Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10007 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20568/2015 proposto da:

T.B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISTIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA VENUTI;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA BALDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2014 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

rigettando l’appello proposto dal T., il Tribunale di Massa ha accertato la responsabilità precontrattuale dell’appellante, condannandolo a corrispondere a M. la somma di 1.500,00 Euro a titolo di risarcimento del danno conseguente all’abbandono ingiustificato delle trattative per la vendita di una porzione immobiliare;

ricorre per cassazione il T., affidandosi a due motivi che denunciano la “nullità della sentenza” per “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio” (il primo) e per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 1337 c.c., artt. 2730 e 2697 c.c.” (il secondo).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi si risolvono nella sollecitazione ad una complessiva rivalutazione del merito, a prescindere dall’individuazione di fatti singolarmente decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame e dall’indicazione di erronee affermazioni in iure da parte del giudice di appello;

le censure svolte dal ricorrente presuppongono, infatti, una rilettura di tutto il materiale probatorio (spesso richiamato senza ottemperare agli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), in funzione di un apprezzamento conclusivo opposto a quello compiuto dal Tribunale, che non è tuttavia consentita in sede di legittimità (tanto più alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis);

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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