Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10002 del 24/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10002 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: STILE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 9512-2009 proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S. di
PALERMO), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LI VOLSI SANTO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

314

contro

MONTALTO

STEFANO

MNTSFN59P254273Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA U. BARTOLOMEI 18, presso lo

Data pubblicazione: 24/04/2013

studio

dell’avvocato

CONTESTABILE

SILVIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCIORTINO TERESA,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 329/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
STILE;
udito l’Avvocato LI VOLSI SANTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

di PALERMO, depositata il 09/04/2008 R.G.N. 1808/2005;

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 marzo 2005 il Tribunale di Palermo, in funzione di
Giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da Montalto Stefano contro
l’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), con il quale era stato
chiesto dichiararsi illegittimo il provvedimento di trasferimento da Palermo a

Belmonte Mezzagno disposto nei suoi confronti in data 6 giugno 2000.
Avverso tale decisione proponeva appello appello il Montalto, insistendo per
l’accoglimento del ricorso introduttivo.
L’Associazione appellata si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 13 marzo-9 aprile 2008, l’adita Corte d’appello di Palermo, pur
affermando la insussistenza, nel caso di specie, di un ne bis in idem, con
riferimento ad un precedente trasferimento del giugno 1999, in accoglimento della
impugnazione, riteneva fondato su motivo illecito il trasferimento operato
dall’A.I.A.S., dopo la sentenza del 31/5/2000 e sulla base di una procedura di
trasferimento iniziata immediatamente prima del dispositivo della sentenza.
/

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’A.I.A.S. con tre motivi.
Resiste Stefano Montalto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere esaminata l’eccezione, sollevata dal
controricorrente, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, che sarebbe
generica, non essendo riportati tutti gli elementi che specificano il mandato
conferito ed, in particolare, i dati identificativi della decisione da impugnare.
L’eccezione non è meritevole di accoglimento.
Va al riguardo anzitutto richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale l’erronea indicazione della decisione impugnata, nella procura
speciale rilasciata in calce od a margine del ricorso per cassazione, non incide
sull’ammissibilità del ricorso medesimo, che contenga tutti gli elementi prescritti,
i

perché la stretta e materiale inerenza del mandato all’atto d’impugnazione osta a
che l’erroneità di detta indicazione, così come l’omissione della indicazione stessa,
dedotta nella specie, determini alcuna incertezza sulla identificazione di quella
decisione, alla stregua del contesto del ricorso (v. Cass. n. 18781/2011; Cass. n.
3200 /1980).

Si è ulteriormente precisato che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso (o del ricorso
incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale
in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato che la
procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del
controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall’altro che essa investa il
difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia
rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. In ipotesi
di procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso) tali requisiti
debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la
procura trascritta nella copia notificata del ricorso (o del controricorso) e, quanto
agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale la procura figura
apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende
irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella
della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine
dell’atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da
nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità (cfr. Cass. n.
19560/2006).
Nella specie, dunque, il rilascio della procura a margine del ricorso, in mancanza
di controindicazioni, vale a superare la sollevata eccezione.
Con il primo motivo di ricorso l’associazione ricorrente, denunciando omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che Corte di Appello di
Palermo, da un canto ha esordito affermando che nel caso in esame non sussiste

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alcun bis in idem rispetto al precedente trasferimento del giugno 1999 poiché esso
fu dichiarato illegittimo per l’omessa comunicazione al Montalto dei motivi del
trasferimento stesso, ma poi ha tratto elementi di convincimento da fatti
accidentali quale la rinnovazione della procedura per la copertura del posto nel
Centro di Belmonte Mezzagno, iniziata prima della conclusione del giudizio di

primo grado sul precedente trasferimento. Per la Corte tale comportamento è
indicativo dell’intento dell’AIAS di scongiurare un eventuale esito ad essa
sfavorevole della lite, con conseguente attribuzione all’AIAS della violazione dei
principi di correttezza e buona fede.
Il motivo è fondato.
Invero, la tesi della Corte territoriale è priva di consistenza perché l’AIAS,
concernendo l’impugnativa del precedente trasferimento aspetti formali, ben
poteva adottare un nuovo provvedimento avente il medesimo contenuto
sostanziale di quello illegittimo ma nel rispetto delle forme legali. L’AIAS,
pertanto, non aveva necessità di adottare il provvedimento di trasferimento
necessariamente prima della decisione del Tribunale ma poteva ben farlo anche
dopo.
Non si comprenderebbe, quindi, quale sarebbe dovuto essere l’intento elusivo o
precauzionale dell’AIAS tale da indurla a intraprendere la procedura prima della
sentenza e non dopo.
Le supposizioni della Corte di Appello e la maliziosità che essa ha voluto
intravedere nel comportamento dell’AIAS sono pertanto illogiche ed incongrue
mentre il comportamento dell’AIAS risulta del tutto legittimo.
Il motivo va, pertanto, accolto con assorbimento dei restanti concernenti
rispettivamente la violazione e disapplicazione degli artt. 2103, 1175 e 1375 c.c. e
la violazione dell’art. 41 Cost. e/o 2086 c.c..
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con
3

rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla stessa Corte d’appello, ma in
diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di

Roma, 30 gennaio 2013.

Palermo, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

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