Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1000 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27057/2005 proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RASELLA 155 PALAZZO FITTONI, presso lo studio dell’avvocato

CORRADI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANETTA Alberto

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CGA IDRICO SPA (OMISSIS), già Consorzio Gestione Acque fra i

Comuni di Arona – Borgo – Ticino – Castelletto Ticino – Dormelletto),

in persona del Direttore Generale dell’Azienda Ing. A.

P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA

1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBBA CORRADO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICHER FRANCESCO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2004 del GIUDICE DI PACE di ARONA, emessa

il 26/7/2004, depositata il 14/09/2004; R.G.N. 188/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato CORRADO CARRUBBA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.D., premesso che l’immobile di sua proprietà in (OMISSIS) non era servito da rete fognaria o tombinatura, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Arona il CGA Idrico s.p.a. per sentirlo condannare a rimborsare il canone di depurazione acque sino ad allora introitato per le annualità di tariffa ovvero a far tempo dall’1.1.2000.

Il convenuto si costituiva contestando l’avversa domanda.

Il giudice adito rigettava la domanda e, quindi, il B. proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a tre motivi, mentre il Consorzio resisteva al gravame mediante controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 36 del 1994, art. 14, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione sui presupposti per l’applicazione della norma citata.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della stessa L. n. 36 del 1994, art. 14, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 1999, ed omessa e/o contraddittoria motivazione sui presupposti per detta applicazione.

Con il terzo motivo denuncia ancora la violazione di norma di diritto avuto riguardo all’errata applicazione della legge regolatrice la corresponsione della Tariffa, ed omessa, carente, contraddittoria motivazione circa i presupposti di essa.

1. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati entro i limiti posti dalle considerazioni che seguono.

Infatti, al momento della presente decisione, la materia oggetto del contendere è profondamente mutata sia per effetto della sentenza n. 335 del 10.10.08, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 36 del 1994, art. 14, comma 1, sia nel testo originario che in quello modificato dalla L. n. 179 del 2002, art. 28, nonchè del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 155, comma 1, primo periodo, nella parte in cui prevedevano che la quota della tariffa del servizio idrico, relativa alla depurazione delle acque, fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” e, quindi, in assenza di possibilità di fruizione del servizio; che per effetto della successiva entrata in vigore della L. n. 13 del 2009, di conversione del D.L. n. 208 del 2008.

Questa legge, in particolare, stabilisce all’art. 8 sexies, comma 1 il principio che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, siano dovuti dall’utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonchè quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere, mentre al comma 2 della stessa norma fissa il principio che i gestori del servizio idrico integrato provvedano, a decorrere dall’1.10.09, ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione anche rateale della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione, fatta salva la deduzione degli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate.

2. La sopravvenuta inapplicabilità della L. n. 36 del 1994, art. 14 e la nuova disciplina legislativa della materia impongono, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Arona, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Arona.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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