Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10005 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.I., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo Roberto Risotti,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avvocato

Carlo Picarone, via Giambattista Vico, n. 22;

– ricorrente –

contro

F.M., R.C.V. e R.C.B.,

rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avvocato Orazio Salvatore Savia, elettivamente

domiciliate in Roma, via Adda, n. 99, presso lo studio dell’Avvocato

Bruno De Ciccio;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS); A.F., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2474/2013 in

data 13 giugno 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

uditi gli Avvocati Paolo Roberto Risotti e Francesca Giampetruzzi,

quest’ultima per delega dell’Avvocato Orazio Salvatore Savia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato in data 8 aprile 2003, P.I. conveniva in giudizio R.C.V., R.C.B. e, per lei, la madre F.M., e F.M. in proprio, nonchè il condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, esponendo che:

in data (OMISSIS) aveva stipulato rogito per l’acquisto di un appartamento sito in (OMISSIS), di mq 110 ristrutturato, con doppia esposizione più mansarda di mq 110 sovrastante a rustico, per Lire 430.000.000, essendo come tale stato pubblicizzato sulla rivista “(OMISSIS)” (doc 1);

in realtà, si era risolta all’acquisto dopo avere constatato che il regolamento di condominio non prevedeva fra le parti comuni il sottotetto del quale è causa;

iniziati i lavori per il recupero del sottotetto, erano sorte contestazioni da parte di alcuni condomini e del condominio stesso, che rivendicavano il sottotetto come parte comune.

Tanto dedotto, l’attrice chiedeva accertare la sua proprietà del vano scale e del sottotetto o, in subordine, la riduzione del prezzo nei confronti dei venditori R.C.V., R.C.B. e F.M., nel caso in cui la detta porzione di immobile fosse stata ritenuta parte comune, nonchè il risarcimento di tutti i danni subiti.

A tal fine evidenziava che il sottotetto non compariva nel regolamento condominiale e che lo stesso doveva ritenersi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano, in quanto, in concreto, assolveva ad una funzione isolante e protettiva dell’ultimo piano.

Si costituiva il condominio di (OMISSIS), resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice alla riduzione in pristino delle cose comuni.

Si costituivano le convenute R. e F., chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare che esse avevano venduto all’attrice esclusivamente l’unità immobiliare descritta nel rogito, unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni.

Con sentenza n. 5210/06 in data 26 aprile 2006, il Tribunale di Milano escludeva la titolarità della proprietà del sottotetto e del vano scale (quarto piano) in capo alla P., la cui domanda di accertamento, per l’effetto, respingeva, condannandola altresì, ritenuti illegittimi ex artt. 1102 e 1120 c.c. i suoi interventi di recupero edilizio-abitativo dei detti manufatti al quarto piano, alla riduzione in pristino; accoglieva, peraltro parzialmente, la domanda della stessa P. di condanna delle convenute R. e F. al risarcimento del danno, che quantificava nell’importo di Euro 80.000, oltre accessori; quanto alle spese processuali, il giudice poneva quelle del condominio a carico della P. e quelle di quest’ultima a carico delle R. e della F..

2. – Proponevano appello le R. e la F., chiedendo accertarsi il proprio (e dunque della P.) diritto a sopraelevare ed erigere in applicazione dell’art. 1127 c.c. e la riforma della sentenza sul punto della condanna a proprio carico al pagamento dell’importo di Euro 80.000,00, e ciò sul presupposto della consapevolezza della attrice dell’altruità del sottotetto e del vano scale in questione.

Si costituiva la P., la quale, con appello incidentale, chiedeva accertarsi la sua “proprietà esclusiva” del sottotetto e scale in questione “a titolo originario o derivativo”, con conseguente riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alla sua condanna alla riduzione in pristino, e solo in via subordinata chiedeva confermarsi la sentenza stessa quanto al dispositivo di condanna delle R. e della F. in suo favore, instando per la maggiorazione dell’importo risarcitorio con riferimento a ulteriori voci come quantificate dal c.t.u.

Anche l’appellato condominio si costituiva, opponendosi agli altrui gravami e proponendo appello incidentale subordinato affinchè, nell’ipotesi di accoglimento dell’appello incidentale di accertamento della proprietà dei manufatti in capo alla P., quest’ultima fosse condannata al pagamento della indennità compensativa prevista dall’art. 1127 c.c..

3. – La Corte di Milano tratteneva una prima volta in decisione la causa all’udienza 2 marzo 2010, e ne seguiva ordinanza collegiale datata 6 luglio 2010 con cui veniva disposta, attesa l’attinenza della questione in causa al diritto di proprietà dei manufatti (in capo alla collettività dei condomini ovvero alla sola P.), l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini partecipanti al condominio.

I condomini si costituivano in giudizio formulando le stesse conclusioni di merito del condominio.

Quindi, la Corte d’appello di Milano, trattenuta la causa nuovamente in decisione, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 giugno 2013 ha dichiarato “inammissibile la domanda di cui al punto 1.1. e respinto quella di cui ai punti 1.2. e 1.2.1. della motivazione” e, in riforma della impugnata pronuncia, ha respinto ogni domanda proposta dalla P. nei confronti delle altre parti.

3.1. – La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda delle appellanti R. e F. di accertamento del diritto a sopraelevare ex art. 1127 c.c. (punto 1.1.).

Quanto alla domanda dell’appellante incidentale P. relativa all’accertamento in suo favore della proprietà del sottotetto e del vano scale a titolo originario (in virtù di usucapione ventennale), la Corte (punto 1.2.) l’ha giudicata infondata, per inadeguatezza dei mezzi di prova proposti (essendo in particolare i capitoli della articolata prova testimoniale generici e non attinenti ai fatti).

Avuto riguardo all’accertamento della proprietà esclusiva dei manufatti sulla base del rogito del (OMISSIS), la Corte ha osservato che nè in tale atto pubblico nè nel pregresso titolo di acquisto in capo alle danti causa R.- F. del (OMISSIS) si è mai fatto riferimento ad altro se non all’appartamento ad uso abitazione al piano terzo. Premesso inoltre che il sottotetto non è contemplato come proprietà esclusiva nel regolamento di condominio, la Corte di Milano ha sottolineato come, anche alla luce della descrizione dei luoghi contenuta nella c.t.u., non si evincano elementi sufficienti per considerare il suddetto compendio al quarto piano come una mera pertinenza dell’appartamento al terzo piano acquistato dalla P., anzichè come un’entità del tutto autonoma, suscettibile di utilizzazione da parte della generalità dei condomini.

La Corte territoriale ha poi escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna delle R. e della F. al risarcimento del danno, giacchè la P. avrebbe potuto, esercitando una diligenza minima, rendersi conto di quale fosse in concreto il reale oggetto dell’acquisto immobiliare.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 ed il 13 giugno 2014, sulla base di tre motivi.

Le R. e la F. hanno resistito con controricorso.

Il condominio (OMISSIS) e i condomini dell’edificio non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. e art. 111 Cost., per aver la Corte territoriale omesso, nel momento in cui ha ordinato, con l’ordinanza collegiale del 6 luglio 2010, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, di disporre la rimessione della causa al Tribunale di Milano, trattenendola invece in decisione, in tal guisa non garantendo il pieno contraddittorio fra tutte le parti interessate ed in tutti i gradi del giudizio, nonchè l’esercizio del diritto di difesa.

1.1. – Il motivo è infondato.

Va premesso che, a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini partecipanti al condominio, disposto dalla Corte d’appello con provvedimento del 6 luglio 2010, detti condomini – pretermessi nel giudizio di primo grado – si sono costituiti nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trovava e formulando le stesse conclusioni di merito spiegate dal condominio, preliminarmente ratificando “ad ogni effetto tutto l’operato dell’amministratore del condominio di (OMISSIS), quale legale rappresentante del condominio, sia in relazione ai fatti della presente causa, che in relazione a tutte le domande prospettate, sia in via principale che in via incidentale… ovvero in via ri-convenzionale”.

In questo contesto, va esclusa la violazione e falsa applicazione di legge lamentata, perchè la norma di cui all’art. 102 c.p.c. non vieta che al giudizio di appello partecipi un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale (Cass., Sez. 1, 4 maggio 2011, n. 9752).

Invero, nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso si costituisca in appello e chieda che la causa sia decisa nello stato in cui si trova, e nessuna delle parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice d’appello non è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame (Cass., Sez. 2, 6 novembre 2014, n. 23701).

Se venisse accolta la richiesta della ricorrente – che ha dato causa alla situazione verificatasi non evocando in giudizio, in primo grado, tutti i condomini dello stabile – di rimessione dell’intero processo al primo grado con annullamento delle pronunce intervenute, sarebbe violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.

A ciò aggiungasi che questa Corte ha in più occasioni affermato che la legittimazione dell’amministratore dal lato passivo sussiste anche rispetto alle azioni di natura reale indirizzate contro il condominio relativamente alle parti comuni dell’edificio (Cass., Sez. 2, 25 luglio 2005, n. 15547; Cass., Sez. 2, 5 gennaio 2017, n. 133).

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la Corte territoriale, uniformandosi al lacunoso parere del c.t.u., ritenuto che il compendio al quarto piano non fosse una mera pertinenza dell’appartamento al terzo piano acquistato dalla P., bensì un’entità autonoma suscettibile di utilizzazione da parte della generalità dei condomini, nonostante il perito avesse valutato solo la superficie complessiva del sottotetto (pari a circa mq 107) e non anche la forma nello spazio e, soprattutto, l’altezza in tutti i suoi punti del preesistente sottotetto (che oscillava tra i 40 ed i 225 cm, presentando una superficie calpestabile di soli 6,4 mq).

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Va premesso che, in tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicchè, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., comma 1; viceversa, allorchè il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass., Sez. 2, 20 giugno 2002, n. 8968; Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17249; Cass., Sez. 2, 30 marzo 2016, n. 6143).

Facendo applicazione di tale principio, la Corte di Milano è giunta alla conclusione della natura condominiale del compendio al quarto piano, dopo avere accertato, in punto di fatto, alla luce della descrizione dei luoghi contenuta nella relazione del c.t.u. geom. Gi., che il sottotetto non costituisce una mera pertinenza, ma rappresenta un’entità del tutto autonoma, suscettibile di utilizzazione da parte della generalità dei condomini.

La ricorrente contesta questa conclusione, lamentando “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura si rivela chiaramente in dissonanza rispetto al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 183 del 2012, che prevede l’esclusiva deducibilità dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Tale disposizione – applicabile ratione temporis alla fattispecie, vertendosi in tema di impugnazione di sentenza depositata, il 13 giugno 2013, successivamente alla data, 12 settembre 2012, di entrata in vigore della novella – ha infatti circoscritto il sindacato sulla motivazione, in sede di giudizio di legittimità, alla sola anomalia motivazionale che, concretandosi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, incida sull’esistenza stessa della motivazione.

La ricorrente sottopone alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della valutazione dei dati oggettivi risultanti dalla c.t.u., che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che delimitano l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la citata riforma dell’art. 360 c.p.c., fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).

3. – Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata assunzione e/o erronea valutazione della prova e per errata ricostruzione dei fatti, nonchè della erronea, illogica e/o contraddittoria motivazione, per aver la Corte milanese reputato inadeguati i mezzi di prova dedotti a fondamento della domanda di acquisto a titolo originario della proprietà del sottotetto, nonostante le prove testimoniali richiese fossero pertinenti e risolutive circa l’effettiva dimensione, la concreta destinazione ed il reale utilizzo dello stesso; per aver rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti delle venditrici R.- F., nonostante dalla pubblicità sulla rivista “(OMISSIS)” si leggesse che era in vendita un appartamento di mq 110, oltre mansarda di mq 110 e la proposta di acquisto formulata il (OMISSIS) ed accettata dalle venditrici facesse riferimento anche ad un “sottotetto di pertinenza”. D’altra parte, il prezzo pagato di Lire 400.000.000 sarebbe sproporzionato qualora nella vendita non fosse stato ricompreso il sovrastante sottotetto.

3.1. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

La censura difetta innanzitutto di specificità per quanto concerne le prove testimoniali che avrebbero dimostrato la natura pertinenziale del sottotetto (di cui non sono stati riportati i capitoli).

Il profilo relativo alla pubblicità sulla rivista “(OMISSIS)”, al pari di quello avente ad oggetto la detta proposta d’acquisto, è assorbito dall’affermazione, non contestata, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’uno e l’altro dovevano reputarsi superati dal contenuto del rogito, nel quale si fa riferimento esclusivamente ad una appartamento ad uso abitazione al piano terzo, e si menziona, tra l’altro, una pertinenza, ma identificata esclusivamente nella annessa cantina a piano seminterrato, mentre, significativamente, il vano scala viene contemplato, ma tra le coerenze (ontologicamente, di proprietà di soggetti terzi).

La considerazione riguardante la sproporzione, altrimenti, del prezzo rappresenta un’asserzione meramente unilaterale non suffragata da alcun dato oggettivo; nè – come rilevato dalla Corte d’appello – è stata dedotta in causa, da parte della P., una specifica induzione in errore per attiva opera della controparte.

In definitiva, il motivo, ancorchè formalmente rivolto anche alla denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, ripropone questioni di fatto.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè la ricorrente per cassazione è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essa non è tenuta, nonostante il rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2014, n. 18523).

6. – Va dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso, presentata in data 21 marzo 2017 dall’Avvocato Paolo Roberto Risotti, difensore di P.I., ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

E’ bensì esatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis (aggiunto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783), il decreto di pagamento dell’onorario e delle spese spettanti al difensore è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta; ma questa norma non si applica al giudizio di cassazione, per il quale resta fermo quanto disposto dal citato art. 83, comma 2 secondo cui alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero – nei casi, come quello di specie, di rigetto del ricorso il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 3.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso, presentata in data 21 marzo 2017 dall’Avvocato Paolo Roberto Risotti, difensore di P.I., ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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