Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10005 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 06/05/2011), n.10005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22113/2009 proposto da:

D.C.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando

Mario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

D.C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Bari, depositato in data 10.11.08, con cui veniva accolto il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^I del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate ed è pertanto inammissibile, Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari; oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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