Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19411 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19411 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELMONTE MATTEO N. IL 27/05/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
DE CRISTOFORO ROSINA N. IL 21/05/1948
avverso il decreto n. 502965/2013 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Belmonte Matteo, p.o. nel procedimento n.3510/13 r.g. mod. 21 a carico di De Cristoforo Rosina
per il reato di cui all’art.595 c.p., ricorre avverso il provvedimento di archiviazione — emesso il
4.2.14 dal G.i.p. di Foggia, affermando che la De Cristoforo, nella memoria difensiva prodotta nella
causa civile, aveva evidenziato circostanze non corrispondenti al vero che avevano condotto al suo
licenziamento in tronco da parte della Nuova Cimosa s.r.1., comminato in luogo di un analogo
auspicava un immediato reintegro nel posto di lavoro.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per violazione dell’art.613
c.p.p., perché presentato personalmente dalla parte offesa e non invece da legale iscritto
nell’apposito albo dei difensori cassazionisti, sia in quanto proposto contro un’ordinanza di
archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9 giugno 1995,
n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.
provvedimento che avrebbe dovuto colpire altro operaio con il quale egli era stato confuso, per cui
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 marzo 2015
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IL PRESIDENTE
O
IL CONSIrLIRE estensore