Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1000 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1000 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27880/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
Direttore

pro tempore,

in persona del

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
FRANCO VAGO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, dott. Arnaldo Vivoli, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Marco Turci e
Alessandro Fruscione, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Giambattista Vico, n. 22, presso lo studio legale del secondo
difensore;
– contro ricorrentecontro
EQUITALIA CENTRO s.p.a. (già EQUITALIA SRT s.p.a.), in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 46/01/2012, depositata in data 18 aprile 2012.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2017.
RILEVATO
che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito di

accertamento dell’indebito utilizzo del deposito fiscale gestito dalla
Franco Vago s.p.a., per omessa materiale introduzione nello stesso
delle merci importate da altra società (nella specie la Fenili calzature
s.r.I.), che aveva provveduto all’assolvimento del pagamento dell’IVA
all’importazione mediante il meccanismo dell’autofatturazione,
emetteva nei confronti del predetto gestore del deposito IVA diversi
avvisi di rettifica dell’accertamento e contestuali atti di contestazione
delle sanzioni, n. 19854, n. 19855, n. 19856, n. 19859, n. 19860 e n.
19861del1’8/05/2012, irrogate per violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471
del 1997, che la società contribuente non aveva impugnato, con la
conseguenza che gli importi venivano iscritti a ruolo con successiva
emissione di cartella di pagamento;

che il ricorso proposto dalla predetta società contribuente

avverso il ruolo e la relativa cartella di pagamento veniva accolto
dalla Commissione tributaria provinciale della Spezia, mentre l’appello
proposto avverso tale statuizione dall’amministrazione doganale
veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria
con la sentenza n. 46 del 18 aprile 2012, qui impugnata;
– che i giudici di appello sostenevano che gli avvisi di rettifica da
cui originavano gli atti impugnati dalla società contribuente erano
stati annullati dalla CTP della Spezia su ricorso della ditta importatrice
Fenili Calzature s.r.l. con sentenze n. 117 e n. 127 del 2009 che,
seppur non ancora passate in giudicato, erano opponibili all’Agenzia
creditrice da parte del condebitore in solido (nella specie la società

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contribuente) e non erano utilizzabili per avviare un’attività
esecutiva;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane dei monopoli
propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica la sola
società contribuente con controricorso, mentre resta intimata

CONSIDERATO
– che con il primo motivo viene dedotto l’error in procedendo in
cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere ammissibile il ricorso
nonostante la società contribuente non avesse impugnato gli atti di
irrogazione delle sanzioni emesse nei suoi confronti e non avesse
dedotto vizi propri della cartella di pagamento;
– che con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione
e falsa degli artt. 16, 18 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2909 cod.
civ., per avere la CTR annullato gli atti irrogativi delle sanzioni e
quelli successivi di riscossione sul presupposto che gli avvisi di
accertamento e rettifica delle operazioni doganali, da cui erano
scaturiti i primi, erano stati annullati, omettendo però di considerare
che questi ultimi, emessi separatamente dai predetti avvisi di
accertamento e con diversa procedura, erano autonomamente
impugnabili e che la loro mancata impugnazione li aveva resi
definitivi;
– che con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione
degli artt. 1306 e 2909 cod. civ., per avere i giudici di appello
ritenuto che il condebitore solidale potesse beneficiare degli effetti
favorevoli della sentenza emessa nei confronti di altro condebitore
nonostante la stessa non fosse passata in giudicato;

che i motivi in esame, che possono essere esaminati

congiuntamente, sono fondati e vanno accolti;
– che pare opportuno premettere che in materia di depositi fiscali
questa Corte ha affermato il principio secondo il quale

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l’Equitalia centro s.p.a.;

«l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo
che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si
è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all’art. 50bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif.,

all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria
nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante
un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e
delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento
dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo
virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può
mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come
chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in
C-272/13, a tenore della quale detta violazione può essere punita, in
relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e
l’autofatturazione, con una specifica sanzione per il ritardo – non fissa
e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora,
purché sia rispettato il principio di proporzionalità – la cui adeguata
determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al
giudice di merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 12231 del 2017; v. anche
Cass. n. 15988 e n. 17814 del 2015);
– che è quindi evidente l’assoluta diversità ed autonomia dell’atto
irrogativo della sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 rispetto ad
un avviso di accertamento emesso a seguito della riscontrata
violazione dell’obbligo di introduzione fisica della merce nel deposito
fiscale, posto che, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra
ricordati, anche di matrice unionale, quella violazione, seppur non
consentendo il recupero dell’imposta assolta con il meccanismo del
revese charge, legittima l’applicazione della sanzione ex art. 13
citato, seppur nei sensi precisati dalla CGUE, ovviamente laddove sia

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dalla I. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto

incontroverso o giudizialmente accertato l’utilizzo solo virtuale del
deposito IVA;
– che, pertanto, sugli

atti a valenza esecutiva impugnati

(iscrizione a ruolo e cartella di pagamento), diversamente da quanto
sostenuto dai giudici di appello, non può in alcun incidere la

giudicata (e, quindi, in evidente violazione dell’art. 2909 cod. civ.) di annullamento degli avvisi di rettifica dell’accertamento emessi per
il recupero dell’IVA all’importazione nei confronti di altra società,
risultando che la Franco Vago s.p.a. non aveva tempestivamente
impugnato quelli ad essa notificati, sia a negare rilevanza alla ormai
intervenuta definitività degli atti irrogativi delle sanzioni per mancata
impugnazione degli stessi da parte della società contribuente;
– che, pertanto, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti
dall’amministrazione doganale, la sentenza va cassata con rinvio alla
competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a
rivalutare la vicenda alla stregua di quanto sopra detto e a
regolamentare le spese processuali anche del presente giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24/10/2017

statuizione della CTP spezzina – peraltro neppure costituente cosa

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