r.g. 9805 del 2017, della C.N. C. s.a.s. di D.M.R., parte controricorrente in relazione al ricorso proposto da A.G. – propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31919, della Sesta Sezione Civile di questa Corte;

che A.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376, 380-bis e 391-bis c.p.c., e che non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che in essa la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da A.G., ha condannato il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente, omettendo di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv. Santorelli che si era dichiarato antistatario nel proprio atto di controricorso;

che, in conformità alla sentenza 7 luglio 2010, n. 16037, delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione;

che il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato;

che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza n. 31919 del 2018 di questa Corte venga corretta, quanto al dispositivo, nel senso che il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura ivi stabilita, con distrazione delle stesse in favore del difensore avv. Santorelli Fulvio che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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