Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10003 del 08/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10003 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 27011-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA7103880585 – Società con socio unico – in
)

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BURANI SILVI4BRNSLV64E42Z11Aelettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
MAROCCO DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVAGNONI FABRIZIO, giusta procura alle liti in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 08/05/2014

contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 375/2010 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 7.7.2010, depositata il 04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2011 n. 27011 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:
“Con sentenza depositata in data 4 novembre 2010, la Corte d’appello di

nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra Silvia Burani e la s.p.a. Poste
Italiane intercorso tra l’ 1 giugno e il 30 ottobre 1999, ai sensi dell’accordo
sindacale del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994, “per
esigenze eccezionali…”, ha peraltro respinto la domanda di risarcimento danni
viceversa accolta dal giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza propone ricorso principale la società,
notificandolo in data 5-14 novembre 2011.
Silvia Burani resiste alle domande con rituale controricorso,
proponendo altresì ricorso incidentale, dal quale la società si difende con
controricorso.
La prima questione posta col ricorso principale (primo motivo) delle
Poste Italiane investe la valutazione di illegittimità e quindi la dichiarazione di nullità
del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti: in
proposito la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe interpretato
erroneamente e in maniera immotivata gli accordi sindacali al riguardo stipulati,
violando le norme legali di ermeneutica contrattuale.
Il motivo è infondato.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte

gr., per

tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine
all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle
norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le
decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine
apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione
delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997,

Perugia, nel confermare la decisione di primo grado quanto alla dichiarazione di

ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall’art. 23
della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della
sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva
legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo
determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei
contratti stipulati successivamente a tale data.

discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono
sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici
occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da
esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per
larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta
osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1372, primo e
secondo comma c.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza per avere la
Corte territoriale erroneamente e immotivatamente escluso che il contratto di
lavoro tra le parti, sia da ritenere risolto per mutuo consenso.
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente affermati
da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una risoluzione
del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n.
15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze significative al
riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso

(ger. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la
relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera
inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la
ricerca medio tempore di una occupazione, non sono sufficienti a far ritenere
intervenuta la risoluzione per mutuo consenso; deve ritenersi che la Corte di
merito si sia attenuta a tali principi nel valutare la situazione sottoposta al suo
esame, con giudizio di merito ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
Il motivo appare pertanto manifestamente infondato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di

Col ricorso incidentale, Silvia Burani censura, con un primo motivo, la
sentenza per violazione dell’art. 1217 c.c. e per vizio di motivazione laddove la
Corte aveva le negato il risarcimento dei danni nella misura delle
retribuzioni perdute, invocando comunque al riguardo l’applicazione dello ius
superveniens con efficacia retroattiva rappresentato dall’art. 32 commi 5-7 della

Con un secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione
dell’art. 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato le spese del grado senza
idonea motivazione.
Il primo motivo è manifestamente fondato nella parte in cui invoca
l’applicazione dello ius superveniens, alla luce della giurisprudenza ormai costante di
questa Corte di legittimità e il suo accoglimento comporta l’assorbimento
del secondo.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare
la data dell’adunanza in camera di consiglio.”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
La Burani ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ribadendo le
ragioni esposte nel controricorso e ricorso incidentale.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e,
pertanto, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima
sentenza ( ex art. 335 c.p.c.) , rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale
quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale quanto al primo motivo,
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

legge n. 183 del 2010.

tEPORITATO iN CANCOLLARIA

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