Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1000 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1000 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 11117-2008 proposto da:
FERRARA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAMPISI
ANTONINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

2013
2321

FONDIARIA SAI ASSIC. S.P.A.

MALANDRINO ROSA,

MALANDRINO MASSIMO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2007 del TRIBUNALE DI

1

Data pubblicazione: 20/01/2014

SIRACUSA, sede distaccata di AVOLA, depositata il
22/02/2007 R.G.N. 347/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

2

udito il P.M. in persona

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 22 febbraio

2007, il Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Avola ha
accolto l’appello proposto dalla società Fondiaria SAI
Assicurazioni avverso la sentenza del Giudice di Pace di

Il Giudice di Pace aveva condannato in solido a risarcire i
danni, causati all’autovettura dell’attore, Vincenzo Ferrara, da
un sinistro occorsogli mentre ne era alla guida, i tre convenuti
Massimo Malandrino, quale conducente e comproprietario
dell’autovettura antagonista, Rosa Malandrino, altra
comproprietaria, e Fondiaria SAI S.p.A., compagnia assicuratrice
per la r.c.a.
2.-

Il Tribunale ha accolto parzialmente l’appello, ritenendo

non opponibile a quest’ultima la confessione giudiziale resa da
Massimo Malandrino con interrogatorio formale e reputando
l’incompatibilità dei danni subiti dall’autovettura del Ferrara
con la dinamica del sinistro come ricostruita con detta
confessione. Il Tribunale, in parziale riforma della sentenza
appellata, ha escluso la responsabilità della Fondiaria SAI
S.p.A. ed ha confermato la condanna in solido soltanto dei
convenuti Massimo Malandrino e Rosa Malandrino, con
compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna
del Ferrara al pagamento di quelle del secondo grado in favore
della società appellante.

3

Pachino n. 55/03.

3.-

Avverso la sentenza Vincenzo Ferrara propone ricorso

affidato a tre motivi.
Gli intimati non si difendono.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi,

6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma l, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(22 febbraio 2007).

Col primo motivo di ricorso si denuncia << violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2054 e 1917 c.c., artt. 18 e 23 L. 990/1969 e 2733 c.c.>>.
Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto:
«nel

giudizio promosso dal danneggiato nei

confronti

dell’assicuratore, il responsabile del danno, che deve essere
chiamato nel giudizio sin dall’inizio, quale litisconsorte
necessario, una volta affermato che la decisione deve essere
uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a
regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il rapporto
tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra
quest’ultimo ed il responsabile del danno, in ordine alla
sussistenza del rapporto assicurativo, e tra il predetto
responsabile ed il danneggiato in ordine alla responsabilità del
sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione che dalle

4

al regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art.

y(

dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il
responsabile del danno, non possono derivare conclusioni
differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati, per cui
va affermata la responsabilità sia del danneggiante che
dell’assicuratore>>.
Il Collegio ritiene che il quesito di diritto sia

formulato in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
Esso, infatti, è espresso in modo tale da non precisare la
questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poiché
manca di ogni riferimento al decisum della sentenza impugnata.
In particolare, manca la giustapposizione -ritenuta necessaria
da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09),
che qui si ribadiscono- tra la

regola iuris

adottata nel

provvedimento impugnato e le ragioni di critica sollevate dal
ricorrente, in forza del diverso principio di diritto che lo
stesso assume come corretto e delle conseguenze che il giudice
di merito avrebbe dovuto trarne nel caso di specie.
Peraltro, quanto a tale principio, il quesito di diritto sopra
riportato enuncia lo stesso in termini giuridicamente errati
poiché, sia pure in astratto (e, come detto, senza alcun cenno
alle risultanze ed all’esito del giudizio di merito), pare
concludere nel senso che, una volta ottenuta l’ammissione di
responsabilità da parte del convenuto responsabile del danno,
litisconsorte necessario dell’assicuratore, il giudice non possa
che affermare

<>.

5

1.2.-

Diversa è la conseguenza giuridica da trarsi dal principio
affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 maggio 2006 n.
10311, per il quale -premesso che, come pure si evince dal
riportato quesito di diritto,

<

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