Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10008 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2873/2016 proposto da:

C.A., G.A., G.G.,

G.V., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PAGLIARA;

– ricorrenti –

contro

G.M.P., G.E., G.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato

COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 8749/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la C. e G.G., A. e V. hanno proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 8749/2015 di questa Corte, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione degli odierni ricorrenti avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 990/2012, che aveva rigettato la domanda di rilascio di una porzione immobiliare detenuta da G.E.;

i ricorrenti assumono che questa Corte ha fondato la propria decisione sul presupposto erroneo che la Corte di Appello avesse accertato – con valutazione di fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità – che fin dall’origine G.E. aveva esercitato i poteri spettanti al proprietario in relazione al terreno su cui insisteva il fabbricato; al contrario – si sostiene – nessuna valutazione era stata compiuta dalla Corte territoriale in ordine al possesso del terreno, giacchè “l’iter argomentativo della sentenza della Corte salernitana si sviluppa sottolineando che il rapporto intercorrente tra i due fratelli ha avuto come oggetto il possesso degli immobili edificati senza riferimento alcuno al rapporto con il terreno preesistente”;

questa Corte sarebbe dunque incorsa nell’erronea percezione di “un fatto processuale oggettivo, incontestabilmente escluso dagli atti di causa… e decisivo per la definizione del giudizio, trattandosi di circostanza presupposto – valutazione della Corte di merito non censurabile in sede di legittimità – contrastante con la obiettiva indicazione risultante dalla sentenza”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti – con la memoria difensiva – in relazione al nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c. (risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 197 del 2016), “costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico” (Cass. n. 395/2017);

la circostanza dedotta a fondamento del ricorso risulta priva del carattere della decisività, atteso che il nucleo centrale della decisione impugnata è costituito dall’affermazione di insindacabilità, in sede di legittimità, dell’apprezzamento della Corte di merito sul fatto che G.E. aveva acquisito fin dall’origine – il possesso (e non la mera detenzione per effetto di un indimostrato contratto di comodato) della porzione di fabbricato; accertamento di merito che è stato effettivamente compiuto (e, quindi, non erroneamente presupposto), a prescindere dalla circostanza che sia stato valorizzato il possesso autonomo del fabbricato o – a monte – quello del terreno su cui è stata effettuata la costruzione;

ciò che l’ordinanza impugnata ha inteso sottolineare è il fatto che l’acquisto per accessione – da parte di G.M. – della proprietà dell’intero immobile non aveva inciso in alcun modo sul piano del possesso della porzione occupata da G.E., circostanza che (come ribadito dagli odierni ricorrenti) risulta effettivamente già apprezzata dalla Corte di Appello e che non è stata dunque presupposta erroneamente da questa Corte;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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