Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19394 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19394 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARJAKU BELUL N. IL 24/07/1974
avverso la sentenza n. 1000/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Narjaku Belul ricorre avverso la sentenza 15.5.14 della Corte di appello di Brescia che ha
confermato quella in data 19.2.14, emessa dal locale tribunale a seguito di giudizio abbreviato, con
la quale è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per i reati di falso ascrittigli, unificati
ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
riprodurre la decisione confermata in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli
specifici motivi di impugnazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL CONSIGLIERE e nsore
IL PRESIDENTE
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comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione, essendosi i giudici di appello limitati a