Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10006 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10006 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18032-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
VISSANI SILVIA;
– intimata avverso la sentenza n. 2574/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 20.3.2012, depositata il 13/04/2012;

Data pubblicazione: 08/05/2014

T

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

ORDINANZA
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.

civ. e 375 cod. proc. civ. : “Silvia Vissani adiva il giudice del lavoro
chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto
di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A e la condanna
della datrice di lavoro alla riammissione in servizio ed alle retribuzioni
medio tempore maturate . Il Tribunale respingeva la domanda La Corte
di appello di Roma , in riforma della decisione di primo grado,
accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 1.6.2001 e condannava la società a
corrispondere alla parte appellata l’indennizzo ex art. 32, comma5 , L.
n. 183 del 2010, nella misura di 2,5 mensilità, oltre accessori
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Poste Italiane
S.p.A..
L’intimata depositava controricorso.
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale
dell’11.9.2012 dal quale risulta che Fabrizio Rossi ha raggiunto con la
controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua
e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione
a tutti gli effetti di legge e dichiarano che —in caso di fasi giudiziali ancora aperte
— le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della
materia del contendere dovrà far seguito la declaratoria di
2
Ric. 2012 n. 18032 sez. MI – ud. 25-02-2014

ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.

inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire e ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta
l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in
relazione al quale va valutato l’interesse ad agire ( Cass. s.u.n. 25278
del 2006 ) .

ricorso sia inammissibile”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale conseguendone la inammmissibilità del ricorso.
Il sopravvenire di accordo conciliativo tra le parti giustifica la integrale
compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Roma, camera di consiglio del 25 febbraio 2014

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, pertanto, dovrà valutare se il

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