Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10003 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10003 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 23638-2009 proposto da:
CAVALLI

LUCA

CVLLU70C231138X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
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COMUNE DI RIVA LIGURE in persona del Sindaco pro
tempore;
– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2009 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 15/05/2015

SANREMO, depositata il 04/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

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Fatto e diritto
1) Il ricorso concerne un’opposizione a sanzione amministrativa
relativa a infrazione stradale. Parte ricorrente espone che con
ricorso originario del 27/9/2005 si è opposta a verbale di
contestazione per violaXzhne dell’art. 146 c. 3 CdS, passaggio con

Giudice di pace di Taggia ha accolto l’opposizione ni 2006 e
annullato il verbale opposto.
Il Tribunale di Sanremo con sentenza 4 febbraio 2009 ha riformato
la sentenza di primo grado e ha rigettato l’opposizione.
L’opponente ha proposto 3 motivi di ricorso per cassazione,
notificato a mezzo posta.
Il Comune di Riva Ligure è rimasto intimato.
Il procuratore generale ha rilevato il mancato deposito
dell’avviso di ricevimento comprovante la notifica del ricorso.
2) Va osservato che sussiste il dedotto motivo di inammissibilità
del ricorso.
Trattasi della mancata allegazione, da parte del ricorrente,
dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, eseguita a
mezzo posta con atto inoltrato il 24 ottobre 2009.
Detta carenza persiste anche in sede di decisione, non avendo
parte ricorrente provveduto al deposito successivo, come
constatato in sede di in sede di pubblica udienza.
Parte intimata non si è costituita nel presente procedimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito (SU 627/08) che
la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
n.23638 -09 D’Ascola rei

Yvt

3

semaforo rosso accertato con apparecchiatura elettronica…

contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149
cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuto compimento
delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta

del procedimento notificatorio e,

dunque,

dell’avvenuta

instaurazione del contraddittorio (v. anche Cass.7809/10).
Ne consegue che in caso di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 20 gennaio 2015

dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento

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