Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10002 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19350-2018 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI, nella qualità di eredi di

C.D., tutti nella qualità di eredi di C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

PASSARETTI;

– ricorrenti –

contro

LE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO

RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2625/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Carinola, la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale nel quale il loro familiare C.M. aveva perso la vita.

A sostegno della domanda esposero che il predetto, mentre era alla guida del motociclo di sua proprietà, a causa dell’invasione della sua corsia di marcia da parte di un veicolo rimasto non identificato, aveva perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 giugno 2017, ha rigettato l’appello, ha confermato l’impugnata sentenza ed ha compensato anche le ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono C.A. e gli altri ricorrenti con un unico atto affidato a tre motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c.; con il secondo, nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c.; con il terzo, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 148 C.d.S..

I motivi, tra loro parzialmente ripetitivi, sostengono che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato le prove, non considerando il contenuto di una perizia disposta dal P.M. in sede di indagini penali e ritenendo ingiustamente non credibile la deposizione dell’unico teste.

2. Tali motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonchè l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).

Nella specie la Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di rigetto del Tribunale; in particolare, la sentenza ha chiarito che non poteva ritenersi raggiunta la prova del fatto storico indispensabile, e cioè che lo sfortunato motociclista avesse perso effettivamente il controllo del mezzo a causa dell’improvvida manovra svolta da un veicolo rimasto non identificato. A tale proposito, la sentenza d’appello ha rilevato che l’ipotesi del consulente tecnico del P.M. secondo cui il C. poteva essere finito fuori strada per la presenza di un veicolo proveniente dalla direzione opposta era, appunto, un’ipotesi, tra l’altro contraddetta dai rilievi compiuti sul posto dai Carabinieri. Oltre a ciò, la Corte di merito ha spiegato con dovizia di argomenti le plurime ragioni per le quali l’unico teste non poteva essere ritenuto attendibile.

A fronte di simile ricostruzione il ricorso, peraltro redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), si limita a ripetere genericamente considerazioni già svolte in sede di appello e ritenute non fondate, risolvendosi nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono gli estremi per la richiesta condanna ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, norma ratione temporis applicabile, perchè la gravità dell’accaduto fa sì che l’insistenza dei ricorrenti non trasmodi comunque in un’ipotesi di colpa grave.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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