Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10009 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8089/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO

LANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

MELILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1374/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

nella controversia promossa da B.M.A. nei confronti del Ministero della Salute, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma aveva rigettato il gravame proposto dal Ministero avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attrice;

nel giudizio di rinvio, riassunto dalla B., il Ministero è rimasto contumace;

la Corte di Appello di Roma ha dichiarato “improseguibile” il giudizio di rinvio sul rilievo che in tale giudizio si sarebbero dovuti “esaminare nuovamente i motivi di appello proposti dal Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Roma” e che tale nuovo esame era inibito – stante il “carattere dispositivo dell’impugnazione” – per il fatto che il Ministero, rimanendo contumace, non aveva coltivato le proprie censure impugnatorie; ha pertanto dichiarato “improseguibile l’appello avverso la sentenza impugnata n. 39146/2002 del Tribunale di Roma” affermando – in motivazione – che a ciò conseguiva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, deducendo – con l’unico motivo – la “violazione e falsa applicazione degli artt. 392, 393, 394, 384 e 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002);

riassunto il giudizio ad opera della parte interessata (nel caso, la B.), risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il Ministero) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), giacchè il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione dei quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell’originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che – senza incidere su una precedente sentenza – statuisce ex novo sulle domande proposte (cfr. Cass., S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che “dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado “non rivive” a seguito della cassazione della sentenza d’appello” e che “il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia…; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado… non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso”);

erroneamente – dunque – la Corte di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del Ministero l’improseguibilità dell’appello, senza considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l’avvio di una fase (rescissoria) del tutto autonoma rispetto all’originaria impugnazione, e affermando – altrettanto erroneamente – l’avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado;

il ricorso dev’essere pertanto accolto, con rinvio alla Corte di merito, che dovrà attenersi ai principi sopra illustrati, oltrechè a quelli individuati dalla precedente sentenza di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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