Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10007 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20469-2018 proposto da:

BIBA BOATS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo

studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO DE CAROLIS GINANNESCHI;

– ricorrente –

contro

MARINI STEFANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2018 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata

il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Biba Boats s.r.l. ottenne dal Giudice di pace di Orbetello un decreto ingiuntivo nei confronti di M.S., per la somma di Euro 4.661,26, per canoni relativi al rimessaggio di un’imbarcazione relativi al periodo successivo all’affondamento della stessa.

Proposta opposizione da parte del M., il Giudice di pace la rigettò condannando l’opponente alle spese, nell’assunto che questi avesse comunque usufruito del rimessaggio.

2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il M. e il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 2 maggio 2018, ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Biba boats s.r.l. alla restituzione di quanto ad essa versato in esecuzione della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

4. Contro la sentenza del Tribunale di Grosseto propone ricorso la Biba boats s.r.l. con atto affidato a quattro motivi.

M.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., sul rilievo che l’appello avrebbe dovuto essere considerato inammissibile per genericità.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata, dopo aver precisato che nella specie trova applicazione, ratione temporis, il testo dell’art. 342 cit., anteriore a quello introdotto con la riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha chiarito che l’appello rispondeva ai requisiti richiesti, in quanto l’appellante, secondo il Tribunale, aveva comunque indicato i motivi di censura avverso la sentenza di primo grado.

A fronte di queste affermazioni, il motivo – redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che non produce l’atto di appello e non ne indica il contenuto – si risolve nella ripetizione di una censura già vagliata, senza chiarire con esattezza per quale motivo l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che il Tribunale avrebbe violato le regole sull’onere della prova, perchè la prova del credito della società ricorrente sarebbe stata fornita non solo con le fatture, ma anche per ammissione della controparte e sulla base delle specifiche prove per testimoni.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la prova costituita dalla fattura, benchè idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non potesse tuttavia costituire prova piena nel giudizio di opposizione, il che risponde ad un pacifico orientamento giurisprudenziale; ed ha perciò ritenuto che il credito della odierna ricorrente non fosse stato dimostrato.

La società creditrice pone una censura che, da un lato, è generica, perchè fa riferimento alla ammissione della controparte ed alle specifiche prove testimoniali, senza aggiungere alcun chiarimento; dall’altro, è inammissibile perchè tende comunque al riesame del merito.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere omesso di considerare che solo nel giudizio di appello il M. aveva chiesto la risoluzione ope legis del contratto di rimessaggio, a causa del perimento del natante. Trattandosi di domanda nuova, essa non avrebbe dovuto essere ammessa.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1767 c.c.. Sostiene la parte ricorrente che tra le parti sarebbero intercorsi non uno, ma due contratti: il primo, di ormeggio, conclusosi con l’affondamento del natante, e il secondo di rimessaggio, insorto dopo il recupero dell’imbarcazione affondata. Non potrebbe trattarsi, quindi, di un contratto di deposito gratuito, trattandosi di un contratto sempre e comunque oneroso, nè il M. aveva mai contestato inadempimenti in ordine al secondo contratto. Per cui la sentenza avrebbe pronunciato anche in violazione dell’art. 112 cit., perchè il Tribunale aveva ritenuto la natura gratuita del contratto che non era mai stata in discussione tra le parti.

5. Il terzo e il quarto motivo, quando non inammissibili, sono comunque privi di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che essi sono entrambi redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), dal momento che fanno riferimento ad atti processuali, fra i quali il contenuto della domanda asseritamente nuova, richiamandoli genericamente e senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dato per presupposta la circostanza, confermata dalla ricorrente, dell’esistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto i rapporti di debito e credito reciproco tra le parti per il periodo antecedente l’affondamento del natante (v. ricorso a p. 3). Il Tribunale, dopo aver esaminato la domanda di risoluzione, ha qualificato il contratto esistente tra le parti nel momento successivo al danneggiamento come contratto di deposito, e da tale elemento ha fatto derivare la gratuità. Ne consegue che non è prospettabile la violazione dell’art. 345 cit., perchè il Tribunale ha provveduto a dare una qualificazione giuridica al contratto, nè sussiste ultrapetizione, perchè la sentenza impugnata è pervenuta al rigetto della domanda avanzata col procedimento monitorio sulla base di due argomentazioni che tra loro si integrano (la fattura non è prova e il contratto era di deposito gratuito).

Non sono ravvisabili, quindi, le prospettate violazioni di legge e la qualificazione del contratto non è esaminabile in questa sede, risolvendosi tale contestazione in una sollecitazione ad un diverso e non consentito esame del merito.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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