Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 03/01/2011), n.10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso l’avvocato JOUVENAL

LONG DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato TOURNIER GIORGIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

17/01/2008; n. 202/05 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. TOURNIER che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.M., impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce, del 28-12-2007, che aveva rigettato il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si ravvisa inammissibilita’ del ricorso per inadeguatezza dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come richiesto dal controricorrente: i quesiti appaiono conformi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte Va precisato che il Giudice a quo ha errato nel rigettare il ricorso. La Corte di merito ha considerato il tempo dei rinvii, asseritamente non addebitabili all’amministrazione della giustizia, e lo ha sottratto dalla durata effettiva del procedimento, ritenendo che il risultato della sottrazione coincida con la durata irragionevole del procedimento, ed affermando insussistente l’irragionevole durata.

Va invece, individuata la ragionevole durata del procedimento, secondo i parametri usuali indicati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte (tre anni in primo grado, due per il secondo, uno per la Cassazione), che potrebbe essere piu’ lunga o breve, in relazione al singolo procedimento (ad es. per la complessita’ ovvero la semplicita’ di esso). Va quindi comparata la durata ragionevole con l’effettiva lunghezza del procedimento (eventualmente sottraendo il tempo di rinvii, richiesti dalle parti, e comunque non addebitabili all’Amministrazione, ma, anche in tal caso, per giurisprudenza consolidata, i periodi di rinvio particolarmente lungo dovrebbero essere posti a carico della Amministrazione stessa).

Va cassato il decreto impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, che si atterra’ ai principi suindicati e si pronuncera’ pure sulle spese sul presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione che pure si pronuncera’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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