Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10009 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10009 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19583-2012 proposto da:
SIESTO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NIZZA 59, presso lo stuclio dell’avvocato BONOMO ROSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO GRAZIA
ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BCC GESTIONE CREDITI – SOCIETA’ FINANZIARIA PER LA
GESTIONE DEI CREDITI – SPA, nella sua qualità di procuratore
con rappresentanza di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di
Credito Spa, in persona del Direttore Gerale, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
PALLINI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO
MONICA giusta procura speciale in calce al controricorso;

2555

Data pubblicazione: 08/05/2014

- controricorrente nonchè contro
FONTANA TOMMASO, UNICREDIT SPA, BANCA POPOLARE
DEL MEZZOGIORNO SPA, INTESA SAN PAOLO SPA, BANCA

intimati

avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA dell’1/02/2012, depositata il 16/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Andrea Panzarola (delega avvocato Romano)
difensore del ricorrente che si riporta agli scrfitti ed insiste per la
cassazione della sentenza della C.A. di Potenza.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 16 marzo 2012 la Corte di appello di
Potenza — accogliendo l’appello proposto dalla B.C.C. Gestione Crediti
s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Potenza in data 19.01.2010 —
ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. da
Antonio Siesto avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di estinzione
del procedimento esecutivo immobiliare a suo carico n. R.G.E.
69/2001 emessa dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di
Potenza in data 09.04.2009.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Antonio Siesto formulando un unico motivo.
La BCC Gestione Crediti s.p.a. ha resistito con controricorso.

Ric. 2012 n. 19
-2-

M3 – ud. 27-03-2014

CARIME SPA, EQUITALIA SUD SPA;

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati in
epigrafe indicati.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.

applicazione dell’art. 11 disp. legge generale, dell’art. 567 cod. proc. civ.
e dell’art. 2 comma 3 sexies del d.l. n. 35/2005 (art. 360 n.3 cod. proc.
civ.).
4.1. La Corte di appello è pervenuta al rigetto del reclamo,
ritenendo infondata l’eccezione di estinzione del processo esecutivo, in
considerazione: a) dell’applicabilità del testo novellato dell’art. 567 cod.
proc. civ., in forza del disposto dell’art. 2 comma 3 sexies del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005,
n. 263 (secondo cui « Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da
2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di
entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha
luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. (…)»); b) della
tempestività del deposito della documentazione ipocatastale, sebbene
incompleta e dell’assenza di discrezionalità da parte del G.E. in punto
di concessione del termine per l’integrazione documentale ai sensi del
comma 3, seconda parte dell’art. 567 cod. proc. civ.; c) dell’irrilevanza
dell’avvenuta maturazione del termine per il deposito della
documentazione in questione nel vigore del precedente testo dell’art.
567 cod. proc. civ., giacchè, nella specie, non si trattava di concedere
una proroga del termine ormai scaduto, ma di assegnare (in base alla
normativa sopravvenuta) altro termine per l’integrazione documentale.
Ric. 2012 n. 19583 sez. Ai – ud. 2 -03-2014
-3-

r

4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: violazione o falsa

4.2. A fronte di tale articolata motivazione parte ricorrente oppone
in termini assertivi la violazione di legge, lamentando che sia stato
assunta una «interpretazione meramente letterale della disciplina transitoria» e
insistendo sulla circostanza dell’operatività dell’estinzione per effetto
della precedente normativa; sotto altro versante, deduce che il termine

art. 567 cod. proc. civ. non ha lo scopo di sanare l’omesso deposito
della documentazione di cui al comma precedente.
Il motivo appare generico e infondato, giacché non tiene conto
della chiarezza del dato letterale della disposizione transitoria, né si
confronta con il rilievo, emergente dalla decisione impugnata,
dell’applicabilità del testo novellato dell’art. 567 cod. proc. civ. per non
essere stata eccepita né dichiarata d’ufficio l’estinzione della procedura
esecutiva alla data del 1 marzo 2006, né con l’ulteriore argomentazione
dei giudici a quibus che, nella specie, non si trattava di sanare un
“omesso deposito”, quanto piuttosto di concedere un termine per
integrare una documentazione incompleta, giusta la nuova previsione
del comma 3 dell’art. 567 cod. proc. civ.. La norma, infatti, distingue
l’ipotesi di proroga concedibile «per giusti motivi», dalla concessione di
un termine per l’integrazione documentale che non è subordinata a tale
presupposto.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio preliminarmente dà atto della inammissibilità della
memoria depositata da parte resistente in data 24 marzo 2014, oltre il
termine di cui al comma 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Ciò precisato, il Collegio condivide i motivi in fatto ed in diritto
esposti nella relazione. Va, in particolare, considerato che: a) il chiaro
tenore letterale della norma transitoria che qui rileva (art. 2, comma 3
sexies del d.l. n. 35 conv. con modif. in L. n. 80 del 2005) limita
Ric. 2012 n. 1958
-4-

sez. M3 – ud. 27-03-2014

di centoventi giorni, di cui alla seconda parte del comma 3 del “nuovo”

l’ultrattività della disciplina preesistente alle sole modalità della vendita
e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata; b) la
fissazione di un termine per integrare la documentazione ipocatastale
secondo il “novellato” art. 567 cod. proc. civ. non è subordinato al
preventivo vaglio dei «giusti motivi» da parte del G.E. (la norma prevede,

la documentazione da questi depositata debba essere completata»); c) la
concessione (non già di una proroga), bensì di un nuovo termine per
l’integrazione della documentazione ipocatastale postula all’evidenza
che si sia già “consumato” il termine per il deposito della
documentazione. Ciò posto, ritiene il Collegio che non rilevi che, nella
specie, detto termine si fosse “consumato” nel vigore della disciplina
preesistente (che non distingueva l’ipotesi dell’incompletezza della
documentazione da quella dell’omesso deposito), risultando, invece,
decisiva la circostanza che non fosse più applicabile (all’udienza del
7.11.2008 fissata per la comparizione dell’esperto, in cui venne
sollevata l’estinzione) la sanzione invocata da parte debitrice,
ricorrendo, piuttosto, le condizioni per l’esercizio del potere-dovere del
G.E. previsto dal novellato art. 567 cod. proc. civ. di concedere
termine per integrazione della documentazione.
Invero va qui ribadito che la disposizione transitoria di cui all’art. 2,
terzo comma, sexies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 deve essere
interpretata, nel senso che le norme precedentemente in vigore
continuano ad applicarsi esclusivamente se sia stata ordinata la vendita
e soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall’ordinanza
emessa prima del 10 marzo 2006 (Cass. 24 gennaio 2012, n. 940; Cass.
ord. 28 giugno 2012, n. 10980), con la conseguenza che, nella specie,
risultava immediatamente applicabile il testo novellato dell’art. 567
cod. proc.
Ric. 2012 n. 1
-5-

3 se

3 – ud. 27-03-2014

infatti, che «un termine è inoltre assegnato al creditore quando lo stesso ritiene che

In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso

200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 27 marzo2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario F” cchiaro

Il Funzio

diziario

aolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

5 MA6,201t

diziaric

delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.600,00 (di cui €

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