Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10003 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21184/2013 proposto da:

B.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ILARIA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO FIORETTA,

MARCO RONCO;

– ricorrente –

contro

PRIME LOCATION PROPERTIES PLP SRL, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO VAUDETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 1546/2013 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che quella controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale della gravata decisione non è infatti ammissibile in quanto presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 345.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo steso si lamenta la violazione del predetto principio in quanto l’impugnata sentenza si sarebbe spinta fino a ritenere non provata l’effettiva esistenza delle prestazioni in ordine alle quali si chiedeva il rapporto, nel mentre la società controricorrente non aveva escluso (e, quindi, aveva ammesso) il rapporto professionale.

Orbene, premesso che una cosa è l’esistenza di un rapporto professionale (non contestato in ipotesi) e altra cosa è la contestazione del quantum, la prova delle prestazioni in ordine alle quali si richiede una liquidazione di compensi grava pur sempre in capo al convenuto, già ricorrente ed attore sostanziale nel giudizio di opposizione a D.I..

In ogni caso l’eventuale violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato o la pronunzia su domanda non proposta e, quindi, la violazione delle norme in epigrafe riportate andava svolta ai sensi del n. 4 e non del n. 3 o del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., come da costante e condivisa giurisprudenza (Cass. n.ri 6468/11 e 22912/2012).

Deve, al riguardo, ribadirsi il principio (Cass. n. 17050/2011) per cui nel giudizio di opposizione compete pur sempre al preteso creditore l’onere di comprovare l’esistenza del proprio credito fatto valere e che quell’onere probatorio è esso stesso fatto costitutivo della pretesa giudizialmente azionata.

Il motivo qui in esame va, pertanto, respinto.

3.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

4.- le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte copntroricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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