Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10000 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5058-2018 proposto da:

M.A., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SAULLE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO

BENUSSI;

– ricorrenti –

contro

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CORONAS, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIA CANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2017 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A. e B.S. hanno impugnato per cassazione la sentenza 16 marzo 2017 n. 279 del Tribunale di Reggio Emilia. L’impugnazione è stata proposta ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., dopo che il loro gravame avverso la suddetta sentenza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza 17 ottobre 2017.

La parte intimata (BCC Gestione crediti – Società per la gestione dei crediti s.p.a.) ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. L’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., impugnata per cassazione, è stata infatti comunicata dalla cancelleria della Corte d’appello di Bologna agli odierni ricorrenti in data 24.10.2017, mentre il ricorso è stato proposto con atto consegnato per la notifica il 2.2.2018.

Il ricorso è dunque tardivo, poichè proposto oltre il 60 giorno dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., e questa Corte ha già stabilito che nell’ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine c.d. “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01).

2. Nè rilevano in senso contrario gli argomenti dedotti dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Questa Corte infatti ha già stabilito che la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b) (convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114), secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come appunto l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01).

Nè è possibile sostenere che la comunicazione di cancelleria fosse inidonea a far decorrere il termine beve ex art. 325 c.p.c. a causa della sua genericità.

Nel caso di specie, infatti, nella suddetta comunicazione è indicata la forma del provvedimento adottato (ordinanza invece che, come sarebbe accaduto nell’ipotesi di decisione piena sul merito, sentenza); nè i ricorrenti hanno mai affermato, nel ricorso o nella memoria, che la comunicazione del provvedimento d’appello non fu integrale.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.A. e R.S., in solido, alla rifusione in favore di BCC Gestione Crediti s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. e R.S., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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