Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10000 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. I, 06/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 06/05/2011), n.10000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9365/2010 proposto da:

B.F. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FANTI Marco, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

FIRENZE;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 7-7-2009, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva rigettato la domanda di B.F. di autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, dovendo essa accudire tre figlie in tenerissima età.

Proponeva reclamo la madre delle minori; con decreto del 28-01-2010, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo.

Ricorre per cassazione B.F., sulla base di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, là dove il provvedimento impugnato afferma che i “gravi motivi”, indicati dalla disposizione e giustificanti la permanenza del genitore in (OMISSIS), attengono a circostanze contingenti ed eccezionali, tali da porre in grave pericolo lo sviluppo psicofisico dei minori e le loro condizioni di salute.

Il motivo è fondato.

Questa Corte a Sezioni unite, con sentenza n. 21799 del 2010, modificando un orientamento prevalente, assai più restrittivo, ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in (OMISSIS) del familiare del minore, ai sensi della predetta norma, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico del minore, deriva o deriverà a lui dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.

Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto sopra indicato, con riferimento alla predetta pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, e dovrà effettuare al riguardo ulteriori accertamenti e approfondimenti. La Corte di merito pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA