Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19435 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19435 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCO CALOGERO N. IL 13/08/1965
avverso la sentenza n. 4731/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con l’impugnata sentenza, ha
parzialmente confermato riducendo la pena, la sentenza di primo grado che
aveva condannato Falco Calogero per il reato di lesioni personali aggravate in
danno di Guzzo Girolamo.
personalmente, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica in
merito alla mancata applicazione della chiesta scriminante della legittima difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato il
motivo.
2.
Il Giudice dell’appello ha correttamente applicato il risalente
insegnamento per il quale le aggressioni volontarie reciproche tra due
contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato
di legittima difesa (v. Cass. Sez. V 15 gennaio 1982 n. 4016 ma anche di recente
Sez. V 24 giugno 2008 n. 31633), esimente che non ricorre, per l’appunto come
nella specie, non essendovi neppure la necessità di difendere un diritto proprio o
altrui da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, l’inevitabilità del pericolo e la
proporzione tra azione aggressiva e reazione.
3. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2015.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,