Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10005 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20108-2018 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA

MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MAZZA;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA

58, presso lo studio dell’avvocato PIERVANNI ANDREOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCIUMBATA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.E. convenne in giudizio P.V., davanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti alla sua reputazione in occasione di un comizio tenuto dal convenuto, il quale aveva riferito vicende che riguardavano la sua vita privata, in presenza di una moltitudine di persone.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni nella richiesta misura di Euro 25.000, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il convenuto soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 4 gennaio 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha confermato l’esistenza della lesione della reputazione e dell’onore ma ha ridotto il danno da risarcire ad Euro 5.000, oltre interessi e rivalutazione, ponendo a carico del P. la metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra metà.

Ha osservato la Corte territoriale che, pur dovendosi confermare il giudizio del Tribunale in ordine all’esistenza del reato e del danno, in considerazione delle modeste dimensioni del Comune di Zagarise e del fatto che l’offesa si era consumata in un’unica circostanza, il danno poteva essere ridotto nella misura suindicata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso principale R.E. con atto affidato a due motivi. Resiste P.V. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la sentenza non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la circostanza che il piccolo contesto del Comune di (OMISSIS) rendeva più grave l’offesa di quanto non possa avvenire in un contesto più grande.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, non ha omesso di considerare quanto evidenziato dal ricorrente ed ha confermato l’esistenza della diffamazione, limitando tuttavia l’entità del risarcimento. La Corte di merito, prendendo le mosse proprio dal dato geografico costituito dalle ridotte dimensioni del Comune di (OMISSIS), è pervenuta a tale conclusione tenendo evidentemente presente il fatto che la vita del danneggiato si svolgeva in quel contesto; e la riduzione dell’entità del danno è stata disposta non perchè in un ridotto contesto sociale la reputazione di un soggetto “valga” di meno di quanto potrebbe accadere in un grande centro, quanto perchè la Corte d’appello ha considerato, con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, modesto il tenore della diffamazione.

Non sussistono, quindi, nè l’omesso esame nè la violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c., e la censura in realtà tende ad ottenere un diverso e non consentito riesame del merito.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., osservando che la parziale compensazione delle spese sarebbe errata.

2.1. Il motivo non è fondato.

In presenza di un accoglimento parziale della domanda – situazione che si è verificata nel caso in esame, alla luce dell’esito complessivo del giudizio – è precluso al giudice di merito condannare anche in parte alle spese la parte vincitrice; ma non è preclusa la compensazione, anche parziale delle spese, come ha disposto la Corte di merito (ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1572).

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 21 Cost., sostenendo che le frasi pronunciate dovevano essere considerate una libera manifestazione del diritto di cronaca.

3.1. Il motivo è inammissibile, posto che la valutazione sul carattere diffamatorio o meno delle dichiarazioni e sulla possibilità di ricomprenderle nei limiti del diritto di cronaca è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede in presenza di adeguata motivazione (v., tra le altre, le ordinanze 14 marzo 2018, n. 6133, e 15 febbraio 2019, n. 4543). La doglianza, perciò, tende ad ottenere un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il Collegio rileva, inoltre, che non può farsi luogo alla correzione sollecitata dal ricorrente principale, posto che l’ipotizzato errore circa il nome di battesimo dell’odierno ricorrente può essere corretto soltanto dal giudice di merito.

5. Il ricorso principale è, pertanto, rigettato, mentre è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

A tale esito segue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA