Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10008 del 15/05/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10008 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 27985 2013 proposto da:
–
CORDERO DI MONTEZEMOLO MARCO CRDMRC49L01A944D,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. MARTINI
13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI PORTO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente • 2015
475
contro
PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI TORINO
E PINEROLO, PUBBLICO MINISTEROTPROCURATORE GENERALE
REPUBBLICA CORTE APPELLO TORINO,
C
Data pubblicazione: 15/05/2015
- intimati Nonché da:
PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI TORINO
E PINEROLO, CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI
ci(“1
84G8-3-4-4-00-1-8-?
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO
CONTALDI,
che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITTORIO BAROSIO;
C3/ih—2-nicorrenti. Incidentali
~t* contro
CORDERO DI MONTEZEMOLO MARCO CRDMRC49L01A944D,
CAr’wer•.0
PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA
CORTE APPELLO TORINO;
–
intimat12
–
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 03/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato DI PORTO difensore del ricorrente che
ha chiesto accoglimento delle difese esposte ed in
atti;
udito l’Avvocato
CONTALDI
Stefania con delega
depositata in udienza dell’Avvocato CONTALDI Mario,
TORINO E PINEROLO SGST -I-TUTTtel CON
difensore dei resistenti che si è riportata alle
difese in atti con rigetto del ricorso principale e
del controricorso al ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
incidentale.
rigetto del ricorso principale e del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Presidente del Consiglio Notarile di Torino formulò alla
Commissione Regionale di Disciplina per i distretti del Piemonte e della
contro il dr. Marco Córdero di Montezemolo per avere il medesimo:
a) stipulato, il giorno 28/9/2009, nello studio di Rivarolo Canavese
quattro atti in un orario incompatibile con la partecipazione ad un
incontro di aggiornamento professionale presso il Consiglio notarile di
Torino tenutosi lo stesso giorno alle h. 18, ovvero degli atti n.
16021 alle h. 18, n. 16022 alle h 18,55 , n. 16023 alle ore 19,35 e
n. 16024 alle ore 20,15 a Rivarolo Canavese;
b)
indicato, in atti stipulati il 15/12/2009, orari incompatibili
con i luoghi di stipulazione degli atti, ed in particolare l’atto
n. 16442 alle ore 16.30 a Torino, l’atto n. 16443 alle 16, 50 a
Rivarolo, l’atto n. 16444 alle 17,45 in Torino ;
c)
indicato, in un atto stipulato il 23.12.2009 alle h. 8, come locus
loci la sede di un Istituto Bancario, in termini incompatibili con
l’orario della Banca; con ciò risultando che la condotta del notaio
nell’indicazione di dati inattendibili era ricorrente.
La
. Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la
circoscrizione del Piemonte e Valle d’Aosta, con provvedimento in
data 21 febbraio, dichiarò il dr. Cordero di Montezemolo responsabile
3
di tre illeciti disciplinari, aventi ad oggetto irregolarità
nell’orario di sottoscrizione degli atti, frettolosità della
1
Valle d’Aosta una richiesta di apertura di procedimento disciplinare
condotta professionale, mancata assistenza alla sede, e assolveva
il notaio dal quarto addebito di illecita concorrenza; per il primo
illecito la Co.re.di. infliggeva la sanzione della sospensione
di mesi quattro, per il secondo ed il terzo quella
Avverso tale decisione il dr. Cordero di Montezemolo propose reclamo,
con cui erano formulate
censure solo relativamente al primo
illecito, mentre il Consiglio Notarile proponeva reclamo
avverso
l’assoluzione dalla illecita concorrenza.
La Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento del reclamo
proposto dal notaio, ridusse la sanzione inflitta per la prima
incolpazione, rigettandolo per il resto ; respinse l’incidentale
Per quel che ancora interessa, i Giudici ritennero quanto segue :
– la non veridicità delle indicazioni degli orari di redazione dei due
atti stipulati il 28-9-2009 alle ore 18 e 18,55 e del luogo di
conclusione di quelli rogati il 15 e il 23-12-2009 – sui quali soltanto
la Commissione aveva fondato la sanzione della sospensione – era provata
dalle stesse ammissioni del notaio con la formulazione dei capitoli di
prova dal medesimo articolati ;
– era da escludere che la non veridicità delle indicazioni dell’ora di
stipulazione degli summenzionati atti del 28-9-2009 potesse
essere
frutto di errore, essendo intenzionali e, quindi, frutto di dolo ;
– la non veridicità della indicazione dei luoghi di stipula degli atti
del 15 e del 23-12 2009 era determinata da colpa grave ;
in base alla nuova formulazione dell’art. 147 a) della legge notarile
2
dell’avvertimento.
l’eventus damni
richiesto
è rappresentato alternativamente dalla
compromissione della dignità del notaio o del decoro della classe notarile,
e che non è richiesta la realizzazione di entrambe le ipotesi, come
accadeva sulla base del testo della norma in precedenza vigente;
insussistenza dell’evento di danno dell’illecito, era inammissibile,
atteso che il reclamante si era limitato a contestare la lesione del
prestigio della classe notarile, mentre invece la Co.re.di. aveva
accertato anche la compromissione della dignità e reputazione del
notaio, e sul punto il reclamante non aveva svolto alcun motivo di
censura;
– in ogni caso doveva considerarsi realizzata la compromissione sia
•
della dignità e reputazione del notaio – conseguente alla redazione
dì svariati atti notarili, con indicazioni non conformi al vero
dei dati relativi all’orario e al luogo di stipula da parte del
notaio al quale è riservata l’ attività certificativa nel suo
massimo grado, atteso il giudizio negativo per coloro che hanno
partecipato a tali atti – sia del prestigio della intera classe
notarne, su cui si riflette il comportamento del notaio;
– peraltro, le violazioni accertate non comportavano di per sé anche la
consumazione di quella
di illecito accaparramento di clientela,
occorrendo una condotta diretta a tale scopo
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione dr. Marco
Cordero di Montezemolo sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale
3
– il motivo di reclamo del notaio, formulato sotto il profilo della
affidato a un unico motivo.
Le parti hanno depositato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
costituzionale dell’ 146 legge notarile, modificata dal d.lgs. n.
249/2006, e della riscrittura dell’istituto della prescrizione
dell’illecito disciplinare notarile, per eccesso di delega da parte
del Governo.
1.2. – Il motivo va disatteso.
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la sentenza
della Corte Costituzionale n.229/2014.
2.1. – Il secondo motivo denuncia la non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 comma uno
lettera a) della legge notarile, modificata dal d.lgs. n. 249/2006.
Al riguardo osserva che la Corte d’appello di Torino – dichiarato
inammissibile il secondo motivo del reclamo principale – ha ritenuto
che il nuovo testo della citata norma comporterebbe la responsabilità
disciplinare del notaio qualora, con la propria condotta, abbia
leso non solo “congiuntamente” ma anche “alternativamente”, la
propria personale dignità e reputazione
o il decoro e il prestigio
dell’intera classe notarile; deduce che nella specie, il notaio non
avrebbe leso il decoro ed il prestigio della classe notarile; ad avviso
del ricorrente, la suddetta interpretazione dell’art. 147 comma l,
lettera a), operata dalla Corte d’appello, sarebbe “di
dubbia
4
1.1.- Il primo motivo solleva la questione di legittimità
•
costituzionalità”
per eccesso di delega (in riferimento ai criteri
direttivi enunciati dalla legge delega n. 246/2005, all’art. 7
comma l, lettera e); pertanto – qualora dovesse condividere
l’interpretazione suddetta – la Corte di Cassazione dovrebbe
l’interpretazione data dalla Corte d’appello
p/ 310fl
appare
l’unica possibile”; e ciò in quanto – anche dopo la riforma operata
dal d.lgs. n. 249/2006 – l’art. 147 coma 1, lettera
a),
della legge
notarile può essere interpretato nel senso di prevedere,
elemento costitutivo
de//a
“quale
“fattispecie incriminatrice, … un unico
evento, descritto con l’endladl “compromissione della dignità e
reputazione del notaio e del decoro e “prestigio della classe
notarne”.
Se quest’ultima fosse però l’interpretazione corretta da
dare alla norma incriminatrice, l’ordinanza della Corte d’appello
di Torino sarebbe errata, perché l’assenza della lesione del decoro
e del prestigio della classe notarile (dedotta con il reclamo)
avrebbe dovuto condurre al proscioglimento del notaio ricorrente
(anziché alla dichiarazione di inammissibilità del motivo del reclamo).
Censura ancora l’ordinanza laddove aveva ritenuto anche
infondato il secondo motivo di reclamo, in ordine alla configurabilità
dell’illecito disciplinare per l’indicazione di orari non attendibili
negli atti stipulati nel periodo oggetto del “monitoraggio” del
Consiglio Notarile . Secondo la Corte d’appello mediante tale condotta
il notaio avrebbe leso “di per sé” il decoro ed il prestigio della
classe notarile, indipendentemente dalla
prova
concreta
del
5
sollevare la relativa questione di costituzionalità. Peraltro,
f At’
verificarsi di una tale lesione. Tale affermazione si poneva in
contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità
Occorre premettere che la ordinanza impugnata –
dopo avere
rilevato che, secondo la Co.re.di., era risultata
provata la
compromissione sia della dignità e reputazione del notaio sia del
decoro e del prestigio della intera classe notarile e che era da
ritenere inammissibile il motivo di reclamo, con cui era stata dedotta
la inesistenza dell’evento relativo alla compromissione del decoro o del
prestigio della classe notarile e non pure della reputazione del notaio
ha poi in concreto verificato la lesione
del pregiudizio sotto
entrambi i profili.
Ne consegue che la denunciata questione di costituzionalità in
merito alla portata dell’art. dell’art. 147 comma 1, lettera a)
secondo l’interpretazione datane dai Giudici di appello, è
inammissibile, atteso che appare non decisivo ai fini della risoluzione
della presente controversia verificare : 1) se la norma abbia o meno
modificato l’originario testo legislativo sostituendo la disgiuntiva “o”
alla congiuntiva “e” ; 2) se, in caso di esito positivo, la norma sia
costituzionalmente illegittima per eccesso di delega. Al riguardo, non
appare pertinente il richiamo dell’orientamento delle Sezioni Unite, che
il ricorrente ha compiuto per escludere valore decisorio alla
affermazione della sentenza impugnata che, dopo avere dichiarato
inammissibile il motivo di reclamo relativo alle esistenza dell’
l’evento del pregiudizio, ha ritenuto comunque provata, come si è detto,
6
r
2.2. – Il motivo è infondato.
la lesione sia della reputazione del notaio sia del prestigio della
classe notarile. Il precedente di legittimità, citato dalla difesa del
ricorrente con le note di replica alle conclusioni rassegnate alla
udienza di discussione dal P.G. (S.U. 151221(2013),
che
decisione 3840/2007, ha statuito che sono prive di valore decisorio le
statuizioni di merito compiute dal giudice quando – avendo emesso
una pronuncia definitoria in rito – si sia in tal modo spogliato della
potestas indloandi.
Ma nelle specie è di tutta evidenza che la Corte di
appello, pur adoperando in proposito il termine “inammdsslbilitàff,
non
ha certamente inteso emettere una pronuncia in rito preclusiva
dell’esame della doglianza ma anzi a2 contrario –
scrutinandone il
merito – ha nelle sostanza ritenuto non decisiva la censura per non
essere stata
decídendi
compiutamente contestata
quella che era stata la ratio
del provvedimento emesso dalla Commissione di disciplina che,
come si è detto, aveva ritenuto compromesso il prestigio della classe
notarile e la reputazione del notaio.
3.1.-
Il terzo
motivo deduce il vizio di motivazione
dell’ordinanza della Corte d’appello di Torino, nella parte in cui
aveva ritenuto che l’orario di sottoscrizione dell’atto di mutuo,
racc. n. 16021, stipulato dal notaio stesso nella sede di Rivarolo
Canavese il 28.9.2009 (cioè lo stesso giorno del Convegno di
aggiornamento professionale di Torino, a cui il notaio aveva
partecipato) sarebbe stato scientemente alterato dal notaio
medesimo dalle 17,30 alle 18,00,
“allo scopo di
creare un fittizio
7
peraltro è conforme a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la
9A
e
lasso di tempo tra la stipula di detto atto di mutuo e il collegato
atto di
compravendita sempre alle 17,30”.
Erroneamente la Corte di
appello avrebbe qualificato come illecito disciplinare la stipula
contestuale di
atti di vendita e di mutuo quando, secondo la
del Consiglio Nazionale del Notariato,
“non sarà indice di
comportamento deontologicamente scorretto”
la sottoscrizione in
tempi ravvicinati degli atti di vendita e di mutuo
collegati,
quando
il notaio ritenga che, per garanzia di tutte le parti, la
sottoscrizione debba avvenire contestualmente.
3.2. – Il motivo va disatteso.
Occorre premettere che la ordinanza ha ritenuto che il notaio
aveva ammesso la non veridicità delle indicazioni relative all’orario di
stipula dei summenzionati atti ed escludendo che tali indicazioni
fossero dovute ad errore, come invocato dal notaio, ha ritenuto la
sussistenza del dolo generico richiesto sul rilievo che, ai fini della
sussistenza dell’elemento soggettivo della falsità ideologica (nella
quale si concretava l’illecito addebitato al notaio), è sufficiente la
consapevolezza della falsa attestazione. I Giudici hanno ancora chiarito
che la non veridicità dell’orario, ore 18 anzichè 17,30 (ora effettiva),
dell’atto del 28 -9-2009 era stata dovuta al fatto che a quell’ora il
notaio aveva provveduto a rogare altro atto (accessorio contratto di mutuo
ipotecario), secondo una prassi (stipula contestuale di vendita e mutuo)
che era censurata dal Consiglio notarile e che non era consona ai
doveri del notaio.
8
prassi notarile e la circolare esplicativa del 18 gennaio 2007
Orbene, premesso che è stato denunciato il vizio di motivazione,
va considerato che, ai sensi dell’ art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel
testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012,
applicabile, il vizio denunciabile è limitato
decisivo per il
/e parti,
(omessa,
temporis
all’omesso esame circa un
giudizio, che è stato oggetto di discussione fra
essendo stata così sostituita la precedente formulazione
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014).
La riforma, che è diretta a ridurre drasticamente l’enorme
contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione, persegue lo scopo
di consentire e valorizzare la funzione nomofillatica
delle
Corte.
Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai
9
fatto
ratlone
sensi dell’art. 360 • n.5 citato, la correttezza logica del percorso
argomentativo della sentenza a meno che non sia denunciato come
incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle
argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in
ex art. 132 cod. proc. civ.). Tale evenienza è da escludere nella specie
posto che, come si è visto, la ordinanza ha esaminato le circostanze
di fatto relative alli errore invocato dal notaio e l’ha negato,
avendo verificato che il ricorrente era, in realtà, solito svolgere
l’attività, compiendo un numero svariato di atti
veritiere indicazioni
apponendovi non
in realtà, le censure si risolvono nella
prospettazione di una ricostruzione soggettiva dei fatti difforme da
quella compiuta dal Giudice di merito attraverso una diversa lettura del
materiale probatorio.
4.- Il quarto motivo censura l’ordinanza della Corte d’appello
nella parte in cui essa avrebbe desunto l’alterazione dell’orario
di sottoscrizione dell’atto di mutuo, racc. n. 16022, stipulato
dal notaio nella sede di Rivarolo Canavese il 28.9.2009 (cioè lo
stesso giorno del Convegno di aggiornamento professionale di
Torino, a cui il notaio ha partecipato), dalla
“formulazione
del . capitolo di prova” n. 2) dell’atto di reclamo davanti alla
stessa Corte : in tale capitolo di prova il notaio aveva indicato,
invero, l’orario delle 19,00 come orario “presuntivo”
trascorsi oltre qUattro anni
essendo
di sottoscrizione dell’atto
pubblico in questione. Tale indicazione non poteva, ad avviso
10
tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale
del notaio stesso, costituire un’ammissione del fatto che l’orario
attestato nel rogito non fosse quello effettivo (e, quindi, una
“dichiarazione sostanzialmente confessoria”), come
invece avrebbe
ritenuto la Corte d’appello.
Va al riguardo ribadito quanto rilevato in occasione dell’esame del
precedente motivo: il ricorr ente censura l’ accertamento di fatto,
compiuto dai Giudici, che hanno ritenuto di trarre dalla condotta
processuale argomenti di prova.
5.1.- Il quinto motivo deduce l’erroneità dell’ordinanza della
Corte d’appello di Torino, nella parte in cui – pur avendo
qualificato come
. (gravemente) colposi, così degradando gli
illeciti dolosi ascritti( inerenti le attestazioni contenute nei due
atti pubblici racc. n. 16443 e racc. n. 16519, stipulati dal notaio
stesso rispettivamente il 15.12.2009 ed il 23.12.2009)- non aveva
applicato a tali illeciti la norma “incriminatrice” derivante
dall’art. 51 comma 1, n. l, della legge notarile, relativa alla
corretta indicazione nell’atto del c.d.
locus loci
anziché quella
“generale” contenuta nell’art. 147 comma 1, lettera a), della legge
stessa.
La violazione dell’art. 51 comma l, n. l, della legge notarilededuce ancora il ricorrente- è punita dall’art. 137,
comma
2,
legge notarile con la sanzione pecuniaria da euro 30,00 a euro
240,00 oblazionabile ex art. 145 bis 1.n., in caso di non
recidiva, prevista dall’art. 137 coma 2 della legge. Evidenzia in
11
4.2. – Il motivo è inammissibile
proposito come, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte, il
comportamento del notaio incolpato deve essere innanzitutto esaminato
alla luce delle norme incriminatrici tipiche e, soltanto quando tale
esame abbia esito negativo, ai sensi della norma residuale e di
5.2. – Il motivo è infondato.
Le infrazioni previste dalla legge sull’ordinamento del notariato hanno
natura contravvenzionale e, quindi, per la loro punibilità è sufficiente
l’elemento soggettivo della colpa (Cass. 940/1963; 2386/1974; 6383/2001).
Ciò posto, la ordinanza impugnata, nel ritenere la violazione
dell’art. 147 comma 1, lettera a) della legge notarile – in relazione
alle ipotesi al riguardo contestate (non veridicità della indicazione
dei luoghi di stipula degli atti del 15 e del 23-12 2009) – ha
non solo che la condotta del notaio era stata determinata
verificato non
da colpa grave ma anche che tali modalità di svolgimento dell’attività
da parte del notaio, il quale dovrebbe essere il custode della
certificazione della verità, erano tali da ingenerare negli utenti una
caduta di prestigio non solo del notaio ma della intera classe notarile.
Qui innanzitutto occorre chiarire che, secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’illecito disciplinare
previsto dall’art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come
modificato dall’art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, configura, come
fattispecie rilevante, ogni condotta del notaio che comprometta in
qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignità o
reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile ( S.U.
12
chiusura del sistema codificato dalli art. 147 a).
13617/12;
Cass.
21203/11). Ed invero la norma in esame prevede una
fattispecie incrimintrice specifica nel senso che, ai fini della
configurabilità dell’illecito, la inosservanza dei doveri imposti
dall’ordinamento sul notariato circa gli adempimenti e le modalità di
compiute nella redazione degli atti, assume rilevanza ed è punita se in
quanto comprometta la dignità e reputazione del notaio o il decoro e
il prestigio della classe notarile; ne consegue che la violazione
accertata non potrebbe essere esclusa dalla previsione della
sanzione prevista dall’art. 137 legge notarile che punisce la violazione
dell’art. 51 secondo comma n. 1 ovvero la (mera) inosservanza delle
prescrizioni dettate nella stipula dell’atto da parte del notaio (nel
spoecie quella riguardante il luogo).
RICORSO INCIDENTALE
/./. L’unico motivo censura l’ordinanza impugnata per avere escluso, in
violazione dell’art. 147 coma 1 lett. c) legge notarile, l’addebito di
illecita concorrenza, la quale va ravvisata in presenza di
comportamenti deontologicamente scorretti ed illeciti di qualunque
tipo, tali da poteri assicurare l’accaparramento di clientela di
colleghi; e ciò in modo non confacente al decoro e al prestigio
della classe notarile. Nella specie il notaio Cordero di Montezemolo
aveva tenuto vari – e ripetuti – comportamenti
deontologicamente
scorretti, taluni anche di notevole gravità, idonei a consentirgli
l’accaparramento di clientela di altri notai; e perciò sussistevano
13
svolgimento dell’attività professionale del notaio ovvero le irregolarità
gli estremi per la configurazione dell’illecito (anche) di illecita
concorrenza, di cui alla lettera e) dell’art. 147 comma 1 della
legge notarile, citato.
1.2.- Il motivo è fondato.
Presidente del Consiglio Notarile, che ha agito quale rappresentante del
Consiglio ed era parte del giudizio di merito.
Occorre ricordare che, a stregua degli illeciti accertati
dagli stessi Giudici a carico del ricorrente secondo quanto risulta
dalla ordinanza impugnata, era emersa la non occasionale frettolosità e
superficialità con
4,
quale il notaio svolgeva l’attività
professionale : il medesimo era solito non leggere in modo integrale e
adeguato gli atti pubblici, non rilevando gli errori nell’indicazione
del luogo di stipulazione, non era presente alla sede alla quale era
addetto; aveva redatto un numero elevato di atti in un breve lasso di
tempo ( 130 in 18 gg. a settembre , 171 in 15 gg. a dicembre)
Peraltro, nello escludere l’addebito di illecita concorrenza, 1′
ordinanza impugnata si è limitata ad affermare che le violazioni
accertate a carico del notaio non comportassero di per sé anche
l’illecito di accaparramento di clientela.
La Corte non ha fatto corretta applicazione della norma di cui
all’art. 147 c) legge notarile ovvero della fattispecie astratta
contestata, posto che i Giudici avrebbero dovuto verificare se gli
elementi di fatto accertati fossero sussumibill e così integrassero la
ipotesi della illecita concorrenza : infatti, avrebbero dovuto accertare
14
Preliminarmente va rilevata l’ammissibilità del ricorso proposto dal
pi.s.
se proprio, in ragione della frettolosità e della superficialità della
condotta, tenuta in modo sistematico e non ogcagionale, il notaio non
avesse offerto una ingiustificata immarne441 effiéienza e convenienza
• sl
i
delle proprie prestazioni, attirando clienti e concentrando su di sé
propri doveri. L’ordinanza va cassata in relazione all’accoglimento del
ricorso incidentale con rinvio, anche per le spese della presente fase,
ad altra sezione della Corte di appello di Torino. In relazione al
ricorso principale, che è stato rigettato, ai sensi dell’art.13 comma
1-quater,del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall’art. l coma 17 legge n.
228 /2012, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale accoglie l’incidentale cassa l’ordinanza
impugnata relativamente all’incidentale e rinvia, anche per le
spese
della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Torino .
AI sensi dell’art.13 comma 1-quater,del d.p.r. 115 del 2002, inserito
dall’art. l coma 17 legge n. 228 /2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dell’art. l bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2015
la stipula di atti a scapito degli altri notai che invece erano ligi ai