Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10004 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.E., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Claudio Cecchella e

Bruno Sassani, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in

Roma, via XX Settembre, n. 3;

– ricorrente –

contro

B.F. ved. MO., MO.Lo., MO.Fe. e

MO.Al., tutti eredi di mo.fe., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

Cesare Zingoni;

– controricorrenti –

e contro

MA.Pa. e MA.Fr., quali eredi di

FR.Gi.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1394 in data

26 ottobre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Arduino Aldo Ciappi, per delega

dell’Avvocato Claudio Cecchella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Salvato Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – mo.fe. e Fr.Gi., proprietari, rispettivamente, degli appartamenti posti al primo piano e al piano terra del fabbricato posto in (OMISSIS), esponevano che M.E., proprietario della soffitta di tale fabbricato, aveva demolito parte del tetto condominiale realizzando una terrazza a tasca, e che dopo tali lavori si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato le parti comuni.

Su questa premessa, convenivano in giudizio il M., chiedendo che lo stesso venisse condannato alla rimessione in pristino della copertura e al risarcimento dei danni.

Si costituiva il convenuto, resistendo ed in via riconvenzionale domandando il rimborso delle spese sostenute per la coibentazione e l’impermeabilizzazione del tetto condominiale.

2. – Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza in data 17 luglio 2007, rigettava la domanda principale di condanna del M. alla rimessione in pristino del tetto, condannava il medesimo convenuto al pagamento, in favore di Fr.Gi. e degli eredi di mo.fe. – B.F. ved. mo., Mo.Lo., Mo.Fe. e Mo.Al. -, della somma di Euro 700 a titolo di risarcimento dei danni e rigettava la domanda riconvenzionale.

2.1. – Il primo giudice rilevava che la realizzazione della terrazza “a tasca” – regolare dal punto di vista amministrativo, in quanto assentita da concessione edilizia e da concessione in sanatoria – non aveva alterato la destinazione del tetto del fabbricato, cioè la sua funzione di protezione e coibentazione del fabbricato, nè aveva pregiudicato il decoro dell’edificio, restando salvaguardato il potenziale uso che gli altri condomini erano abilitati a farne (ad esempio, collocandovi antenne TV).

3. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 ottobre 2002, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto da B.F. e dagli altri eredi di mo.fe., in riforma della pronuncia di primo grado, ha così provveduto:

ha dichiarato illegittima la terrazza realizzata dal M. e lo ha condannato alla relativa eliminazione con ripristino del tetto del fabbricato;

ha accertato che il liquidato danno di Euro 700 è di competenza esclusiva degli eredi mo., cosicchè la condanna deve intendersi emessa a loro esclusivo favore;

ha condannato il M. al pagamento in favore degli eredi mo. dell’ulteriore importo di Euro 200;

ha posto le spese del primo grado e quelle del procedimento cautelare, nella misura già liquidata dal primo giudice, a carico esclusivo del M.;

ha condannato l’appellato a rimborsare agli appellanti eredi mo. le spese del grado;

– ha compensato le spese del gravame fra gli appellanti e gli eredi di Fr.Gi..

3.1. – La Corte territoriale ha in particolare fatto applicazione del principio secondo cui qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c. poichè non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, non assumendo rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell’immobile.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 aprile 2013, sulla base di due motivi.

Gli intimati eredi mo. hanno resistito con controricorso, mentre gli eredi di G.F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la realizzazione della terrazza “a tasca” violi la comunione e la proprietà comune dei condomini, alterando le facoltà di uso comune di tutti i condomini a favore del condomino che realizza la terrazza ad uso esclusivo dell’appartamento di sua esclusiva proprietà.

1.1. – Il motivo è fondato.

Ritenendo tout court illecita la trasformazione di una parte del tetto condominiale in terrazza a proprio uso esclusivo, la sentenza impugnata non è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 3 agosto 2012, n. 14107; Cass., Sez. 6-2, 4 febbraio 2013, n. 2500), secondo cui il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

2. – Il secondo mezzo lamenta omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo la Corte d’appello esaminato le cause delle infiltrazioni di umidità nell’appartamento sottostante la terrazza, essendosi limitata ad accertare l’evento dannoso, costituito appunto dalle infiltrazioni. Ad avviso del ricorrente, il mancato esame delle circostanze e dei fatti indicati dal c.t.u. come cause dell’evento dannoso avrebbe condotto la sentenza ad esaminare solo gli effetti, ossia l’esistenza delle infiltrazioni e i costi indicati dal c.t.u. per la loro eliminazione, senza accertare il fatto decisivo costituito dalla mancata tenuta della conversa dell’abbaino e dalla mancata funzionalità delle docce.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con la censura articolata il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere accertato la causa delle infiltrazioni di umidità nell’appartamento sottostante alla terrazza, che sarebbe da attribuire, a suo avviso, alla mancata manutenzione del tetto.

Sennonchè, il motivo non considera che la sentenza di appello si è occupata esclusivamente del quantum del danno e della individuazione del soggetto danneggiato (i soli eredi mo., con esclusione della proprietà Fr.), mentre non ha riesaminato l’an della responsabilità – ossia la riconducibilità ai lavori eseguiti dal M. delle infiltrazioni di non lieve entità subite dall’appartamento sottostante – per essersi formato, sul punto, il giudicato interno, non avendo chiesto il M. “una riforma della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la sua responsabilità”, essendosi limitato a chiedere “il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza”, senza interporre appello incidentale.

Poichè, dunque, sull’accertamento della responsabilità del M. si è formato, secondo la Corte d’appello, giudicato interno, il ricorrente non può, in questa sede, rimettere in discussione l’an semplicemente denunciando omesso esame di un fatto decisivo per reclamare l’estraneità ai fenomeni infiltrativi dei lavori di realizzazione della terrazza.

3. – Il ricorso è accolto in parte.

La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta.

Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sul se la realizzazione della terrazza a tasca abbia comportato una modificazione soltanto parziale del tetto e se sia rimasta salvaguardata la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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