Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10002 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 06/05/2011), n.10002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25370/2005 proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso l’avvocato RAFFO ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GUERRERA Nicola, ACRI MARCELLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 147/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei motivi primo e terzo e per il rigetto del secondo motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.M. propose al Tribunale di Catanzaro opposizione avverso i provvedimenti emessi nel giugno 1982 dal Direttore dell’Ufficio del Registro di Paola, con i quali gli si intimava il pagamento della somma di L. 350.000 per indennità di abusiva occupazione di mq. 48 di suolo demaniale marittimo sulla spiaggia di (OMISSIS) e lo sgombero dell’area stessa, della quale sosteneva invece essere proprietario esclusivo. L’Amministrazione finanziaria chiedeva il rigetto dell’opposizione e in riconvenzionale la condanna del M. al rilascio del terreno ed al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva. Il Tribunale, espletata c.t.u., annullava l’ingiunzione e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava il M. allo sgombero del terreno ed al risarcimento del danno per l’abusiva occupazione dal 1978 al 1984.

2. Proponeva appello il M., il quale preliminarmente si doleva della nullità della sentenza impugnata perchè trattenuta in decisione il 12.11.1997 nonostante l’intervenuto decesso, in data 8.6.1997, del procuratore costituito di esso appellante; nel merito, lamentava l’omessa considerazione della intervenuta sdemanializzazione tacita dell’area, nonchè l’omesso accertamento dell’esatta estensione della superficie occupata. Il Ministero proponeva appello incidentale volto ad accertare che l’estensione dell’area marittima era pari a mq. 228,90 con conseguente rideterminazione dell’entità del risarcimento. La Corte di Appello di Catanzaro, rinnovata la c.t.u., con sentenza depositata il 14 febbraio 2005 e notificata il 17 giugno 2005 condannava il M. al rilascio dell’area occupata, per una estensione di mq. 177,43 ed al risarcimento dei danni, rideterminati alla stregua della maggiore estensione accertata. La Corte rigettava l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, rilevando che la morte del procuratore della parte, avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prima della discussione avanti al Collegio (si trattava di processo regolato dal rito in vigore prima della legge n. 353/1990), non comporta l’interruzione del processo, non essendovi attività procuratoria da svolgere bensì la sola attività di difesa tecnica in sede di discussione. Nel merito, richiamate – quanto alla appartenenza del terreno occupato al demanio marittimo – le risultanze catastali e le caratteristiche oggettive del bene, e precisata la insussistenza della c.d. sdemanializzazione tacita -in mancanza del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell’art. 35 c.n., faceva propri gli accertamenti condotti dal nuovo c.t.u., con riferimento alla estensione della area occupata dal M. ed alla stima del relativo valore, al quale parametrava l’indennizzo per l’occupazione abusiva.

3. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 1 ottobre 2005, basato su tre motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il M. denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 301 c.p.c.”. Lamenta, in sostanza, l’erroneità della statuizione con la quale la Corte di merito ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, dedotta con l’appello: in tal modo, disconoscendo che il processo, a seguito del decesso dell’unico procuratore di esso attore, era automaticamente interrotto di diritto ai sensi dell’art. 301 c.p.c., con conseguente nullità della successiva sentenza, si sarebbe violata tale norma, pregiudicando il suo diritto di difesa tecnica.

Va tuttavia osservato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 4947/1999; n. 11292/2005; n. 2053/2010), che tale nullità, non rientrando in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., per la rimessione della causa al primo giudice, ed essendo quindi soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, non poteva costituire – e non ha costituito – unico oggetto dell’appello e della decisione della Corte, necessariamente investita anche della decisione sul merito della controversia, sul quale la Corte stessa ha provveduto. Pertanto l’eventuale accoglimento del motivo concernente la nullità della sentenza di primo grado, non interferendo con la decisione sul merito della controversia, assumerebbe rilievo ai soli fini del regolamento delle spese del giudizio, che la Corte d’appello ha posto a carico, relativamente ad entrambi i gradi, dell’odierno ricorrente alla stregua del criterio della soccombenza. Ma tale pronuncia sulle spese non è stata fatta oggetto, se non per altri motivi, di impugnazione:

ne deriva il difetto di interesse del ricorrente alla decisione sul motivo di ricorso in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso il M. denunzia l’omessa e/o contraddittoria motivazione relativamente alla ritenuta demanialità del terreno in questione ed all’accertamento dei confini tra la sua proprietà e l’area che si assume demaniale. Sostiene che la Corte di merito, avvalendosi di una consulenza tecnica carente, avrebbe omesso di accertare se l’area che si assume occupata da esso ricorrente potesse ricomprendersi nella porzione di terreno di mq.

38.000 che sarebbe stata oggetto di sdemanializzazione con decreto ministeriale del 1957. Osserva peraltro che, ove si trattasse di bene patrimoniale disponibile dello Stato, non sarebbe stata ammissibile l’intimazione, dovendo invece essere proposta dalla Amministrazione una azione ordinaria a tutela della proprietà.

Anche tale motivo è privo di fondamento. Come si è esposto, la Corte di merito, avvalendosi anche delle due consulenze redatte nei due gradi di giudizio, ha motivato con riferimento alle risultanze catastali, alle caratteristiche oggettive e all’allocazione del terreno occupato il suo convincimento circa la appartenenza del bene al demanio marittimo, escludendo inoltre la ammissibilità di una sdemanializzazione tacita, in mancanza cioè del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell’art. 35 c.n.. A tale più che congrua motivazione il ricorrente oppone proprie generiche considerazioni, tendenti ad una rivisitazione della pronuncia di merito in contrasto con i limiti del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, che non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. L’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non conferisce infatti a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento (cfr. ex multis Cass. n. 27162/2009).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla condanna emessa nei suoi confronti al pagamento delle spese di entrambi i gradi e delle due c.t.u., nonostante il fatto – che avrebbe giustificato la compensazione totale o parziale delle spese – che la seconda c.t.u.

si fosse resa necessaria in conseguenza dell’appello incidentale del Ministero, la cui tardività peraltro (in quanto appello in parte autonomo, avente cioè ad oggetto non solo la porzione di terreno cui si riferiva la sentenza di primo grado – quella occupata dal fabbricato edificato da esso ricorrente – bensì anche ulteriore superficie) avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte.

Denunzia inoltre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte rideterminato le spese e competenze del primo grado in assenza di domanda. Anche tale motivo è infondato, atteso che la Corte di merito: a) non ha violato il disposto dell’art. 91 c.p.c., attribuendo al soccombente l’onere delle spese del doppio grado, nè il disposto dell’art. 92 c.p.c., non ritenendo di avvalersi della facoltà discrezionale di compensare, in tutto o in parte, le spese stesse; b) non ha violato l’art. 112 c.p.c., bensì applicato l’art. 336 c.p.c., nel rideterminare le spese del primo grado, atteso che la riforma parziale della sentenza di primo grado, in accoglimento dell’appello incidentale, estendeva i suoi effetti alle parti della sentenza impugnata (quale quella avente ad oggetto il regolamento delle spese) dipendenti dalla parte riformata; c) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dall’art. 334 c.p.c., per consentire alla parte l’accettazione della sentenza purchè l’avversario tenga analogo comportamento, è sempre ammissibile – nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l’acquiescenza – anche ove avesse (ma nella specie non l’ha) ad oggetto un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, tanto più ove, come nella specie, l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale (cfr. ex multis Cass. n. 15483/2008; n. 3069/2005; n. 1667/2004; n. 9710/2002).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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