Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10005 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10005 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 9310-2012 proposto da:
CECCHINATO ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio del dott. GIUSEPPE PLACIDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE LAZZARINI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 15.2.2011, depositata il 12/04/2011;

Data pubblicazione: 08/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia parzialmente
riformando la statuizione di primo grado ha rigettato la domanda

negato il diritto della stessa ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli
indici Istat, anche dell’indennità integrativa speciale, computata
nell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva.
Avverso detta sentenza propone ricorso la Cecchinato sulla base di un
articolato motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Il ricorso è fondato conformemente alla giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, Cass. 21165/2013, 12590/2012 e 29914/2011).
Era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009, disattendendo il
precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 2005) che “In
materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od
emoderivati,

la rivalutazione annuale

non

si

applica

all’indennità integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210,
art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire

gli effetti della svalutazione

monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.
Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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proposta da Elisa Cecchinato nei confronti del Ministero della Salute e

Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n.
122 del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11,
commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di
ragionevolezza.
Con detta sentenza si è affermato che : “(…) come questa Corte ha già
chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari
può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione
dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da
fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale,
come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla
quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un
trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente
obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica
autorità in vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n.
27 del 1998); nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a
norma dell’art. 2 Cost. e dell’art. 38 Cost., comma 2, a misure di
sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria
discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del
1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione,
siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è
intervenuto con la L. n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un
indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato
Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato

sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt.
2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno
(sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura
che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del

della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle
provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità.
Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette
da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una
lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia
(sentenze n. 342 del 2006 e n, 226 del 2000). Ciò posto, si deve rilevare
che con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 363
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge Finanziaria 2008), è stato disposto che “L’indennizzo di
cui alla L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla
somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia,
dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. La L. 29 ottobre
2005, n. 229, art. 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla L. n. 210 del
1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi
spettante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma
1). Il comma 4 della norma statuisce che “L’intero importo
dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”. Per il
richiamo effettuato dalla L. n. 24 del 2007 all’intero L. n. 229 del 2005,
art. 1 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il
regolamento di esecuzione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363,
Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità,

recato dal D.M. 2 ottobre 2009, n. 163 ribadisce nell’art. 1, comma 4,
che l’importo dell’indennizzo suddetto “è interamente rivalutato
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.”
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile
irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo

menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie,
trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una
visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del
2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone
affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio
concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio
del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi
effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello
del beneficio introdotto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3. Nella
sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni
irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici
non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità
nell’ambito di una politica sanitaria pubblica.
Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla
solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38
Cost..
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una
irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost.,
comma 1, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa
censurata, per le persone affette da epatite post- trasfusionale rispetto a
quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.
A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di
Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una

inflazione programmato: L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata
proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte
dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto
questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla
svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra

La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero
differenziati ab origine, “nel senso che il relativo ammontare è
comunque diverso”, anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno
della componente commisurata alla indennità
integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere
condivisa.
Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla
determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte
discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse,
comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11,
comma 13 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, art.
1, comma 1. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14,
trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in
quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma
interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte (Corte cost.
293/2011)”.
Né si può sostenere che, essendo stato individuato – dalla citata
pronunzia della Corte Costituzionale – come tertium comparationis la
legge in materia di talidomite n. 244 del 2007, la decorrenza
dell’adeguamento rivalutativo dovrebbe fissarsi dalla data di entrata in
vigore di quest’ultima legge. Non è infatti questo il dictum della Corte
Ric. 2012 n. 09310 sez. MI – ud. 25-02-2014
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riscontrate tra i due benefici.

Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali alla
pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva che
competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la Corte
ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010, comma 14 il
quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i provvedimenti

Si tratta di interpretazione che, peraltro, risulta conforme a principi
dettati dall’ordinamento sovranazionale. La Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, proprio esaminando il caso sottopostole da cittadini italiani
che avevano lamentato l’impossibilità di ottenere un adeguamento
annuale della parte complementare di un assegno di indennizzo pagato
a loro seguito contaminazione accidentale a seguito di trasfusioni di
sangue o somministrazione di emoderivati, con la sentenza non
definitiva del 3 settembre 2013 (ricorso n. 5376/11) nel rilevare che le
violazioni dei diritti dei ricorrenti non riguardavano casi isolati, ma
erano il risultato di un problema sistemico derivante dalla mancanza di
volontà delle autorità di regolare 1′ IIS, anche dopo la sentenza della
Corte Costituzionale, ha applicato la procedura della sentenza pilota ed
ha preso atto della necessità urgente di fornire alle persone interessate
adeguato risarcimento a livello nazionale, evidenziando che
l’emanazione del decreto legge n. 78/2010 aveva violato il principio
dello stato di diritto e il diritto di alcune delle ricorrenti ad un equo
processo. La Corte europea ha infatti rilevato che la Corte
Costituzionale aveva ritenuto che le norme del decreto erano in
contrasto con la Costituzione italiana, in quanto avevano determinato
una disparità di trattamento tra diverse categorie di persone
beneficiarie dell’indennità prevista dalla legge n. 210/1992. La sentenza
ha poi preso atto dell’impossibilità per i ricorrenti di giovarsi di tale
pronuncia costituzionale, difettando un rimedio interno di carattere
Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale.

effettivo a tutela degli interessi protetti idoneo a superare il giudicato
formatosi nei loro confronti e prendendo atto della necessità urgente
di fornire alle persone interessate adeguato risarcimento a livello
nazionale, ha invitato lo Stato Italiano a fissare, entro sei mesi dalla
data in cui la decisione diventerà definitiva, a norma dell’art. 44 comma

l’effettiva e rapida realizzazione dei diritti in questione, mediante la
previsione in favore di ciascun ricorrente di una somma
corrispondente alla i.i.s. rivalutata.
Argomenti ulteriori questi che confermano ulteriormente della
correttezza della interpretazione data da questa Corte agli effetti della
pronuncia della Corte Costituzionale.
Deve quindi affermarsi, ai sensi dell’art. 360 bis comma 1 c.p.c., in
conformità con i principi di diritto recentemente espressi da questa
Corte (Cass. ord. n. 10769 del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27
dicembre 2012 ed ancora ord. 21265/2013), che “in tema di danni da
trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa
speciale, prevista dall’art.-2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è
soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del
2007, dei danni da somministrazione di talidomide”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384 comma 2 c.p.c. la controversia può essere decisa nel merito e la
domanda della odierna ricorrente deve essere accolta nei termini di cui
alla sentenza di primo grado.

Ric. 2012 n. 09310 sez. ML – ud. 25-02-2014
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2 della Convenzione, un termine entro il quale si impegna a garantire

Le spese dei precedenti gradi di merito vanno compensate tra le parti
in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
registrata. Quelle del giudizio di Cassazione mvece seguono la
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM

nel merito accoglie il ricorso nei termini di cui alla sentenza di primo
grado.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito mentre condanna il
Ministero della Salute al pagamento delle spese del presenté giudizi”
che liquida in € 3000,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per
esborsi oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014

DIEPO9rTATO IN CANIMAIRIA

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidento

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