Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10009 del 24/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10009 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 3439-2011 proposto da:
BANCA CARIME S.P.A. 13336590156, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GREGORIO VII 466/A, presso lo studio
dell’avvocato GIORDANO ALESSANDRA, rappresentata e
difesa dall’avvocato FUSARO MAURO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

850

contro

CALDARONE ANTONIO CLDNTN39H29A662P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso lo

Data pubblicazione: 24/04/2013

studio dell’avvocato FELICI MASSIMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GERMANO TOMMASO, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4373/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato FUSARO MAURO(NICOLA VINCENZO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BARI, depositata il 27/09/2010 R.G.N. 2756/2006;

n.r.g. 3439/2011 Banca Carime s.p.a. c/Caldarone Antonio
Ud 7 marzo 2013

i.

La Banca Carime s.p.a. chiede l’annullamento della sentenza della
Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 24 settembre 2010, che ha
respinto l’appello contro la decisione con la quale il primo giudice
aveva accolto il ricorso di Caldarone Antonio, dipendente della banca
dal 16.3.19643 al 1°.4.1998.
lavoratore, iscritto fin dal 5.6.1971, al Fondo integrativo
Pensionistico chiedeva che fosse dichiarato il diritto alla
corresponsione del trattamento pensionistico integrativo alle
condizioni previste dall’accordo previgente all’accordo siglato tra
Caripuglia s.p.a. e quattro organizzazioni sindacali, da lui non
sottoscritto; all’uopo deduceva di aver maturato il requisito di
ultraventennalità contributiva per il godimento della prestazione
previdenziale alla stregua dei criteri fissati dall’accordo, stipulato tra la
Cassa di Risparmio di Puglia e le organizzazioni sindacali più
rappresentative, ed attuato con delibera del consiglio di
amministrazione del 25.9.1971 (computo dell’intera anzianità maturata
all’atto della cessazione del rapporto sulla base del 75% dell’ultima
retribuzione, laddove il menzionato accordo aveva introdotto, a
decorrere dal 1°.1.1995, il parametro della media delle retribuzioni
annue pensionabili percepite nell’ultimo quinquennio prima della
cessazione).

2 Il

3. Il ricorso della Banca è affidato a cinque motivi. Resiste, con
controricorso, l’intimato.

Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 99,
112 c.p.c. e 2907 c.c. per aver i Giudici del gravame confermato
raccoglimento della domanda del lavoratore sulla base di una causa
Rossana Mancino est.

n.r.g. 3439/2011 Banca Carime s.p.a. c/ Caldarone Antonio

Svolgimento del processo

5. Il motivo non è meritevole di accoglimento atteso che il principio della
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato
solo ove il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,
alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione
(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti
un bene diverso da quello richiesto, non compreso, nemmeno
implicitamente, nella domanda o nelle richieste delle parti.
6. Non incorre, invece, nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini,
come nella specie, una questione non espressamente formulata ma
che debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di
necessaria connessione con quella espressamente formulata.
z Col secondo motivo è denunciata violazione del principio della
domanda per aver la Corte di merito omesso di esaminare il motivo di
gravame incentrato sull’erronea valutazione, in senso peggiorativo, del
complessivo assetto di interessi come regolamentato dall’accordo del
1994 e sun’ omessa considerazione dell’applicabilità del predetto
accordo nei confronti di tutto il personale in servizio.
8.

Il motivo non è meritevole di accoglimento per aver la Corte di merito
esaminato e trattato, sia pur sinteticamente, la questione relativa alla
successione degli accordi negoziale e ritenuto configurabile una
novazione solo in caso di espressa adesione e consenso del lavoratore,
come singolo o tramite l’associazione di appartenenza.

2
Rossano Mancino est.
n.r.g. 3439/2011 Banca Carime s.p.a. c/ Caldarone Antonio

petendi introdotta in giudizio esclusivamente dal Giudice di prime cure
e pedissequamente mutuata dalla Corte di merito: la pretesa
violazione di un diritto quesito, mai invocata, invece, dal lavoratore
che avrebbe fondato la domanda sulla violazione di un diritto di
natura retributiva immesso nella sfera patrimoniale e sottratto alla
disponibilità da parte delle successive modifiche contrattuali collettive,
non ratificate o accettate dal sindacato di appartenenza del lavoratore,
la Federdirigenti.

Col terzo motivo è denunciata violazione dell’art.18, commi 7 e 8quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993, per la ritenuta
inapplicabilità della citata disposizione sul presupposto dell’avvenuta
maturazione dei requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici
integrativi. La parte ricorrente contesta, in particolare, il momento di
maturazione dei requisiti come ritenuto dalla Corte di merito senza
accertare e verificare la concomitante ricorrenza dei requisiti per
l’accesso all’AGO (acquisiti dal Calderone il 1 °/4/1998, con il
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 35 anni per accedere al
trattamento pensionistico AGO). Assume, infine, che i requisiti
necessari per il godimento della prestazione a carico del F.I.P. si
realizzano solo nel momento in cui vengono a maturazione, per il
dipendente, entrambi i requisiti, F.I.P. e AGO.

io. Emotivo è meritevole di accoglimento.

Wis4~1, dei.
n. Occorre premettere che irFondi aziendali di previdenza integrativa non
hanno valore di legge o di normazione secondaria giacché sono
espressione dell’autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza
che la relativa interpretazione è devoluta al giudice di merito ed è
censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni
legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica
motivazione (exp/urimis, v.Cass.20418/2012; Cass. 8808/2008).
12

Ancora, è da sottolineare che, nel caso di specie, non viene in rilievo
un contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto il Regolamento
attuativo del Fondo integrativo in esame è stato previsto, quanto al
regime previgente più favorevole, da un accordo aziendale, recepito
con delibera del consiglio di amministrazione (in data 25/9/1971) e
modificato con verbale sottoscritto, nel dicembre 1994, tra Caripuglia
s.p.a. e quattro associazioni sindacali, con esclusione della
Federdirigenti-Sindircasse alla quale aderiva il ricorrente.

13.

Tanto premesso, l’ex dipendente invoca il diritto alla corresponsione
del trattamento pensionistico integrativo previgente, allegando il solo
requisito dell’ultraventennalità di iscrizione al Fondo con più
3
Rossana Mancino est.

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9.

14.Ebbene, la legislazione applicabile alla pensione di anzianità per cui è
causa non può che essere quella vigente nel momento in cui tutti i
requisiti prescritti vengono perfezionati.
15.Tra i requisiti prescritti rientra certamente la cessazione del rapporto di
lavoro, perché già la legge istitutiva, ossia la L. 30 aprile 1969, n. 153,
art. 22, la subordinava alla condizione che gli interessati “non prestino
attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della
domanda di pensione” (cfr. lett. c, art. 22 cit.).
16. Non vi è quindi dubbio che, essendo il rapporto di lavoro cessato il 10
1998, sia applicabile, al trattamento pensionistico del
aprile
Caldarone, la legge n. 335 del 1995 ed il “divieto di maturazione della
pensione integrativa prima della maturazione della pensione AGO”,
introdotto dall’art. 15 che, novellando il decreto legislativo n. 124 del
1993, con l’aggiunta del comma 8 quinquies all’art. 18, ha così
definitivamente consolidato il blocco temporaneo delle prestazioni
integrative, inizialmente affidato a successive scansioni temporali.

/7. L’art. 3, comma 19, della citata legge n. 335 estende alle gestioni dei
fondi integrativi dei bancari, di cui al d.lgs. n. 357 del 1970, le
disposizioni previste per l’AGO (e quindi anche il requisito dei
trentacinque anni di anzianità contributiva di cui all’art. 1, comma 25),
“quale che sia il momento del pensionamento”.
18.

In altri termini, avendo egli cessato il rapporto di lavoro il 10 aprile
1998, la legge n. 335 del 1995 è certamente applicabile ed in essa non
si rinviene alcuna disposizione che faccia salva, per le pensioni di
anzianità, la disciplina dettata dall’invocato regolamento del Fondo
integrativo (i venti anni per conseguire la pensione di anzianità).
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favorevoli previsioni, alla data del dicembre 1994, data nella quale egli
aveva compiuto 55 anni di età ma non aveva raggiunto i requisiti
contributivi per accedere al trattamento pensionistico AGO (requisiti
raggiunti, con l’anzianità contributiva pari a 35 anni, il 10 aprile 1998,
data in cui è stato collocato a riposo per limiti di età).

20.È vero, invece, che l’estensione alle pensioni integrative erogate dal
Fondo della disciplina valida per l’AGO, iniziata con il decreto
legislativo n. 503 del 1992, art. 9, e continuata con la legge n. 335 del
1995, art. 3, comma 19, ha fatto sì che venisse, nella sostanza,
eliminato il diritto ai trattamenti di anzianità conseguiti, presso i Fondi
integrativi, con un’anzianità contributiva inferiore ai trentacinque
anni.
21.Ciò è frutto dello sfavore con cui il Legislatore degli anni ’90 ha
considerato le pensioni di anzianità, manifestatosi attraverso una
legislazione che prima ha provveduto a bloccarle per anni, poi,
eliminato il blocco, le ha ripristinate sottoponendole, tuttavia, alle
nuove regole di cui alla legge n. 335 del 1995 (ex multis, Cass.
24718/2005; Cass. 4005/2007).
22 Per

le esposte considerazioni va, pertanto, accolto il terzo mezzo
d’impugnazione e la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto e, non essendovi ulteriori accertamenti da effettuare,
la causa va decisa nel merito, rigettando la domanda introduttiva
proposta dal Caldarone.

23. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero giudizio, ai sensi dell’art.
152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre
2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le

limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio, introdotte da tale
ultima norma, non sono applicabili ai processi il cui ricorso
introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie,
anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex ~kis, Cass. 4165/2004; S.U.
3814/2005).
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Rossana Mancino est.
n.r.g. 3439/2011 Banca Carime s.p.a. c/ Caldarone Antonio

19.Nella legge n. 335 del 1995 non vi è alcuna disposizione che
salvaguardi il mantenimento del più favorevole requisito contributivo
dei venti anni per il diritto a pensione di anzianità eventualmente
valido presso il Fondo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
introduttiva. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2013.

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