Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10008 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10008 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18771-2012 proposto da:
SARDELLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SANDRO
FIORENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARZENI ARDO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CONDOMINO DI VIA MORAMARCO RAPALLO;
– intimato avverso la sentenza n. 629/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 18/05/2011, depositata V11/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Data pubblicazione: 08/05/2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 11 giugno 2011 la Corte di appello di
Genova — rigettando l’appello proposto da Francesco Sardella — ha
confermato la sentenza del Tribunale di Chiavari di rigetto della

Moramarco Rapano per il risarcimento dei danni subiti in data 20
giugno 2004 a seguito di una caduta nella salita che dal garage
conduceva al portone di ingresso del Condominio; ha condannato
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Francesco Sardella formulando sei motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione o falsa
applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ.
sotto il profilo dell’onere probatorio in merito alla sussistenza del
nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso ed alla dimostrazione
del caso fortuito, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); II) violazione o falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. sotto il profilo
dell’onere probatorio, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); III) violazione o falsa applicazione
dell’art. 2734 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
Ric. 2012 n. 18771 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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domanda proposta dall’appellante nei confronti del Condominio di via

360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); IV) violazione o falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ. sotto il profilo della ritenuta insussistenza del
nesso di causalità, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); V) violazione o falsa applicazione dell’art.

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.); VI) violazione o falsa applicazione
dell’art. 2051 cod. civ. in relazione all’art. 1227 cod. civ., nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.)
4.1. Il ricorso con gli esposti motivi – che vanno esaminati
congiuntamente perché in buona parte ripetitivi e, comunque,
strettamente connessi – non appare meritevole di accoglimento.
Infatti i giudici del merito, con la doppia decisione conforme,
hanno escluso la responsabilità del Condominio, con riguardo al fatto
dannoso lamentato dal ricorrente, ascrivendolo al fatto della stessa
parte, con ciò allineandosi ad un costante indirizzo di questa Corte che
individua quale causa di esclusione della responsabilità del custode,
oltre il caso fortuito, anche la equiparata “causa estranea”, comprensiva
del fatto del danneggiato, sempre che questo abbia nel determinismo
dell’evento dannoso un’autonoma efficienza causale e presenti il
carattere di inevitabilità e imprevedibilità nei riguardi dell’attività
dovuta del custode.
Orbene — precisato che il ricorso del Sardella si incentra nella
censura del mancato assolvimento dell’onere della prova
dell’esclusione del nesso causale tra la cosa e l’evento, nonchè
dell’omessa considerazione di caratteri tali nella sua condotta da
comportare siffatta esclusione — si osserva che le deduzioni del
Ric. 2012 n. 18771 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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2051 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria

ricorrente trovano smentita nell’iter motivazionale seguito dai giudici di
appello, i quali, attraverso un accertamento in concreto delle
condizioni dei luoghi, teatro dell’incidente (quale evidenziato dal
materiale fotografico in atti) e alla luce delle stesse ammissioni rese dal
Sardella, da una lato, evidenziano come <) individuando anche una valida alternativa, per la presenza
«a lato il passaggio pedonale di una certa ampiezza» (cfr. pag.8 della sentenza)
e, dall’altro, rilevano un difetto di normale diligenza del danneggiato
che gli ha impedito di adeguare la propria condotta alla sola difficoltà
in concreto presente nel tracciato, e cioè «la semplice presenza di ghiaino,
ben visibile e ben nota», come tale del tutto prevedibile (cfr. pag. 9 della
sentenza).
Ti riferito apprezzamento dei giudici del merito ha, dunque,
individuato nella condotta negligente dello stesso danneggiato
l’antecedente causale dell’incidente in piena indipendenza dall’omessa
azione di “custodia” del bene ex art. 2051 cod. civ. in sintonia con i
principi giuridici applicabili in materia e con apprezzamento in fatto,
adeguatamente motivato, come tale non sindacabile in questa sede.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche
formulate da parte ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudi7io di legittimità
non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
Ric. 2012 n. 18771 sez. M3 – ud. 27-03-2014
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la presenza di una buca» (in particolare: «la buca cui si richiama la parte

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 27 marzo 2014
IL PRESIDENTE

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dott. Mario Finocchiaro

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