Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10000 del 15/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10000 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 7984-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAI E 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VEGEZZI MARIA ROSA;
– intimata avverso la sentenza n. 11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 16/01/2012, depositata il
15/03/2012;

Data pubblicazione: 15/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla CTR della Liguria n.11, depositata il 15.3.2012. La
CTR, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva la domanda di rimborso
della maggiore somma trattenuta a Vegezzi Rosa Maria Margherita dal sostituto
di imposta sul trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla parte
eccedente 1’87,5 % del suo ammontare per gli anni dal 1997 al 2002.
Riteneva che l’erogazione al contribuente in unica somma di denaro non
elideva l’autonomia dei due titoli giuridici in base ai quali le erano stati
corrisposti gli emolumenti, l’uno integrato dall’assicurazione generale
obbligatoria, l’altro in forma di previdenza complementare attraverso l’INPS e
non anche la C.A.P.,divenuta Autorità portuale. Riteneva inapplicabile alla
fattispecie l’art.38 dpr n.602/73, vertendosi in un caso per il quale non esisteva
una disposizione tributaria che giustificasse il prelievo disposto a carico del
contribuente, trovando dunque applicazione il termine di prescrizione
decennale previsto dall’art.2946 c.c.
L’Agenzia delle entrate prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.7
bis, 13, 14 d.lgs.124/1993 — come modificato dall’art.11 1.n.335/1995 e
dell’art.48 bis c.1 del dPR 917/1986. L’Agenzia delle entrate prospetta la
violazione e falsa applicazione degli artt.7 bis, 13, 14 d.lgs.124/1993 — come
modificato dall’art.11 1.n.335/1995 e dell’art.48 bis c.1 del dPR 917/1986.
Deduce che ad onta di quanto affermato dalla CTR la tassazione sulla ridotta
base imponibile dell’87,50 % riguardava solo i fondi di previdenza relativi agli
enti di cui alla 1.n.70/1975. Per gli altri fondi preesistenti-c.d.vecchi fondi, al cui
interno rientrava anche quello per il personale dell’ex consorzio autonomo del
Porto di Genova- la tassazione agevolata sulla base dell’87,50 % doveva
riconoscersi solo per quelli inquadrati nel settore della previdenza
complementare disciplinato dal d.Lgs.n.124/93. Occorreva dunque verificare,
caso per caso, se detti fondi esercitavano l’attività sulla base della preventiva
autorizzazione della COVIP e se i medesimi erano iscritti nell’albo tenuto dallo
stesso Comitato ed erano sottoposti alla sua vigilanza. Ora, poiché il Fondo
per il personale dell’ex consorzio autonomo del Porto di Genova gestito
dall’INPS non era iscritto all’albo anzidetto nè risultava soggetto alla vigilanza
COVIP, nemmeno erogando una pensione complementare assimilabile a quella
corrisposta in forma di trattamento previsto ai sensi del dAgs.n.124/93, Io
stesso non era sottoposto al regime agevolato indicato dalla CTR.
Lamenta ancora la ricorrente, con il secondo motivo, la violazione dell’art.38
dPR n.602/73, applicandosi alla fattispecie di asserito indebita trattenuta nelle
ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento prevista
dall’art.38 c.1 dPR n.602173.
La parte contribuente non ha depositato difese scritte.
Il ricorso è inammissibile, non risultando depositate , l’avviso di ricevimento
relativo alla notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione.
Nulla sulle spese.
Ric. 2013 n. 07984 sez. MT ud. 18-02-2015
-2-

In fatto e in diritto

P.Q.M.
La Corte,
visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 18.2.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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