Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10007 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10007 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

O RD INANZA
sul ricorso 19788-2012 proposto da:
CARBONARI SERGIO, CARBONARI LUCIANO entrambi in
qualità di eredi legittimi di Aroldo Carbonari, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio
dell’avvocato LUCCHI CLAUDIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBANI MARGHERITA, giusta procura
speciale che viene allegata in atti;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PULII, MAURO RICCI, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/05/2014

- controficarrente avverso la sentenza n. 753/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si
riporta agli scritti.

ORDINANZA
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. : “La Corte di appello di Ancona respingeva
il gravame di Aroldo Carbonari inteso all’accertamento del suo diritto
all’indennità di accompagnamento da epoca antecedente a quella
stabilita dal giudice di primo grado ( 24.5.2010) . Osservava la Corte
territoriale che la valutazione medico legale recepita dalla sentenza di
primo grado in ordine alla epoca di insorgenza della condizione
invalidante giustificativa della prestazione, non risultava inficiata dalle
deduzioni dell’appellante. In particolare, in merito al rilievo che la
preesistente cardiopatia ischemica era tale “restringere” l’autonomia
generale nel compimento delle attività quotidiane, il giudice di appello
sottolineava che la limitazione prospettata non era “in linea con il
carattere di “impossibilità” e “assolutezza” delle disautonomie
richiesto dall’art. 1 L. n. 18/1980, connotati che, come chiaramente
argomentato dal c.t.u., erano stati raggiunti, sul piano delle ricadute
funzionali, solo in epoca successiva, per effetto di ulteriori e diverse
patologie. In ordine alla richiesta di prova orale, reiterata in seconde
cure, sul fatto che già in epoca anteriore a quella di riconoscimento
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Ric. 2012 n. 19788 sez. ML – ud. 25-02-2014

25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

della prestazione, il periziato aveva fatto ricorso all’assistenza di una
badante, ha osservato la Corte che tale prova, “se intesa nella sua
materialità” non avrebbe potuto fornire elementi utili per la
determinazione funzionale della situazione di invalidità ; “se intesa nei
termini di espressione di un giudizio tecnico” risultava inammissibile

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Aroldo
Carbonari sulla base di due motivi .Con il primo ha dedotto violazione
e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 420 e 437 cod. proc. civ. e
della L. n. 18 del 1980 censurando la decisione in quanto basata sulla
consulenza di ufficio di primo grado che asserisce essere errata e
lacunosa in particolare quanto alla valutazione degli effetti dell’
attacco ischemico risalente al 2004; richiama inoltre ulteriore
documentazione medica che assume trascurata dall’ausiliare. Con il
secondo motivo di ricorso deducendo violazione o falsa applicazione
degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 437 cod. proc. civ. , dell’art. 2697
cod. civ. e dell’art. 1 L. n. 18 del 1980, censura la decisione per non
avere ammesso la richiesta prova orale dalla quale — sostienepotevano emergere circostanze utili a descrivere la condizione di vita
del periziato e le sue necessità di assistenza, sin da epoca antecedente a
quella ritenuta nella sentenza di primo grado.
L’INPS ha depositato controricorso con il quale ha preliminarmente
eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto non autosufficiente e
per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Parte
ricorrente, infatti, in violazione dell’esigenza di autosufficienza del
motivo di ricorso, ha omesso di esporre, nei loro esatti termini, le
domande, le eccezioni formulate o le deduzioni esposte negli atti
difensivi e nei documenti delle precedenti fasi di merito . In particolare
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Ric. 2012 n. 19788 sez. ML – ud. 25-02-2014

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non potendo tale giudizio essere demandato alla testimonianza.

ha trascurato di esplicitare le ragioni di censura e quindi gli eventuali
rilievi medico legali formulati nell’atto di appello alla sentenza di
primo grado che aveva condiviso la consulenza d’ufficio.
E’ poi da rilevare che parte ricorrente non trascrive come era suo
onere il testo della consulenza tecnica d’ufficio o comunque le parti

patologie e dei documenti prodotti, limitandosi a manifestare, rispetto
alle conclusioni attinte dal c.t.u., un mero dissenso diagnostico.
Quanto alla documentazione medica che si assume trascurata
dall’ausiliare di primo grado si evidenzia che il ricorrente non ha
specificato la sede processuale in cui tali documenti erano stati
depositati né ne ha riprodotto il contenuto onde dimostrare la
decisività dell’errore dell’ausiliare rispetto alle conclusioni attinte in
punto di epoca di insorgenza della situazione di invalidità giustificatrice
del beneficio assistenziale.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di legittimità la
denuncia di un vizio consistente in acritica adesione alla consulenza di
primo grado, pur in presenza di elementi richiedenti specifico esame,
non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di
motivazione inadeguata, essendo, invece, onere della parte, in
considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del
carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le
circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di
logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”,
ossia della decisività di tali circostanze (

ex plurimis :Cass n: 7078 del

2006), che “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione,
la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di
accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei
apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha
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Ric. 2012 n. 19788 sez. ML – ud. 25-02-2014

della stessa dalle quali desumere la omessa o errata valutazione delle

l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i
passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto
specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori
commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle

ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale
da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività
direttamente in base al ricorso. ” ( Cass. 13845 del 2007 ) . Con
riferimento ai documenti richiamati a fondamento dei motivi di ricorso
questa Corte ha chiarito che il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per
essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiche’ indicare
un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli
elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo e’
rintracciabile. La causa di inammissibilita’ prevista dal nuovo art. 366
c.p.c., n. 6, e’ direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come
requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello
stesso (si veda, in termini, Cass.. sez. un. n. 28547 del 2008; ord. sez.
un. n..7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011).
Il secondo motivo di ricorso è infondato alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte , secondo il quale il mancato esercizio, da
parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti
a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova
testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di
tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356
cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano
giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. ( v. tra
le altre: Cass n. 1754 del 2012 ,e n. 7700 del 2007) . Nel caso di specie
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Ric. 2012 n. 19788 sez. ML – ud. 25-02-2014

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conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza

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le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di non amniétteic
la prova articolata risultano del tutto logiche e congrue, in particolare
laddove rappresentano la non decisività della circostanza che il
Carbonari sia stato assistito da una badante in epoca antecedente al
riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, a

prestazione in controversia.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio valuterà se il ricorso sia
manifestamente infondato.”.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ.
Con memoria in data 8.1.2014 si sono costituiti in prosecuzione gli
eredi dell’originario ricorrente .riportandosi alle conclusioni spiegate in
ricorso
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. .Conseguentemente il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di
legittimità in considerazione dell’esito parzialmente favorevole
all’odierno ricorrente del giudizio di merito.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Roma, 25 febbraio 2014
Il Pr

ente

Dott. Pie ffL urzio
Ric. 2012 n. 19788 sez. ML – ud. 25-02-2014

dimostrare la situazione di disfunzionalità necessaria ai fini della

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